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Provvedimento del 18 dicembre 2013 [2957134]

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[doc. web n. 2957134]

Provvedimento del 18 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 597 del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato in data 26 agosto 2013, presentato da XY nei confronti di Poligrafici Editoriale S.p.A., in qualità di editore de "La Nazione", di Finegil Editore S.p.A., in qualità di editore de "Il Tirreno", di Il Messaggero S.p.a., del Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.a., di Editoriale Fiorentina s.r.l., in qualità di editore de "Il Corriere Fiorentino", di Agenzia ANSA Soc. Coop., di AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.a., di R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.a., con il quale il ricorrente, con riguardo alla pubblicazione di diversi articoli del HH (alcuni anche corredati di fotografie) - accessibili, all´interno degli archivi on line delle predette testate giornalistiche, attraverso i comuni motori di ricerca esterni ai siti medesimi - nei quali è stata data notizia del "KJ" accaduto il ZZ, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), chiedendo la "rimozione delle notizie e delle immagini" ovvero l´adozione delle "modalità più idonee al mantenimento della auspicabile e necessaria riservatezza"; ciò in quanto non sussisterebbe "alcun interesse pubblico" a riproporre "sine die" le predette notizie e le relative immagini (tra cui le foto che mostrano "KK") riferite ad "una tragedia familiare, ormai lontana nel tempo, ancorché ancora del tutto capace di incidere sul proprio stato psico-fisico"; il ricorrente ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 settembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 5 novembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 12 settembre 2013, con la quale AGI S.p.a. ha comunicato che "dall´analisi da noi effettuata risulta che i riferimenti rintracciabili in internet relativi all´episodio segnalato dal ricorrente, sebbene risalenti a notizie di fonte AGI, sono tutti riconducibili a siti esterni (testate giornalistiche varie) nei confronti dei quali Agi nulla può fare. Più precisamente, la rimozione dalle pagine dei motori di ricerca non può che essere effettuata dai titolari dei siti web che, in passato, hanno pubblicato la notizia proveniente da fonte AGI";

VISTA la nota pervenuta via fax il 18 settembre 2013 con la quale Il Messaggero S.p.a. ha affermato di avere "provveduto ad oscurare dal sito della testata l´articolo del HK (…)";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 18 settembre 2013 con la quale Editoriale Fiorentina s.r.l. ha comunicato che, con riferimento all´articolo pubblicato sul "Corriere Fiorentino" il HK, si è provveduto alla "cancellazione sia del testo che del titolo";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 20 settembre 2013 con la quale Agenzia ANSA Soc. Coop., nel fare presente che "ad eccezione delle notizie pubblicate sul sito ansa.it, il proprio ruolo è quello di riportare fatti e notizie di cronaca mediante flussi informativi non accessibili al pubblico dei lettori, ma destinati agli editori di quotidiani e periodici che, sotto la propria responsabilità editoriale, approfondiscono, verificano, rielaborano, ampliano o meno l´informazione che successivamente va al pubblico",  ha affermato di avere comunque "provveduto alla cancellazione dal sito www.ansa.it della notizia del HK, delle ore 17.50 (…) nonché all´inibizione dell´uso delle foto presenti nell´archivio ANSA";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 2 ottobre 2013 con la quale Poligrafici Editoriale S.p.A., in qualità di editore di "La Nazione", ha comunicato "l´avvenuta rimozione degli articoli e/o foto dagli archivi del nostro quotidiano";

VISTE le note pervenute via e-mail il 4 ottobre 2013 con le quali Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.a. e Finegil Editoriale S.p.A., con riferimento alla pubblicazione di alcuni articoli rispettivamente sul sito on line del quotidiano "La Repubblica" e del quotidiano "Il Tirreno", nel rappresentare la legittimità del trattamento effettuato, sia ab origine, in quanto "di fonte giornalistica e relativo ad un fatto di cronaca per il quale era ravvisabile senz´altro, al momento del fatto, un interesse pubblico alla conoscenza della notizia", sia attualmente, in quanto posto in essere "a fini documentaristici, nell´ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete Internet", hanno comunque dichiarato, in adesione alle richieste avanzate dal ricorrente e al fine di contemperare "i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero", di aver "provveduto a disabilitare l´accesso agli articoli in questione mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando a tale misura, l´utilizzo dei "Robots Meta Tag, prevedendo una operatività combinata dei due strumenti"; nella medesima nota le società resistenti hanno altresì fatto presente che "potrebbero trascorrere alcuni giorni prima che i motori di ricerca prendano atto dell´interdizione e provvedano a darvi seguito";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 9 ottobre 2013 con la quale R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.A., nel sottolineare "la correttezza del trattamento effettuato in ragione dell´interesse pubblico della notizia", ha affermato di avere "proceduto alla cancellazione dai propri archivi storici dell´articolo del HK";

VISTE le note del 10 ottobre 2013 e del 19 novembre 2013 con le quali il ricorrente, nel prendere atto che diversi titolari del trattamento hanno aderito alle proprie richieste, ha tuttavia evidenziato che "dalle verifiche effettuate" risultano ancora accessibili, tramite i comuni motori di ricerca, "le foto e gli articoli" pubblicati da "Il Tirreno" e da "La Nazione";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 10 dicembre 2013 con la quale Poligrafici Editoriale S.p.a., in qualità di editore di "La Nazione", ha affermato che dopo aver provveduto, nel mese di luglio, alla cancellazione dell´articolo di cui era stata chiesta l´eliminazione, ha ora "tempestivamente rimosso" dai propri archivi "gli ulteriori articoli" che risultavano "effettuando la ricerca con nome e cognome (…)"; viste altresì le ulteriori note dell´11 e 12 dicembre 2013, con le quali la resistente, nel dichiarare di avere altresì "rimosso l´ultimo articolo che era sfuggito (…) per una imprecisione nella ricerca effettuata", ha precisato che "nonostante le forzature effettuate, spesso gli articoli restano indicizzati nella preview per alcuni giorni (circa una quindicina)";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 13 dicembre 2013 con la quale Finegil Editoriale S.p.a., in qualità di editore del quotidiano "Il Tirreno", ha confermato di "avere provveduto a dare corso alla rimozione dei contenuti di interesse" del ricorrente;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo gli editori resistenti dichiarato (con affermazione della cui veridicità gli autori rispondono anche ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di avere adottato le misure – compilazione del file robots.txt previsto dal "Robots Exclusion Protocol" unitamente all´utilizzo dei "Robots Meta Tag" – che, alla luce dell´attuale meccanismo di funzionamento dei motori di ricerca standard, risultano idonee a fornire riscontro alla richiesta del ricorrente; ciò tenendo conto dei tempi tecnici – non dipendenti dall´azione degli operatori dei siti sorgenti, necessari per l´effettiva deindicizzazione delle informazioni in questione;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento tenendo conto della particolarità della vicenda, delle iniziative già intraprese da un editore prima della presentazione del ricorso e della molteplicità di informazioni riportate in rete  in riferimento ad una vicenda che aveva fortemente colpito l´opinione pubblica;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti degli editori resistenti;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia