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Provvedimento del 18 luglio 2013 [2645273]

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[doc. web n. 2645273]

Provvedimento del 18 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 367 del 18 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 9 aprile 2013 nei confronti di Pafal s.r.l., con il quale XX, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha chiesto, con riguardo all´avvenuta ricezione di una comunicazione telefonica di carattere promozionale non desiderata, di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione dei medesimi in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata, gli estremi identificativi del responsabile, qualora designato, nonché dei soggetti e delle categorie di soggetti cui i dati siano stati eventualmente comunicati; l´interessato ha manifestato altresì la propria opposizione all´ulteriore trattamento dei propri dati personali a fini commerciali, rappresentando peraltro l´avvenuta iscrizione della sua utenza telefonica nel Registro Pubblico delle opposizioni, istituito con il d.P.R. n. 178/2010, ed ha chiesto infine la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 aprile 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 7 giugno 2013 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 26 aprile 2013, con cui la società resistente ha rappresentato di aver provveduto, anteriormente alla proposizione del ricorso, a fornire un primo riscontro alle richieste dell´interessato comunicando "l´assoluta estraneità della Pafal ai fatti denunciati" e precisando altresì che la medesima "attualmente non svolge attività diretta di marketing, ma concede in licenza a terzi l´uso del proprio Marchio", soggetti cui "si è prontamente provveduto a segnalare (…) la cancellazione del nominativo del sig. XX dalle banche dati in loro possesso, qualora presente";

VISTA la nota, datata 4 maggio 2013, con la quale il ricorrente, nel rappresentare l´inidoneità dei riscontri sino al quel momento ricevuti da parte della resistente, ha ribadito le richieste avanzate con il ricorso, evidenziando in particolare l´incongruenza dell´indicazione di cancellazione dei dati del ricorrente, asseritamente comunicata dalla Pafal s.r.l. alle società licenziatarie del marchio della medesima, rispetto alla richiesta di blocco (e non di cancellazione) avanzata dal ricorrente;

VISTA la nota, datata 10 giugno 2013, con cui Pafal s.r.l. ha ribadito di non effettuare "attività diretta di marketing", ma di concedere in uso il proprio marchio a terzi, precisando che nel caso di attività di promozione commerciale posta in essere direttamente da questi ultimi la resistente "non solo è estranea alla gestione dei dati, ma non è assolutamente in grado di comunicare quanto richiesto"; la medesima società ha comunque rappresentato, "al solo fine di evitare ulteriori contestazioni", di aver "provveduto a segnalare a tutte le società licenziatarie del marchio la cancellazione del (…) nominativo" del ricorrente dalle banche dati in loro possesso "qualora presente", data l´impossibilità di assumere provvedimenti diversi a causa della mancata indicazione, da parte dell´interessato, del nominativo della società da cui sarebbe stato contattato;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito, sia prima che dopo la presentazione del ricorso, un  riscontro sufficiente alle richieste dell´interessato dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non disporre di dati personali riferibili al ricorrente, né di averli conseguentemente utilizzati al fine di porre in essere attività di promozione commerciale;

RITENUTO di dover compensare le spese del procedimento tra le parti, in ragione della particolarità della vicenda e della sequenza di rapporti intercorsi tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia