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Provvedimento del 14 marzo 2013 [2460860]

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[doc. web n. 2460860]

Provvedimento del 14 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 131 del 14 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 10 dicembre 2012, proposto nei confronti di Groupama Assicurazioni S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Mario Viola, in relazione ad un infortunio sul lavoro che gli avrebbe causato lesioni, ha ribadito la richiesta, previamente avanzata ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali - di seguito "Codice"), volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario incaricato dalla predetta compagnia di assicurazioni; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 dicembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 6 febbraio 2013 con la quale è stata disposta la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota pervenuta l´8 gennaio 2013, con la quale il titolare del trattamento ha sostenuto che in data 20.12.2012 il ricorrente avrebbe "ricevuto copia della documentazione medica inerente l´infortunio del proprio assistito" ed avrebbe "preso visione della relazione medico-legale redatta" dal medico fiduciario incaricato dalla compagnia;

VISTA la nota datata 11 gennaio 2013 con la quale il ricorrente ha sostenuto di non aver preso visione né tantomeno di aver ricevuto copia della relazione medico-legale in questione;

VISTA la nota datata 30 gennaio 2013 con la quale la resistente ha inviato nuovamente al ricorrente la documentazione inerente al sinistro (che sarebbe già stata consegnata, brevi manu, al legale del ricorrente in data 20.12.2012 presso l´ufficio liquidazione di Lecce) ed ha nuovamente invitato il ricorrente a recarsi presso tale ufficio per prendere visione della relazione medico-legale in questione;

VISTE le note del 31 gennaio e del 20 febbraio 2013 con le quali il ricorrente, pur prendendo atto del riscontro pervenuto dalla controparte, nel sottolineare l´inconsistenza ed inutilità della documentazione fornita dalla compagnia resistente, ha ribadito di non aver ancora ricevuto copia della relazione medico-legale che costituisce il precipuo oggetto della sua richiesta di accesso;

VISTA la nota datata 20 febbraio 2013 con la quale la resistente, nel prendere atto che né il legale del ricorrente né il ricorrente stesso si sono recati presso l´ufficio di liquidazione di Lecce per acquisire copia della relazione medico-legale in questione, ha inviato al ricorrente, in allegato alla nota, la relazione oggetto della richiesta;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alla richiesta di accesso dell´interessato, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A. in ragione del mancato, tempestivo riscontro all´interpello preventivo, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia