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Provvedimento del 12 dicembre 2013 [2954679]

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[doc. web n. 2954679]

Provvedimento del 12 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 573 del 12 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 29 luglio 2013 con il quale XY, in relazione al rifiuto da parte di Fidialtaitalia S.c.p.A. della richiesta di garanzia a copertura di mutuo chirografario, ha chiesto a tale società di conoscere l´origine delle informazioni relative alle presunte "gravi irregolarità nei pagamenti" che avrebbero determinato il respingimento della richiesta; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 agosto 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 6 novembre 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata in data 20 agosto 2013 con la quale la società resistente ha precisato che i dati che riguardano il ricorrente e che sarebbero alla base della delibera di declino della richiesta di garanzia in questione sono contenuti nella documentazione direttamente fornita dallo stesso "e riportante dati contabili e reddituali che risultano strettamente necessari ai fini dell´analisi del merito creditizio"; rilevato che la società ha dichiarato di essersi avvalsa per l´esame della pratica di un Report fornito da Crif S.p.A. (già inviato al ricorrente), prodotto informativo che "rielabora i dati economici e patrimoniali dell´azienda interrogata, oltre ad illustrare l´esposizione complessiva della stessa sul sistema e ad attribuire una classe di scoring sulla base della rischiosità del soggetto in esame"; rilevato, infine, che "in nessuno dei documenti redatti" dalla resistente "si parla di "gravi irregolarità nei pagamenti", come invece sostenuto dal ricorrente;

VISTA la nota datata 30 agosto 2013 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto posto che il titolare del trattamento si sarebbe limitato a comunicare le categorie ed i tipi di dati che riguardano l´interessato ma non i singoli dati oggetto di trattamento;

VISTA la nota inviata in data 7 novembre 2013 con la quale la società resistente, ad integrazione di quanto già comunicato con la precedente nota, ha sostenuto che, al fine di istruire la pratica relativa alla richiesta di garanzia sottoscritta dal ricorrente in data 29 marzo 2013, ha interrogato il sistema "Crif" "al fine di ottenere un Report sintetico dell´andamento dell´azienda oltre ad uno scoring necessario per il calcolo delle commissioni da applicare al rilascio della garanzia" ed ha, come di prassi, inviato tale report direttamente al soggetto richiedente così da renderlo edotto circa lo scoring attribuito in automatico da Crif nonché della situazione debitoria propria e dei garanti, oltre che degli eventuali dati pregiudizievoli; venendo al caso di specie, la resistente ha dichiarato che nel report Crif non viene attribuito alcuno scoring alla ditta del ricorrente proprio perché si tratta di un´impresa start-up; come elemento di rischiosità viene, infatti, considerata la mancanza di elementi storici sui quali basare l´analisi "come si può evincere dalla "storia creditizia" (v. pag/3-RISCHIO E NUMERO RAPPORTI del report) la quale", riportando il punteggio "1", "sottolinea esclusivamente la disponibilità di informazioni molto recenti, risalenti a marzo 2013", mentre "nel report in esame non incidono sulla rischiosità dell´azienda l´indebitamento, l´attività creditizia e il profilo di pagamento, sempre per l´assenza di informazioni storiche"; anche la dicitura "Gravi irregolarità nei pagamenti" riportata a pagina 1/3 del report, in merito alla quale erano stati richiesti chiarimenti alla società resistente, è in realtà solo una delle 4 voci della legenda "che si riferisce alla tabella subito sopra che, per l´appunto, appare totalmente di colore bianco" dove "bianco" significa: "nessuna informazione"; da ciò discende che, nel caso di specie, l´elemento di rischiosità non è rappresentato dalla "gravi irregolarità nei pagamenti" ma, piuttosto, dalla mancanza di informazioni; rilevato che la resistente ha inoltre aggiunto di aver basato la propria decisione di respingere la richiesta di garanzia, oltre che sulle informazioni contenute nel report Crif, anche sui dati contenuti nella documentazione contabile relativa all´azienda del padre del ricorrente considerato che il padre del ricorrente figurava tra i fidejussori e che "il finanziamento era per l´appunto destinato all´acquisizione del ramo di azienda della "Autotrasporti XY", ossia la ditta paterna"; infatti dal bilancio al 31/12/2012 in possesso della resistente e riferito alla ditta paterna emergono debiti verso istituti di credito per 552.714 euro ed un patrimonio netto negativo di 395.472 euro, informazioni che sono state determinanti ai fini del declino della richiesta di garanzia e che spiegano le motivazioni di "struttura patrimoniale indebitata" e "patrimonio netto negativo", riferite ovviamente alla ditta paterna, che sono contenute nella comunicazione di delibera di respingimento trasmessa al ricorrente;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un adeguato riscontro alla richiesta del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Fidialtaitalia S.c.p.A. nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del riscontro fornito dalla resistente, seppur solo a seguito dell´inoltro del ricorso al Garante;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte, a carico di Fidialtaitalia S.c.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia