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Provvedimento del 4 luglio 2013 [2615336]

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[doc. web n. 2615336]

Provvedimento del 4 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 343 del 4 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 9 maggio 2013 nei confronti di Fastweb S.p.A. con il quale Aldo A. Pazzaglia (rappresentato e difeso dall´avv. Flavio Del Soldato), in relazione ad un contratto per la fornitura di servizi telefonici (linea ADSL) allo stesso intestato, non avendo ottenuto alcun riscontro alle istanze previamente formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie istanze volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, "ivi incluse le chiamate telefoniche al n. Fastweb 192193 nel corso del mese di aprile 2013", di conoscere l´origine dei predetti dati, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile del trattamento; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 maggio 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 10 giugno 2013 con la quale il titolare del trattamento, nell´asserire che il ritardo nel riscontro è stato causato dall´inoltro dell´interpello preventivo ai servizi di customer care non competenti a trattare le istanze ex art. 7 del Codice, ha comunicato le informazioni richieste precisando che i dati relativi all´interessato sono stati acquisiti "al momento della stipula del contratto attraverso relativo verbal ordering del 2/4/2013" e che, per quanto riguarda "i dati di traffico in uscita verso la numerazione 192193, le informazioni sono disponibili all´interno dell´ultima fattura emessa (…)";

VISTA la nota pervenuta via fax in data 15 giugno 2013 con la quale il ricorrente si è dichiarato pienamente soddisfatto del riscontro ottenuto;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice avendo la società resistente, seppur solo dopo la presentazione del ricorso, fornito un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Fastweb S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Fastweb S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 4 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia