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Provvedimento dell'11 luglio 2013 [2642444]

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[doc. web n. 2642444]

Provvedimento dell´11 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n.  353 dell´11 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 5 aprile 2013, presentato nei confronti della Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. con il quale Maria Lodi, in qualità di erede di Odoardo Lodi, deceduto il 14.3.2011, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Grondona e Manuel Forni, non avendo ottenuto idoneo riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196, di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali relativi al de cuius e ad ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, con specifico riferimento al contratto di conto corrente e di apertura di credito intrattenuti dal defunto con la banca, ed alle movimentazioni contabili contenute negli estratti di conto corrente bancario degli ultimi dieci anni; rilevato che la ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 aprile 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 29 maggio 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota, datata 30 aprile 2013, con la quale il titolare del trattamento, nel fornire un elenco dei dati anagrafici detenuti in relazione al defunto Odoardo Lodi, nonché dei rapporti dallo stesso intrattenuti con la filiale di Decima di Persiceto, ha inviato alla ricorrente copia di parte della documentazione richiesta "debitamente oscurata dei dati riferiti a terzi soggetti e limitata temporalmente alla data di decesso del defunto", riservandosi di far pervenire la documentazione mancante non appena reperita presso gli archivi centralizzati della banca;

VISTA la nota pervenuta via mail il 18 giugno 2013 con la quale la ricorrente si è dichiarata soddisfatta "della documentazione comunque ricevuta" che "è stata sufficiente per compiere le valutazioni (…) opportune";

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte, in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico della Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia