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Parere del Garante al Ministero dell'Interno su uno schema di regolamento recante disposizioni in materia di carta d'identità elettronica unificata alla tessera sanitaria - 27 giugno 2013 [2576276]

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[doc. web n. 2576276]

Parere del Garante al Ministero dell´Interno su uno schema di regolamento recante disposizioni in materia di carta d´identità elettronica unificata alla tessera sanitaria - 27 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 312 del 27 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott. ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´interno;

Visto l´art. 154, comma 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Il Ministero dell´interno ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di regolamento recante disposizioni in materia di carta d´identità elettronica unificata alla tessera sanitaria.

Lo schema è adottato ai sensi dell´articolo 10, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge n. 106 del 2011, come modificato dall´articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base al quale con d.P.C.M. è disposto l´ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d´identità elettronica anche in relazione all´unificazione sul medesimo supporto (c.d. documento digitale unificato - DDU) della predetta carta con la tessera sanitaria e alle modifiche ai parametri di entrambi i documenti necessarie per l´unificazione degli stessi.

Lo schema di regolamento si limita a prevedere l´unificazione, su un medesimo supporto, dei due documenti (carta d´identità elettronica e tessera sanitaria), attualmente disponibili su distinti supporti; demanda, invece, a un successivo d.P.C.M. la definizione dell´ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d´identità elettronica, anche in relazione all´unificazione con la tessera sanitaria (art. 5 dello schema).

Il modello del DDU nonché le  modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all´utilizzo del nuovo documento saranno definite con decreto del Ministro dell´interno, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro delegato per l´innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della salute, ai sensi del medesimo articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 70 del 2011 (art. 2).

RILEVATO

L´odierno schema di regolamento riproduce pressoché pedissequamente una precedente versione di schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sul quale il Garante ha già reso parere in data 31 gennaio 2013.

L´articolato presenta, quale unica novità, la clausola di invarianza finanziaria (art. 8). Sotto questo profilo l´Autorità non ha osservazioni da formulare, nella misura in cui tale clausola non pregiudichi le garanzie di adeguati standard di sicurezza in ordine al trattamento dei dati effettuato.

IL GARANTE

a) esprime parere favorevole, nei termini di cui in motivazione, sullo schema di regolamento volto all´unificazione, su un medesimo supporto, della carta d´identità elettronica con la tessera sanitaria, adottato ai sensi dell´articolo 10, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, e successive modificazioni, nella misura in cui la clausola di invarianza finanziaria non pregiudichi le garanzie di adeguati standard di sicurezza in ordine al trattamento dei dati effettuato;

b) resta in attesa di ricevere lo schema di decreto interministeriale che dovrà individuare le  modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all´utilizzo del nuovo documento, per l´espressione del parere di competenza (art. 154, comma 4, d.lg. n. 196 del 2003).

Roma, 27 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia