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Provvedimento del 21 novembre 2013 [2936729]

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[doc. web n. 2936729]

Provvedimento del 21 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 525 del 21 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 2 luglio 2013 nei confronti di Poste Italiane S.p.A., con il quale Alfredo Fuda (rappresentato e difeso dall´avv. Leo Stilo) in qualità di erede del padre defunto, deceduto in data 22.12.2011, ha ribadito le istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196; di seguito "Codice"), con le quali aveva chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali relativi al de cuius e di ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile in relazione ad eventuali rapporti di conto corrente e/o libretti di risparmio, anche se cointestati o estinti successivamente al decesso; rilevato che con il medesimo atto il ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 luglio 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota dell´8 ottobre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 9 agosto 2013 e la successiva nota inviata in data 27 settembre 2013 con le quali la resistente ha fornito l´elenco dei tre rapporti contrattuali (due libretti nominativi ordinari e un conto corrente), tutti e tre detenuti in cointestazione con terzi soggetti e tuttora aperti; visto che la resistente ha fornito anche al ricorrente la situazione contabile dei libretti di risparmio riferita al periodo precedente e successivo alla data del decesso mentre, in relazione al conto corrente, ha comunicato al ricorrente la somma di denaro da corrispondere per ottenere la copia degli estratti conto;

VISTA la memoria inviata in data 12 novembre 2013 con la quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati riferiti al rapporto di conto corrente sostenendo che il diritto di accesso deve essere garantito gratuitamente come più volte ribadito dal Garante; il ricorrente si è invece dichiarato soddisfatto del riscontro ottenuto in relazione ai restanti rapporti;

VISTA la nota inviata in data 14 novembre 2013 con la quale la resistente "al solo scopo di favorire un amichevole componimento della vertenza", ha prodotto copia dei movimenti relativi al conto corrente in questione; tuttavia, la resistente ha invocato l´applicabilità al caso di specie del disposto dell´art. 10, commi 7 e 8 del Codice che, a proprio avviso contemplerebbe la possibilità di chiedere un contributo spese all´interessato quando "si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all´entità della richiesta"; ciò, in quanto nel caso oggetto di ricorso il riscontro alla richiesta di accesso del ricorrente ha comportato "un notevole impiego di mezzi e di risorse" che giustificherebbe la richiesta di contributo spese all´interessato;

VISTA la nota inviata in data 15 novembre 2013 con la quale il ricorrente ha contestato l´intelligibilità del documento contenente i movimenti relativi al conto corrente in questione da ultimo fornito dalla controparte in formato file.txt; ciò, in quanto, tale formato è, a parere del ricorrente, "estremamente elementare e non consente il pieno utilizzo di un ausilio grafico atto a rendere maggiormente intelligibile i dati in esso contenuti che appaiono così senza soluzione di continuità all´interno dello stesso"; rilevato che il ricorrente ha inoltre eccepito che i dati relativi a tali movimenti avrebbero come dimensione temporale il periodo compreso dalla data di apertura del conto alla data del decesso del de cuius e non comprenderebbero pertanto le movimentazioni/saldi anche con data successiva alla morte del defunto padre;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, il diritto di accesso ai dati personali riferiti a persone decedute può essere esercitato "da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" e che, nel caso di specie, il ricorrente, in qualità di figlio del padre defunto, ha legittimamente esercitato il predetto diritto;

RILEVATO che ai sensi dell´art. 10 del Codice, il titolare del trattamento, per garantire il riscontro alla richiesta di accesso prevista dall´art. 7 del Codice, è tenuto ad estrapolare i dati che riguardano l´interessato e a comunicarli a quest´ultimo dopo aver provveduto alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica e che, solo se l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, il titolare del trattamento ha la facoltà ma non l´obbligo di esibire o consegnare all´interessato la copia di atti o documenti contenenti i dati personali richiesti; rilevato, pertanto, che, con particolare riferimento ai dati relativi al conto corrente, il riscontro fornito dal titolare del trattamento appare sufficientemente intelligibile in quanto riporta senza l´utilizzo di sigle o codici le informazioni rilevanti relative alla movimentazione del conto pur non avendo la veste formale dell´estratto conto;

CONSIDERATO altresì che il diritto di ottenere i dati personali richiesti, così come disciplinato ai sensi dell´art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal Testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali; rilevato, infine, che il contributo spese contemplato dall´art. 10 commi 7 e 8 del Codice  deve essere previsto sia nel suo ammontare che nelle ipotesi di applicazione da apposito provvedimento di carattere generale del Garante che, al momento, non è stato adottato

RILEVATO, tuttavia, che, con specifico riferimento al rapporto di conto corrente in questione, la resistente non ha fornito le informazioni relative alle movimentazioni successive al decesso del de cuius che pure possono formare oggetto di richiesta del ricorrente, trattandosi di conto corrente tuttora aperto ed intestato al de cuius anche se in cointestazione con terzi, dati ai quali il ricorrente ha diritto di accedere ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice;

RITENUTO pertanto di accogliere il ricorso limitatamente alla richiesta di comunicazione dei dati relativi alle movimentazioni successive al decesso del de cuius che vanno estratti secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, e con esclusione dei dati personali di terzi; ritenuto quindi di ordinare a Poste Italiane S.p.A. di comunicare i dati in questione, secondo le indicate modalità, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, invece, in ordine ai restanti profili, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito, seppur successivamente alla presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro  alle richieste  dell´interessato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Poste Italiane S.p.A., nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Poste Italiane S.p.A. di comunicare al ricorrente, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i dati relativi alle movimentazioni del citato conto corrente successive al decesso del de cuius secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, e con esclusione dei dati personali di terzi, dando conferma a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Poste Italiane S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Il Garante, nel prescrivere a Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottata in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice per la protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL  SEGRETARIO GENERALE
Busia