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Provvedimento del 21 febbraio 2013 [2413109]

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[doc. web n. 2413109]

Provvedimento del 21 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 83 del 21 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto il 26 novembre 2012, con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Marzia Torello), magistrato in quiescenza, ha lamentato il mancato riscontro da parte della Polizia di Stato – Squadra Mobile di Pescara ad una istanza proposta ai sensi dell´art. 7 del Codice volta ad ottenere l´integrazione di alcuni dati personali che lo riguardano contenuti in un´informativa della Squadra Mobile di Pescara – Sezione criminalità organizzata, indirizzata al Procuratore della Repubblica della medesima città;

VISTO che, più specificamente, l´interessato chiedeva che venissero inserite una serie di precisazioni in ordine ad alcune notizie che lo associavano a persone implicate in un procedimento giudiziario cui l´attuale ricorrente era estraneo e riferivano altresì su una diversa e precedente indagine che l´aveva coinvolto, senza però fornire "l´ulteriore precisazione del successivo proscioglimento da parte del GUP di Campobasso"; visto che il ricorrente ha sottolineato come gli uffici di Polizia interpellati siano rimasti inerti "non curandosi minimamente dell´attentato alla identità personale e dignità" dell´interessato;

VISTA la nota dell´11 dicembre 2012 con la quale l´Ufficio ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso in relazione, tra l´altro, all´incompleto versamento dei diritti di segreteria; visto che in tale nota era stato anche ricordato all´interessato il disposto degli artt. 8, 47 e 53 del Codice, con particolare riguardo all´impossibilità di proporre ricorso al Garante sulle materie disciplinate dalle citate disposizioni;

VISTA la nota datata 17 gennaio 2013 con la quale l´interessato, nell´integrare i diritti di segreteria, ha riproposto le istanze del ricorso, ritenendosi pienamente legittimato ad attivare un procedimento ai sensi dell´art. 145 e ss. del Codice tenuto conto che la vicenda "riguarda persona estranea ai fatti per i quali è stata iniziata una indagine penale e del medesimo non deve interessarsi direttamente l´Autorità Giudiziaria";

VISTO che il contestato trattamento dei dati svolto da funzionari e agenti della Squadra Mobile della Questura di Pescara e confluito in un´"informativa" rivolta al Procuratore della Repubblica di Pescara rientra fra i trattamenti di dati svolti da "organi di pubblica sicurezza (…) per finalità di (…) prevenzione, accertamento e repressione dei reati" ai sensi dell´art. 53 del Codice;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell´art. 8, comma 2, lettera h e del citato art. 53 del Codice, nei confronti di tali tipi di trattamento non possono essere esercitati i diritti di cui all´art. 7 del Codice, né può essere successivamente proposto un ricorso;

RITENUTA pertanto la necessità di dichiarare l´inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

DICHIARA

l´inammissibilità del ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2413109
Data
21/02/13

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (8)