g-docweb-display Portlet

Elezioni: le regole del Garante privacy per la propaganda elettorale

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

Elezioni: le regole del Garante privacy per la propaganda elettorale
Telefonate, sms, e-mail, dati ricavati da social network solo con il consenso. Liberi  gli indirizzi delle liste elettorali

In vista delle prossime elezioni comunali e dell´elezione del consiglio regionale della Valle d´Aosta, il Garante per la privacy ha approvato un provvedimento [doc. web n. 2404305] contenente alcune semplificazioni per partiti politici e candidati, i quali  in alcuni casi speciali (ad es. dati raccolti da registri o elenchi pubblici, invio di materiale propagandistico di piccole dimensioni) sono temporaneamente esonerati dall´obbligo di informare i cittadini sull´uso dei dati che li riguardano.

Nel provvedimento, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, trovano inoltre, conferma le regole - già fissate nel provvedimento generale in materia - in base alle quali partiti politici e candidati possono utilizzare correttamente a fini di propaganda elettorale i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e- mail etc.).

Dati utilizzabili senza consenso. Partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati che intendono contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda  possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono usare anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all´estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque. I titolari di cariche elettive possono utilizzare i dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali  avute con cittadini ed elettori.

Dati utilizzabili con il previo consenso. E´ necessario il consenso dei cittadini per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, telefonate preregistrate e fax. Analogo discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum, social network o newsgroup, liste di abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.

E´ obbligatorio, poi, raccogliere il consenso per poter usare i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici. Sono utilizzabili, sempre se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, anche i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).

Dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili gli archivi dello stato civile, l´anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista durante le operazioni elettorali.

Informazione ai cittadini.  In generale, i cittadini devono essere sempre informati sull´uso che si fa dei loro dati. Partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati possono tuttavia prescindere da questo obbligo di informativa sino al 31 agosto 2013 solo se i dati sono raccolti da registri ed elenchi pubblici,   nonché se sono utilizzati per l´invio di materiale propagandistico di dimensioni così ridotte da non consentire di inserirvi una informativa, anche sintetica.

Trascorso tale termine ai cittadini dovrà essere resa una idonea informativa entro il 31 ottobre 2013, altrimenti i dati dovranno essere cancellati.

Roma,  3 maggio 2013