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Provvedimento del 18 dicembre 2013 [2967092]

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[doc. web n. 2967092]

Provvedimento del 18 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 592 del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 28 agosto 2013, nei confronti di Cerved Group S.p.A., Experian-Cerved Information Services S.p.A. e Crif S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Antonio XY ha chiesto la cancellazione o, in subordine, la sospensione della visibilità da ogni prodotto informativo distribuito dalle citate società dei dati personali che lo riguardano ove associati al fallimento di "KW s.r.l." della quale era stato amministratore; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni sarebbe eccedente e non pertinente riguardando eventi pregiudizievoli relativi ad un terzo e visto anche che il ricorrente era cessato dalla carica di amministratore in data 1° agosto 2011, vale a dire in data antecedente alla dichiarazione di fallimento pronunciata in data 20 aprile 2012; rilevato che l´odierno ricorso viene proposto dal ricorrente nei confronti di Cerved Group S.p.A. dopo aver ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente al proprio interpello preventivo del 23 gennaio 2013 mentre è stato proposto in via d´urgenza, senza il previo inoltro dell´interpello preventivo, nei confronti di Experian-Cerved Information Services S.p.A. e Crif S.p.A. giacché "il degenerare della situazione creditizia del ricorrente, imputabile alla distorta informazione fornita dalle varie centrali di informazioni creditizie, espone il Sig. XY a pregiudizio imminente ed irreparabile"; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 settembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha invitato le citate società a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´8 novembre 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata in data 30 settembre 2013 con la quale Crif S.p.A. ha preliminarmente sostenuto che il ricorrente "non ha mai formulato alcuna istanza di accesso ai dati censiti nei sistemi" di Crif S.p.A.; rilevato che Crif S.p.A. ha comunque dichiarato che nella banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" non risulta censito alcun collegamento fra il ricorrente ed il fallimento di KW s.r.l., come risulta dal "Report Persona" relativo al ricorrente allegato alla nota;

VISTA la nota datata 4 ottobre 2013 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha sostenuto (oltre alla mancata allegazione della procura in sede di proposizione dell´interpello preventivo) la liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riferite al ricorrente che sono del tutto corrispondenti a quelle risultanti nei pubblici registri da cui sono state estratte; rilevato, tuttavia, che Cerved ha deciso di aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente comunicando di aver avviato, in linea con gli orientamenti recentemente espressi dal Garante in altri casi e nelle more della definizione del codice deontologico in materia di informazioni commerciali, le procedure volte a disporre la sospensione temporanea della visualizzazione, nell´ambito dei prodotti informativi riferiti specificamente al ricorrente, delle informazioni riferite all´evento di fallimento di "KW s.r.l.";

VISTA la nota inviata in data 4 ottobre 2013 con la quale Experian-Cerved Information Services S.p.A. ha "preso atto che il ricorrente ha inteso presentare ricorso nei confronti della scrivente senza previo interpello della stessa", ma ha comunque rappresentato "che nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla scrivente non risulta alcuna associazione tra la dichiarazione di fallimento della società KW ed il ricorrente";

VISTA la nota inviata in data 8 ottobre 2013 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste;

RILEVATO anzitutto che il trattamento effettuato da Cerved Group S.p.A. in ordine ai dati su cui si controverte è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri che possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, ferme restando le indicazioni che potranno essere contenute nel codice deontologico di cui all´art. 119 del Codice la cui redazione è attualmente in corso;

RILEVATO che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti di Crif S.p.A. e Experian-Cerved Information Services S.p.A., avendo il ricorrente, per sua stessa ammissione, omesso di inoltrare a tali società l´interpello preventivo previsto dall´art. 146 del Codice e non avendo fornito sufficienti argomentazioni in ordine al pregiudizio imminente ed irreparabile che gli avrebbe impedito di provvedere a tale inoltro, atteso peraltro che la vicenda gli era nota e che l´interpello nei confronti dell´altra resistente (Cerved Group S.p.A.) era stato proposto otto mesi prima della presentazione dell´odierno ricorso;

RILEVATO che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile anche nei confronti di Cerved Group S.p.A. visto che l´interessato, in sede di proposizione dell´interpello preventivo, nonostante la richiesta del titolare del trattamento, non aveva provveduto a produrre copia della procura rilasciata al legale che lo rappresentava (ai sensi dell´art. 9, comma 4, ultimo periodo);

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti, attesa l´inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia