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Provvedimento del 30 maggio 2013 [2601634]

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[doc. web n. 2601634]

Provvedimento del 30 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 269 del 30 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa. Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza del 31 gennaio 2013 con la quale XY, ex dipendente di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., ha chiesto di avere accesso ai dati personali contenuti in alcuni documenti elaborati dall´istituto di credito nell´ambito delle comunicazioni obbligatorie susseguenti alla risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa con l´interessato medesimo;

VISTO il ricorso presentato il 25 febbraio 2013 da XY nei confronti di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 febbraio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 17 aprile 2013 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le ulteriori note del 7 e 29 marzo, dell´8 e del 23 aprile, del 3, 13, 15 e 20 maggio 2013 con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, sollecitando altresì il Garante a revocare alcune precedenti decisioni emesse su ricorsi proposti che sarebbero viziate da asserite "false attestazioni" di controparte;

VISTE le note del 28 marzo, del 6 e dell´8 maggio 2013 con le quali il titolare del trattamento ha precisato di non detenere informazioni ulteriori rispetto a quelle già comunicate al ricorrente, avendo offerto al riguardo "pieno e satisfattivo riscontro" anche nell´ambito della trattazione del precedente fascicolo n. KW; visto anche che la resistente, nel respingere le accuse di false attestazioni "in ordine alla quale ci si riserva azione giudiziaria", ha fornito spiegazioni in ordine al mero errore materiale relativo alle cause del licenziamento che compare in uno dei documenti in questione, profilo quest´ultimo che era già stato oggetto di spiegazione al ricorrente nell´anno 2012 nell´ambito del ricorso di cui all´indicato fascicolo n. KW;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente;

RILEVATO che non trova applicazione alle decisioni del Garante il disposto dell´art. 395 c.p.c., atteso che rispetto alle stesse il Codice prevede la possibilità di proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui all´art. 152 del Codice, come sempre ricordato dall´Autorità nei suoi provvedimenti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento in ragione dei rapporti intercorsi fra le parti sia prima che dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a)  dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b)  dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia