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Provvedimento del 10 ottobre 2013 [2898304]

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[doc. web n. 2898304]

Provvedimento del 10 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 451 del 10 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 17 maggio 2013 nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Giuseppe Rubino, ha chiesto a Equitalia Sud S.p.A. la cancellazione e/o il blocco dei dati trattati in violazione di legge relativi all´ipoteca legale iscritta con il n. 129/10011 presso l´Ufficio del territorio di Salerno in data 1° marzo 2011 posto che con la sentenza n. 321 emessa il 2 marzo 2012 (depositata il 24 aprile 2012) la Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato l´iscrizione ipotecaria in questione; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 maggio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 15 luglio 2013 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione;

VISTA la nota inviata in data 21 giugno 2013 con la quale la resistente, oltre a fornire indicazioni in ordine agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, all´origine dei dati, alle modalità, alle finalità e alla logica del trattamento, nonché ai soggetti cui i dati possono essere comunicati, ha illustrato  la cornice legislativa in cui si inserisce la propria attività; rilevato inoltre che la resistente ha precisato di aver dato esecuzione alle statuizioni della citata sentenza richiedendo l´annotazione della cancellazione dell´iscrizione ipotecaria in questione presso la competente Conservatoria dei Registri immobiliari ma ha precisato di non poter dar luogo alla cancellazione/blocco dei dati trattati "in quanto obbligata, ai sensi dell´art. 37 del D.Lgs. 112/1999, a "conservare i ruoli e gli altri atti della gestione fino alla data del discarico";

VISTA la memoria inviata in data 31 agosto 2013 con la quale il ricorrente, nel prendere atto del riscontro ottenuto, ha precisato che la propria richiesta di cancellazione/blocco non ha ad oggetto i dati personali contenuti nei ruoli a proprio carico bensì quelli relativi all´iscrizione ipotecaria eseguita presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Salerno;

VISTA la nota inviata in data 2 ottobre 2013 con la quale il titolare del trattamento ha inviato la copia di un´ispezione ipotecaria aggiornata nella quale risulta l´annotazione della cancellazione della formalità effettuata in data 20 giugno 2013;

RITENUTO che, alla luce degli elementi emersi nel corso dell´istruttoria, il ricorso deve essere ritenuto infondato; ciò in quanto i dati che riguardano il ricorrente non risultano, allo stato, trattati in violazione di legge, risultando aggiornati sulla base degli sviluppi del contenzioso tributario e dovendo essere conservati dall´agente della riscossione almeno fino alla definizione completa dei rapporti con l´ente impositore (art. 37 d.lg. n. 112/1999 cit.); rilevato altresì che il titolare del trattamento ha comunque provveduto a far eseguire l´annotazione della cancellazione dell´ipoteca in questione;

VISTA la documentazione in atti;

VISTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2898304
Data
10/10/13

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso