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Provvedimento del 27 giugno 2013 [2612723]

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[doc. web n. 2612723]

Provvedimento del 27 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 323 del 27 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 22 marzo 2013 nei confronti della società sportiva A.S.D. Chisola Calcio, con il quale XY (rappresentata e difesa dall´avv. Gianluca Nargiso), in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore frequentante la scuola calcio facente capo al predetto sodalizio, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") chiedendo di accedere ai dati personali del medesimo, con specifico riguardo all´utilizzo di immagini fotografiche che lo ritraevano con la divisa della squadra di appartenenza ai fini della pubblicazione di un album di figurine "relativo alla suddetta scuola calcio" e "correntemente venduto"; l´interessata ha altresì chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 20 maggio 2013 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 22 aprile 2013 con cui la resistente ha rappresentato che "l´Amministrazione del Comune di Vinovo (…) ha chiesto di poter disporre delle fotografie dei tesserati per poter realizzare un album fotografico dei "Piccoli calciatori" della città di Vinovo", analogamente a quanto avvenuto con riguardo alle Associazioni rappresentative di altre discipline sportive praticate nel territorio comunale, precisando altresì che l´ASD Chisola Calcio si sarebbe limitata ad indicare alla società cui era stato affidato il relativo incarico "il fotografo presso il quale erano in giacenza le foto dei propri tesserati"; la resistente ha infine dichiarato che "all´atto del tesseramento i genitori degli atleti tesserati sottoscrivono la presa visione ed accettazione dell´informativa sulla legge della Privacy di cui al d.lgs. 196/2003";

VISTA la nota, datata 8 maggio 2013, con la quale la ricorrente, nel contestare la genericità di quanto affermato dall´associazione resistente, ha ribadito le proprie richieste volte ad ottenere la comunicazione dei dati personali del figlio minore "acquisiti (…) per la raffigurazione e pubblicazione delle foto (…) nell´album di figurine del VINOVO/CHISOLA CALCIO anno 2011/2012 con espresso riguardo alla sottostante autorizzazione ad essere fotografato";

VISTA la nota, datata 31 maggio 2013, con cui la resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Flavio Campagna, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dalla ricorrente, ha precisato che "ogni anno i minori che intendono giocare a calcio nella società Chisola vengono ufficialmente tesserati per il settore giovanile della F.I.G.C. con sottoscrizione dell´apposito modulo da parte di chi esercita la potestà genitoriale (…) che prevede al suo interno la esplicita sottoscrizione dell´informativa ex DLgs 196/2003", dichiarando altresì che tale adempimento sarebbe stato posto in essere anche nei riguardi del minore citato nel ricorso "il cui modulo di tesseramento è attualmente depositato presso la FIGC"; l´Associazione ha inoltre rilevato che, all´inizio di ogni stagione calcistica, vengono effettuate riprese fotografiche dei giovani calciatori, sia individualmente che in gruppo, per varie finalità di cui i genitori dei giovani atleti vengono informati oralmente, puntualizzando che "nel caso in questione, né al momento delle riprese fotografiche, né in un momento successivo, alcun familiare ha espresso il proprio dissenso (…) nemmeno, quando, con le stesse modalità sopra descritte si è comunicata l´iniziativa oggetto della presente procedura";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un  riscontro sufficiente alle richieste dell´interessata, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società sportiva A.S.D. Chisola Calcio nella misura di euro 300, compensandone la restante parte per giusti motivi, tenuto conto del riscontro fornito all´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della società sportiva A.S.D. Chisola Calcio, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2612723
Data
27/06/13

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso