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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ri.Dat. di Boldetti Renato - 5 settembre 2013 [2965199]

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[doc. web n. 2965199]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ri.Dat. di Boldetti Renato - 5 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 391 del 5 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione pervenuta il 20 settembre 2010 da parte di Scala Reale srl, con cui veniva lamentata la ricezione di comunicazioni promozionali via e-mail da parte di Ri.Dat. di Boldetti Renato, l´Ufficio formulava una richiesta di informazioni in merito, datata 9 novembre 2010 (prot. n. 24730/70638), alla quale la ditta forniva riscontro dichiarando di aver tratto l´indirizzo e-mail della segnalante dal suo stesso sito internet;

VISTA la nota datata 27 dicembre 2010, prot. n. 27970/70638, con cui l´Ufficio invitava la parte a comunicare le misure adottate per rendere il trattamento dei dati personali posto in essere conforme alle disposizioni contenute nel d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

RILEVATO che, a fronte della richiesta, regolarmente notificata, non perveniva alcun riscontro, l´Ufficio formulava una nuova richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice, datata 18 marzo 2011 (prot. n. 5040/70638), con cui si invitava nuovamente la ditta Ri.Dat. a fornire i chiarimenti richiesti, con indicazione del termine per adempiere e delle conseguenze previste dall´art. 164 del Codice in caso di inottemperanza alla richiesta formulata;

CONSIDERATO che la citata richiesta di informazioni risulta regolarmente notificata, mediante raccomandata il cui avviso di ricevimento è agli atti del fascicolo;

RILEVATO che con la nota del 29 agosto 2011 il Dipartimento comunicazioni e reti telematiche ha accertato il mancato riscontro alla richiesta di informazioni;

VISTO il verbale n. 19936/70368 del 29 settembre 2011, notificato in data 25 ottobre 2011, con cui è stata contestata a Ri.Dat. di Boldetti Renato, con sede in Quartu Sant´Elena (CA), Via S´Oru e Mari n. 29/A, P.I. 03093510927, in persona del titolare, la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta essere stato effettuato tale pagamento;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha fatto presente che tutta la documentazione attinente la segnalazione era stata già comunicata all´Ufficio del Garante con la nota del 17 novembre 2010;

RITENUTO che l´argomentazione non è idonea a escludere la responsabilità della parte rispetto alla violazione contestata, in quanto la richiesta di informazioni formulata ai sensi dell´art. 157 del Codice era rivolta ad ottenere dalla parte idonei riscontri in merito alle misure adottate per conformarsi alle disposizioni del Codice, considerato che le modalità di invio delle e-mail promozionali, oggetto di segnalazione, non risultavano esattamente conformi alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 130 del Codice;

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 164 del Codice nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Ri.Dat. di Boldetti Renato, con sede in Quartu Sant´Elena (CA), Via S´Oru e Mari n. 29/A, P.I. 03093510927, in persona del titolare, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 5 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia