g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 4 aprile 2013 [2485147]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2485147]

Provvedimento del 4 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 174 del 4 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 3 gennaio 2013 nei confronti di Poste Italiane S.p.A., con il quale Girolamo Giorgio Errera (rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro Zanetti), in qualità di erede dei genitori defunti (il padre deceduto il 16.1.2010 e la madre il 4.3.2011), avendo ragione di ritenere che gli stessi fossero cointestatari di rapporti bancari presso la predetta società, ha ribadito le istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196, di seguito "Codice"), volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali relativi ai genitori defunti e ad ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, con particolare riguardo ai dati riferiti a "libretti di risparmio, conti correnti, deposito titoli e altro eventualmente in essere nei dieci anni precedenti alla data del decesso", ivi compreso il saldo attuale riferito a ciascun rapporto e i relativi movimenti, tra cui l´estinzione e da chi eventualmente sia stata effettuata; il ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 gennaio 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 18 febbraio 2013 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 28 gennaio 2013, con la quale il titolare del trattamento, rappresentato e difeso dall´avv. Simonetta Guadagni, ha affermato di avere fornito riscontro alle richieste del ricorrente con la nota di cui ha trasmesso copia;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 19 marzo 2013 con la quale il ricorrente, nel dichiararsi soddisfatto delle informazioni ricevute, ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Poste Italiane S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Poste Italiane S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia