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Provvedimento dell'8 maggio 2013 [2551801]

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[doc. web n. 2551801]

Provvedimento dell´8 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 241 dell8 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso proposto in data 30 gennaio 2013 da XY nei confronti del Condominio di Via XX-Milano (ove risiede ed è proprietario di un appartamento) avente ad oggetto i dati contabili del bilancio preventivo 2012/2013 approvato dall´assemblea condominiale con delibera del 22 ottobre 2012, dati che l´amministratore, sig. KW, avrebbe successivamente modificato dopo aver rilevato un errore materiale nel bilancio preventivo già approvato (relativo alle spese di riscaldamento) invitando i condomini con la comunicazione del 4 dicembre 2012 a versare gli importi aggiornati (minori rispetto a quelli già approvati) al fine di evitare di restituire somme non dovute in sede di bilancio consuntivo; visto che il ricorrente, ritenendo l´amministratore non legittimato a modificare unilateralmente i dati del bilancio preventivo già approvato, ha comunque versato la quota di propria spettanza indicata nel verbale dell´assemblea del 22 ottobre 2012 ed ha proposto ricorso nei confronti del Condominio in questione con il quale, nel disconoscere i dati del nuovo bilancio preventivo (comunicati dall´amministratore dopo la scoperta dell´errore materiale compiuto)  ritenuti illeciti perché non approvati regolarmente dall´assemblea, ha ribadito la richiesta, già formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), di rettifica dei dati allo stesso riferiti contenuti nel bilancio preventivo 2012/2013 attraverso il ripristino di quelli deliberati dall´assemblea in data 22 ottobre 2012;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1°febbraio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 27 marzo 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata in data 22 febbraio 2013 con la quale il Condominio resistente ha chiarito le vicende che hanno portato l´amministratore, sig. KW, ad inviare la lettera del 4 dicembre 2012 con la quale, "nell´interesse esclusivo della collettività dei condomini e per evitare di arrecare loro pregiudizio", li aveva informati dell´errore materiale contenuto nel bilancio preventivo approvato in data 22 ottobre 2012 invitandoli a corrispondere i nuovi importi (calcolati per effetto della diminuzione operata dopo la correzione dell´errore) per evitare che il Condominio dovesse restituire a saldo spese non dovute; rilevato, in ogni caso, che l´amministratore, pur ritenendo di aver agito ai sensi dell´art. 1710 c.c. con la diligenza del mandatario, ha comunque provveduto a convocare un´assemblea straordinaria avente proprio, tra i punti all´ordine del giorno, la comunicazione del 4 dicembre 2012 inviata ai condomini e la rettifica del bilancio preventivo della gestione condominiale con riferimento alla spesa del riscaldamento; rilevato altresì che il Condominio ha sostenuto che l´importo versato dal ricorrente, "maggiore rispetto a quello dovuto, in sede di approvazione del bilancio consuntivo sarà correttamente imputato e la differenza restituita"; rilevato che la richiesta del ricorrente deve essere ritenuta infondata, a parere del Condominio, in quanto volta al ripristino di dati contabili non corretti perché viziati da un evidente errore materiale mentre l´amministratore, con la lettera del 4 dicembre 2012 avrebbe aggiornato i dati contabili errati con quelli esatti comunicandoli alla collettività dei condomini;

VISTA la nota datata 26 febbraio 2013 con la quale il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro del Condominio ed ha ribadito le richieste del ricorso;

VISTA la nota inviata in data 16 aprile 2013 con la quale il Condominio resistente ha comunicato che in data 8 aprile 2013 si è regolarmente svolta l´assemblea straordinaria dei condomini a cui ha partecipato anche il ricorrente (che ha svolto le funzioni di presidente) e che nel corso dell´adunanza i condomini presenti, all´unanimità, hanno ratificato l´operato dell´amministratore riapprovando il bilancio preventivo 2012/2013 con gli aggiornamenti relativi alle spese del riscaldamento e disponendo che, in sede di consuntivo, al ricorrente, che ha versato un importo maggiore, sia restituita la differenza;

RILEVATO che la disciplina contenuta nel Codice, ed in particolare nell´art. 7, consente ai soggetti cui si riferiscono i dati di ottenere, tra l´altro, la rettifica dei dati qualora gli stessi non siano esatti o aggiornati;

RILEVATO, tuttavia, che nel caso di specie, il citato strumento di tutela è stato utilizzato impropriamente dal ricorrente in quanto i due documenti di cui si controverte (delibera del 22/10/2012 e nota dell´amministratore del 4/12/2012) non sono suscettibili di modifiche ai sensi della citata disposizione del Codice; ed infatti, la delibera (per quanto successivamente risultata affetta da un errore materiale) è un atto ufficiale dell´assemblea che riflette una situazione oggettivamente cristallizzata al momento della sua adozione (e da cui sono derivate una serie di disposizioni contabili da parte dell´amministratore). Tale delibera poteva eventualmente essere oggetto di impugnazione in sede giudiziaria qualora fossero state ravvisate violazioni delle pertinenti disposizioni civilistiche in materia di condominio. Oppure, la rettifica degli importi di uno specifico capitolo di spesa poteva ottenersi, come concretamente avvenuto nel caso di specie, attraverso la convocazione di una nuova assemblea e l´approvazione di una delibera emendata; né, alla luce di ciò, erano possibili rettifiche alla nota dell´amministratore del 4 dicembre 2012 che si configura come opportuna comunicazione di servizio con la quale l´amministratore, nell´informare i condomini dell´errore materiale compiuto, dopo essersene accorto, forniva alcune indicazioni pratiche per evitare che costoro versassero somme superiori a quelle effettivamente dovute;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle sopra esposte argomentazioni, che il ricorso deve essere dichiarato infondato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara il ricorso infondato;

2) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia