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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Wire s.r.l.- 6 dicembre 2012 [2404333]

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[doc. web n. 2404333]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Wire s.r.l.- 6 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 385 del 6 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

PRESO ATTO che, con provvedimento inibitorio e prescrittivo adottato il 27 maggio 2010 ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) e d), del Codice, nei confronti di Wire s.r.l. con sede legale in Torino, via Mercantini n.5, in persona del legale rappresentante pro-tempore, l´Autorità ha concluso il procedimento amministrativo avviato a seguito di numerose segnalazioni con le quali è stata lamentata la ricezione di telefonate preregistrate di propaganda elettorale, dichiarando illecito il trattamento dei dati effettuato dalla società e vietando, altresì, di effettuare ulteriori telefonate preregistrate a terzi a fini di propaganda elettorale, senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico ed informato degli interessati, ai sensi degli artt. 13, 23 e 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 14884/67741 del 22 giugno 2010, notificato in data 7 luglio 2010, con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, e dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui agli artt. 23 e 130 del medesimo Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al predetto verbale di contestazione per violazione amministrativa, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 689/81 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) utilizzando i dati dei segnalanti per effettuare telefonate di propaganda elettorale preregistrate, senza aver acquisito il preventivo consenso specifico e informato degli interessati ai sensi degli art. 13, 23 e 130 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui agli artt. 23 e 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge (Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054);

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, della gravità della violazione, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della stessa, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, circa l´entità del pregiudizio o del pericolo deve essere considerata in termini di aumento della sanzione la circostanza che il numero di segnalazioni pervenute all´Autorità è considerevole; riguardo alla modalità della condotta, questa risulta caratterizzata dall´effettuazione di telefonate di propaganda elettorale preregistrate, senza aver acquisito il preventivo consenso specifico e informato degli interessati; relativamente all´intensità dell´elemento psicologico si rileva la colpa grave in capo al contravventore;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere considerato in termini positivi il fatto che, a seguito dell´adozione del provvedimento del Garante, non siano pervenute ulteriori segnalazioni;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza deve rilevarsi che si tratta di una micro impresa che ha conseguito una perdita di esercizio per l´anno 2010;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) e per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis del Codice nella misura di euro 20.000,00 euro (ventimila), per un importo complessivo pari a euro 32.000,00 (trentaduemila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Wire s.r.l. con sede legale in Torino, via Mercantini n.5, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 32.000,00 (trentaduemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 e per quella prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 32.000,00 (trentaduemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia