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Provvedimento del 24 aprile 2013 [2548017]

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[doc. web n. 2548017]

Provvedimento del 24 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 225 del 24 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 28 gennaio 2013, presentato nei confronti di Banca di Romagna S.p.A., con il quale Paolo Iacarelli (rappresentato e difeso dall´avv. Filippo Milandri), correntista del predetto istituto di credito, nel lamentare il mancato riscontro ottenuto alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, con particolare riguardo a quelli contenuti nel "contratto di conto corrente con specifica dei poteri di firma dei terzi e della loro revoca", nonché ai dati riferiti ad alcune movimentazioni effettuate il 2.1.2012, il 9.2.2012 e il 29.2.2012 con l´indicazione di "chi li ha materialmente ordinati, con quali modalità e da dove"; il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° febbraio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 19 marzo 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 14 febbraio 2013 con la quale l´istituto di credito resistente ha affermato di avere trasmesso all´interessato la documentazione richiesta;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 9 aprile 2013 con la quale il ricorrente, nel dichiararsi soddisfatto della documentazione ricevuta, ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca di Romagna S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte, in ragione del mancato riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Banca di Romagna S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia