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Provvedimento del 3 ottobre 2013 [2797599]

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[doc. web n. 2797599]

Provvedimento del 3 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 437 del 3 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 14 maggio 2013, nei confronti di Crif S.p.A., Experian-Cerved Information Services S.p.A. e Cerved Group S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, ha chiesto la cancellazione o, in subordine la sospensione della visibilità dei dati personali che lo riguardano relativi ad un´ipoteca legale iscritta in data 26/02/2009 presso la Conservatoria di Roma 1 con il n. 25618/6767 ed un pignoramento immobiliare iscritto in data 17/06/2009 presso la Conservatoria di Roma 1 con il n. KW, iscrizioni entrambe oggetto di annotamento di cancellazione; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, che comportano notevoli difficoltà per lo stesso nell´accesso al credito, sarebbe eccedente e incompleto, tenuto conto del periodo di tempo trascorso dall´iscrizione di tali atti ed essendo intervenuta anche la cancellazione della procedura esecutiva e dell´ipoteca a causa dell´integrale pagamento del debito; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 maggio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 9 luglio 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata il 5 giugno 2013, con la quale Crif S.p.A., nel rappresentare di avere già fornito riscontro alle richieste del ricorrente con missive datate 22 febbraio 2013 e 9 aprile 2013, ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto del fatto che, nel caso specifico, la banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari", "gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso", "si limita a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale degli interessati e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazione patrimoniale"; rilevato che, in relazione al caso di specie, la società ha precisato che "i dati riferiti al Ricorrente sono aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti pubbliche di provenienza e riportano in tutti i casi l´annotamento di cancellazione"; rilevato, tuttavia, che pur ribadendo la liceità del trattamento svolto, la resistente, in attesa della redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento delle informazioni commerciali, "e in un´ottica di massima collaborazione (…) ha provveduto (…) a sospendere temporaneamente la visibilità delle informazioni" oggetto di ricorso;

VISTA la memoria inviata in data 18 giugno 2013 con la quale Experian-Cerved Information Services S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno, ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto del fatto che i dati in questione "sono esatti, completi e aggiornati con quelli risultanti presso le richiamate fonti pubbliche di provenienza" (risultando, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, anche i relativi annotamenti di cancellazione)"; rilevato che tale trattamento "è pertinente e non eccedente rispetto alle finalità della raccolta" in quanto volto a veicolare presso la clientela della resistente le medesime informazioni relative agli "eventi pregiudizievoli" censite presso la fonte pubblica ma rendendo più agevole l´accesso alle stesse "che diversamente, in funzione della mole di richieste ed uffici competenti, risulterebbe oltremodo gravoso"; rilevato, inoltre, che tali dati sono registrati "in un archivio che contiene i dati di fonte pubblica ed è autonomo e distinto rispetto al sistema di informazioni creditizie e rientrano nella categoria dei dati provenienti da pubblici registri, elenchi … il cui trattamento può avvenire senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 del Codice Privacy"; rilevato, pertanto, che alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso, a parere di Experian, "risulta allo stato infondato";

VISTE la nota inviata in data 19 giugno 2013 e la successiva memoria inviata in data 26 luglio 2013 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha sostenuto di aver fornito, già prima del ricorso, idoneo riscontro alle istanze del ricorrente con nota del 13 marzo 2013 (della quale ha allegato copia); visto che, Cerved ha comunque ribadito la liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni in questione che, riportando anche l´annotamento di cancellazione, sono in linea con quelle risultanti nei pubblici registri immobiliari da cui sono state estratte;

VISTE le note pervenute via e-mail il 20 e il 21 giugno 2013 con le quali il ricorrente, preso atto dell´avvenuto oscuramento dei dati oggetto di ricorso da parte di Crif S.p.A., ha espresso la propria intenzione di desistere dall´azione intrapresa nei confronti di tale titolare del trattamento; rilevato che nei confronti di Experian-Cerved Information Services S.p.A. e Cerved Group S.p.A. il ricorrente ha invece ribadito le proprie richieste;

RILEVATO anzitutto che il trattamento effettuato dalle resistenti in ordine ai dati su cui si controverte è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri che possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tale trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi (…)") al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RILEVATO che Crif S.p.A., ferma restando la liceità del trattamento precedentemente svolto, ha comunque provveduto a sospendere la visibilità delle informazioni relative all´interessato e che può, pertanto, essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di tale società ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTA, invece, la necessità di disporre - quale misura a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della redazione del citato codice deontologico (nonché dell´eventuale attuazione del disposto dell´art. 61 del Codice) e in sintonia con quanto già fatto da Crif S.p.A. nel presente procedimento - la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto del presente ricorso da parte di Experian-Cerved Information Services S.p.A. e Cerved Group S.p.A., entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ordina ad Experian-Cerved Information Services S.p.A. e Cerved Group S.p.A., quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato e nelle more della redazione del codice deontologico di cui in motivazione, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto di ricorso, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Crif S.p.A.;

c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Il Garante, nell´invitare Experian Information Services S.p.A. e Cerved Group S.p.A. a dare conferma al ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento del provvedimento entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia