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Impianto di videosorveglianza installato presso un esercizio commerciale e tutela dei diritti dei lavoratori - 12 settembre 2013 [2705679]

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[doc. web n. 2705679]

Impianto di videosorveglianza installato presso un esercizio commerciale e tutela dei diritti dei lavoratori - 12 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 398 del 12 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);

VISTO il verbale dell´accertamento ispettivo del 19 febbraio 2013 (corredato da riprese fotografiche) condotto dal Nucleo Privacy della Guardia di Finanza su delega di questa Autorità presso Topway s.r.l. in Vairano Patenora (CE), società che non aveva fornito riscontro a precedente richiesta dell´Ufficio (peraltro oggetto di proroga del termine) in relazione ad alcune segnalazioni pervenute concernenti il trattamento senza consenso degli interessati di alcune utenze telefoniche attivate per conto di un operatore telefonico;

RILEVATO che, in occasione di detto accertamento, limitatamente ai trattamenti effettuati mediante il sistema di videosorveglianza installato presso l´esercizio commerciale "Yammo.it" gestito dalla società è emerso che:

- il sistema di videosorveglianza, installato nel dicembre del 2012 e composto di 12 telecamere e due monitor, è dislocato nell´area di vendita e "nell´annesso locale deposito, ove sono presenti anche postazioni […] di lavoro […] in modo tale che dal loro posizionamento può derivare la possibilità di controllo a distanza dell´attività dei lavoratori" (cfr. verbale cit., 3);

- "l´impianto non registra, consente solo la visione delle immagini in tempo reale" e la sua presenza "è segnalata da appositi cartelli";

- nessun accordo con le rappresentanze sindacali né autorizzazione da parte del competente ufficio del Ministero del Lavoro ai sensi dell´art. 4, comma 2, l. 20 maggio 1970, n. 300 regola il funzionamento dei menzionati sistemi di videosorveglianza;

RILEVATO che le telecamere riprendono aree nelle quali possono trovarsi i lavoratori nell´espletamento dell´attività lavorativa, che possono quindi formare oggetto di controllo a distanza;

CONSIDERATO illecito il trattamento di dati personali effettuato mediante il descritto sistema di videosorveglianza in assenza delle garanzie previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970;

RILEVATO, inoltre, che il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa non viene meno in ragione della circostanza che lo stesso possa essere discontinuo (cfr. Cass., 6 marzo 1986, n. 1490 richiamata in senso adesivo da Cass., 16 settembre 1997, n. 9211) ovvero per il fatto che i lavoratori siano al corrente dell´esistenza del sistema di videosorveglianza (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236);

RITENUTO che, alla luce degli elementi sopra rappresentati, il descritto trattamento risulta effettuato dalla società in violazione della disciplina di protezione dei dati personali (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice) (cfr., tra i tanti, Provv.ti 14 aprile 2011, doc. web n. 1810223; 24 giugno 2010, doc. web n. 1738396; 26 febbraio 2009, doc. web n. 1601522);

RITENUTO di dover prescrivere alla società, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di espletare le procedure previste dall´art. 4, comma 2 della l. n. 300/1970 sul controllo a distanza dei lavoratori;

RISERVATA ogni valutazione concernente ulteriori profili di competenza di questa Autorità, diversi dal trattamento effettuato mediante il menzionato sistema di videosorveglianza, che hanno formato oggetto dell´accertamento effettuato dalla Guardia di finanza;

FATTO SALVO il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società a seguito della contestazione, in sede di ispezione, della sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice per non aver fornito il riscontro richiesto dall´Ufficio ex art. 157 del Codice;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui all´art. 162, comma 2-ter del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti di Topway s.r.l., con riguardo al trattamento di dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza installato presso l´esercizio commerciale "Yammo.it":

a. ritenuto illecito, nei termini di cui in motivazione, il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza installato presso l´esercizio commerciale indicato in narrativa gestito dalla società, impregiudicati nel frattempo i diritti dei lavoratori, prescrive ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, senza ritardo, e comunque entro trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento di espletare le procedure previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970;

b. ai sensi dell´art. 157 del Codice, invita la società a dare comunicazione al Garante delle misure adottate entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia