g-docweb-display Portlet

RISOLUZIONE sulla profilazione - 24 settembre 2013

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

RISOLUZIONE sulla profilazione
Varsavia (Polonia) – 24 settembre 2013

Avendo discusso il tema della profilazione durante la sessione a porte chiuse della 34ma Conferenza Internazionale in Uruguay ed ascoltato, nel corso di tale sessione, le opinioni di diversi esperti provenienti sia dal settore pubblico sia dal settore privato;

Riconoscendo le molte applicazioni utili dei cd big data e i vantaggi che vaste raccolte di dati possono portare a diverse componenti della società, sia per le aziende, sia per i governi e le organizzazioni no-profit;

Considerando allo stesso tempo che la raccolta di dati personali in ampie banche dati ed il loro successivo  utilizzo comportano rischi per la protezione dei dati personali e la privacy;

Tenendo conto che i rischi diventano più consistenti se i diversi insiemi di dati sono combinati tra loro senza tenere in debito conto la protezione di tali dati e le finalità per le quali sono stati originariamente raccolti;

Ricordando i principi generali di protezione dei dati e della privacy;

Riaffermando la Dichiarazione sulla Profilazione del 2012 (Uruguay);

La 35ma Conferenza internazionale delle Autorità per la protezione dei dati e la privacy invita tutti i soggetti che utilizzano la profilazione a:

1. Stabilire con chiarezza, prima di iniziare un´attività di profilazione, la necessità e l´utilità concreta di una specifica operazione di profilazione assicurando idonee garanzie.

2. Limitare, in conformità ai principi di "protezione della privacy sin dalla progettazione" (privacy by design), le ipotesi di partenza e la quantità di dati raccolti a quanto necessario al perseguimento dello scopo lecito previsto, e garantire che, se del caso, i dati siano sufficientemente aggiornati ed esatti in rapporto alle finalità previste.

3. Assicurare che i profili e i relativi algoritmi siano soggetti ad una validazione costante, per permettere il miglioramento dei risultati e la riduzione di falsi positivi o negativi.

4. Informare il più possibile la società delle operazioni  di profilazione, comprese le modalità con cui i profili sono assemblati e le finalità per cui i profili sono utilizzati, al fine di garantire che i singoli  siano in grado di mantenere il più ampio e adeguato controllo sui propri dati personali.

5. Assicurare, in particolare con riferimento alle decisioni che hanno effetti giuridici significativi sulle persone o che incidono su loro status o benefici, che i singoli siano informati riguardo al loro diritto di accesso e di rettifica, e che sia previsto un intervento umano ove opportuno, soprattutto in ragione del fatto che il potere predittivo della profilazione aumenta grazie ad algoritmi più efficaci.

6. Assicurare che tutte le operazioni di profilazione siano soggette ad opportuni controlli.

Le Autorità, inoltre, invitano i governi di tutto il mondo ad assicurare trasparenza e la possibilità per i soggetti interessati di  commentare pubblicamente e fornire proprie indicazioni  in qualunque processo legislativo concernente norme di legge che comportino la realizzazione di operazioni di profilazione.