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Provvedimento del 4 luglio 2013 [2629949]

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 [doc. web n. 2629949]

Provvedimento del 4 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n.  341 del 4 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato il 27 marzo 2013, proposto nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Emanuela Spinelli, in relazione alla pubblicazione nell´archivio  storico on line del quotidiano "La Repubblica"- consultabile anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni al sito del medesimo digitando semplicemente il nome e cognome del ricorrente - di un articolo dal titolo "XX", riguardante la notizia del suo arresto avvenuta nel ZZ, epoca in cui il ricorrente era calciatore professionista di serie B, ha chiesto, reiterando parte delle richieste avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), in via principale, la cancellazione o il blocco dei dati personali che lo riguardano trattati in violazione di legge, e, in via subordinata, la trasformazione in forma anonima e l´aggiornamento dei dati contenuti nell´articolo stesso alla luce dell´evoluzione giudiziaria della vicenda in senso favorevole all´interessato; il ricorrente ha chiesto inoltre l´adozione, in ogni caso, delle misure tecniche idonee a garantire l´inaccessibilità dell´articolo stesso tramite i motori di ricerca esterni al sito; ciò lamentando, in particolare, il pregiudizio causato alla propria reputazione, personale e professionale, dalla presenza in rete di notizie relative ad una vicenda, peraltro ormai risalente, in cui "è stato vittima di un errore giudiziario" conclusasi con l´assoluzione del medesimo, confermata in appello con sentenza "divenuta irrevocabile in data HH", e, in relazione alla quale, gli è stata peraltro riconosciuta "una somma di denaro a titolo di indennizzo per l´ingiusta detenzione"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 3 maggio 2013, nonché la nota del 20 maggio 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 2 maggio 2013 con cui il ricorrente, nel rilevare il mancato riscontro, fino a quella data, da parte del titolare del trattamento, ha ribadito le proprie richieste rappresentando la "comparsa, negli ultimi giorni, sul motore di ricerca google digitando il nominativo del ricorrente di un nuovo articolo dell´Archivio storico della Repubblica dal titolo: "XX" del ZZ";

VISTA la nota, datata 17 maggio 2013, con cui l´editore resistente, nel sostenere la liceità del trattamento posto in essere sia "ab origine, in quanto espressione del diritto di cronaca", che attualmente, in quanto effettuato "a fini documentaristici nell´ambito di un archivio (…) che per assolvere alla sua funzione deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni", ha espresso il proprio diniego riguardo alle richieste volte ad ottenere la trasformazione in forma anonima e l´aggiornamento dei dati contenuti nell´articolo, tenuto conto che ciò imporrebbe, in generale, "l´obbligo di effettuare una attenta attività di verifica in ordine alla veridicità e completezza delle affermazioni oggetto di aggiornamento"; il resistente ha altresì dichiarato di aver provveduto a "disabilitare l´accesso a tale articolo mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol"", precisando di aver associato a tale strumento anche l´uso dei "Robots Meta Tag" al fine di potenziarne l´operatività;

VISTA la nota, fatta pervenire in data 20 giugno 2013, con cui il ricorrente, nel prendere atto dell´avvenuta deindicizzazione dell´articolo oggetto di ricorso, ha comunque ribadito le richieste volte ad ottenere la cancellazione e/o il blocco dei dati trattati in violazione, nonché l´aggiornamento/integrazione della notizia riportata nell´articolo medesimo accessibile dal sito web dell´editore del quotidiano odierno resistente;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione –  la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell´articolo pubblicato quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e ss. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione o blocco del trattamento dei dati personali del ricorrente contenuti nell´articolo oggetto di ricorso;

RILEVATO che, a seguito del ricorso, l´editore resistente ha provveduto ad adottare le misure tecniche necessarie ad interdire l´indicizzazione dell´articolo oggetto del medesimo dai motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano, profilo questo in ordine al quale può pertanto essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso;

RILEVATO altresì che riguardo ad eventuali ulteriori articoli, contenenti la notizia di cui fa menzione l´odierno ricorso, resi disponibili mediante consultazione di motori di ricerca esterni al sito del quotidiano facente capo all´editore resistente o a siti facenti capo ad altri titolari del trattamento, è in facoltà dell´interessato, qualora il soggetto previamente interpellato non provveda spontaneamente, invocare l´adozione di misure tecniche idonee a garantire l´inaccessibilità degli stessi presentando distinti atti di ricorso (qualora i medesimi titolari non corrispondano agli interpelli preventivi dell´interessato);

RILEVATO che deve essere separatamente valutata la diversa questione concernente le richieste dell´interessato volte ad ottenere l´aggiornamento/integrazione delle notizie pubblicate nell´articolo oggetto del ricorso; visto che a questo riguardo, come indispensabile corollario della riconosciuta liceità della conservazione degli articoli di cronaca a suo tempo pubblicati nella sezione del sito internet dell´editore resistente denominato archivio storico, va garantito il diritto (pienamente compreso fra le posizioni giuridiche azionabili ai sensi dell´art. 7 del Codice) dell´interessato ad ottenere l´aggiornamento/integrazione dei dati personali che lo riguardano quando eventi e sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendo significativamente sul profilo e l´immagine dell´interessato che da tali rappresentazioni può emergere;

RITENUTO che in questa prospettiva debbono essere richiamate le conclusioni cui è pervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5525/2012) che, giudicando su analoga fattispecie, ha statuito che "a salvaguardia dell´attuale identità sociale del soggetto (occorra) garantire al medesimo la contestualizzazione e l´aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l´evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo". Se, pertanto, una vicenda ha registrato una successiva evoluzione, "dall´informazione in ordine a quest´ultima non può invero prescindersi, giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera";

RITENUTO, pertanto, che, visti i significativi sviluppi indicati specificamente dal ricorrente nell´interpello e nel successivo ricorso e riportati nelle premesse dell´odierno provvedimento, le predette richieste di integrazione/aggiornamento formulate dal ricorrente debbano essere accolte e che pertanto l´editore resistente debba provvedere a predisporre un idoneo sistema nell´ambito del citato archivio storico, idoneo a segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l´esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia in modo da assicurare all´interessato il rispetto della propria (attuale) identità personale, quale risultato della completa visione di una serie di fatti che lo hanno visto protagonista (anche se solo in parte oggetto di cronaca giornalistica), e ad ogni lettore di ottenere un´informazione attendibile e completa; visto che l´editore resistente dovrà attuare tali misure, tenuto conto della novità del profilo, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione entro la stessa data all´interessato e questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. di predisporre, nell´ambito dell´archivio storico on line del quotidiano "La Repubblica", un sistema idoneo a segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l´esistenza degli sviluppi delle notizie relative al ricorrente, sia in ordine all´intervenuta assoluzione che con riguardo all´indennizzo ottenuto per l´ingiusta detenzione, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando notizia entro la medesima data a questa Autorità, e all´interessato dell´avvenuto adempimento (tenendo conto delle sentenze allegate al ricorso di cui ad ogni buon fine sarà inviata copia all´editore resistente);

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione o blocco del trattamento dei dati personali del ricorrente contenuti nell´articolo menzionato;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di interdizione dell´articolo menzionato nel ricorso dai motori di ricerca esterni al sito web dell´editore resistente;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Il Garante, nel prescrivere a Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di dare conferma al ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento del provvedimento entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia