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Provvedimento del 28 novembre 2013 [2943978]

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[doc. web n. 2943978]

Provvedimento del 28 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 541 del 28 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 18 luglio 2013 nei confronti di Tiscali Italia S.p.A., con cui XY, utente della predetta società da maggio 2013, lamentando l´avvenuta ricezione, sul numero di utenza fissa intestato al medesimo, di comunicazioni telefoniche non desiderate di carattere commerciale, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice") ed ha chiesto di ottenere "copia dei tabulati telefonici comprensivi delle ultime tre cifre non  criptate, relativi al periodo dal 6 maggio 2013 all´11 giugno 2013", nonché la comunicazione dei dati di traffico in entrata relativi a due chiamate che l´interessato afferma di aver ricevuto in data 10 giugno 2013, con indicazione degli intestatari delle rispettive utenze; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 luglio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 ottobre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 29 agosto 2013, con cui Tiscali Italia S.p.A., riguardo alla richiesta relativa ai dati di traffico riferiti al periodo compreso tra il 6 maggio 2013 e l´11 giugno 2013, ha dichiarato di aver provveduto ad inviare al ricorrente, già in data 9 luglio 2013, "il traffico in uscita in chiaro", mentre,  con riferimento alla specifica richiesta avente ad oggetto i dati di traffico in entrata riferiti alle chiamate che sarebbero avvenute nella data indicata dall´interessato, il titolare del trattamento ha opposto il proprio diniego rilevando come, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dell´art. 8, comma 2, lett. f), del Codice, l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice, normalmente precluso rispetto a tale categoria di dati, è consentito solo laddove "possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 397"; la resistente ha aggiunto, a tale riguardo, che il richiedente ha l´onere di comprovare la sussistenza di un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento di indagini difensive derivante dalla mancata acquisizione dei dati richiesti, fermo restando che tale pregiudizio non deve essere "semplicemente ipotetico o potenziale, ma reale e specifico", presupposto che, nel caso in esame, risulterebbe carente;

VISTA la nota, datata 6 settembre 2013, con cui il ricorrente, nel lamentare la mancata ricezione all´indirizzo pec indicato dal medesimo della nota del 29 agosto 2013 inviata dal titolare del trattamento, ha riferito, riguardo alla dichiarazione con cui Tiscali ha affermato di aver consegnato, anteriormente alla proposizione del ricorso, i tabulati telefonici richiesti, di aver appreso, solo successivamente alla lettura del riscontro fornito dalla società, "che la risposta (…) contenente i dati richiesti era stata inoltrata" ad un indirizzo di posta elettronica attivato da Tiscali "contestualmente all´attivazione del contratto con la società", ma non abitualmente utilizzato dall´interessato; il ricorrente ha altresì ribadito la richiesta volta ad ottenere la comunicazione dei dati di traffico in entrata riferiti alle due chiamate che lo stesso afferma di aver ricevuto, nonché dei relativi intestatari, giustificando tale interesse con "la necessità di salvaguardare il proprio diritto alla riservatezza (…) che si ritiene prevalga – anche nell´eventuale raffronto – con lo svolgimento di eventuali indagini difensive in ambito penale"; 

VISTA la nota, datata 10 settembre 2013, con cui la resistente, nel rilevare di aver "provveduto per ben 2 volte, invano, a inoltrare la propria memoria all´indirizzo" pec indicato dal ricorrente (tentativi conclusisi con altrettanti avvisi di mancata consegna), ha ribadito quanto già comunicato con la precedente nota del 29 agosto 2013;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di comunicazione in chiaro dei dati di traffico in uscita relativi al periodo compreso tra il 6 maggio 2013 e l´11 giugno 2013, in quanto, pur avendo il titolare del trattamento provveduto alla trasmissione dei relativi tabulati già in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, il ricorrente ha affermato di averne appreso notizia solo nel corso del procedimento;

RILEVATO, riguardo alla richiesta di comunicazione dei dati di traffico in entrata relativi alle chiamate che il ricorrente afferma di aver ricevuto in data 10 giugno 2013, che tali dati, pur essendo lecitamente conservati da Tiscali Italia S.p.A., non possono tuttavia formare, allo stato della documentazione in atti, materia di accesso, collocandosi la relativa vicenda al di fuori degli specifici presupposti normativi richiesti e risultando in particolare carente l´allegazione di fatti o circostanze atte a dimostrare, così come previsto dall´art. 8, comma 2, lett. f), del Codice, l´esistenza di un "pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397" derivante dalla mancata comunicazione di tali dati,;

RITENUTO pertanto, alla luce di ciò, di dover dichiarare infondato il ricorso in ordine a tale richiesta;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta volta ad ottenere la comunicazione in chiaro dei dati di traffico in uscita relativi all´arco temporale indicato nel ricorso;

2) dichiara infondata la richiesta volta ad ottenere la comunicazione dei dati di traffico in entrata riferiti ad un periodo circoscritto  indicato dall´interessato;

3) dichiara compensate le spese del procedimento tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia