g-docweb-display Portlet

Videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana. Verifica preliminare richiesta da Comune di Bergamo - 21 marzo 2013 [2380059]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[vedi anche: Newsletter del 19 aprile 2013]

[doc. web n. 2380059]

Videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana. Verifica preliminare richiesta da Comune di Bergamo - 21 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 136 del 21 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garante l´8 aprile 2010;

ESAMINATA la richiesta di verifica preliminare presentata dal Comune di Bergamo ai sensi dell´art. 17 del Codice, riguardante l´installazione di un sistema di videosorveglianza presso edifici monumentali e sedi istituzionali (nota del 9 agosto 2011, Prot. n. U0093202 V.A./d.m./P.G.; nota del 4 gennaio 2012 Prot. n. U0001558 V.A./d.m./P.G.; nota del 22 maggio 2012 Prot. n. U0073086 V.A./d.m./P.G.; nota del 24 luglio 2012 Prot. n. U0101757 V.A./d.m./P.G.);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Il Comune di Bergamo ha presentato a questa Autorità una richiesta di verifica preliminare, ai sensi dell´art. 17 del Codice, con riferimento al trattamento di dati personali effettuato mediante un sistema di videosorveglianza intelligente che intende installare, nel "contesto delle politiche di sicurezza", presso taluni edifici monumentali e sedi istituzionali.

Più precisamente, il trattamento di dati personali sottoposto a verifica preliminare dal Comune riguarda l´utilizzo di un sistema di videosorveglianza che prevede l´attivazione di un sistema di allarme idoneo a rilevare in tempo reale la sosta di un soggetto, per un determinato periodo di tempo, all´interno di un´area delimitata da una linea di interdizione virtuale in prossimità di sedi e edifici selezionati, al fine di garantire ad essi adeguata sicurezza sotto il profilo della prevenzione e tutela da azioni criminose, vandaliche e danneggiamenti.

Il Comune, nel descrivere il sistema di videosorveglianza in questione, ha dichiarato che:

• "si è provveduto ad installare presso dieci postazioni di ripresa (delle 81 già esistenti) un ulteriore apparato in grado di rilevare e segnalare automaticamente comportamenti o eventi anomali. Per tali apparati, con inquadratura fissa, al verificarsi di un evento critico, intercettato dal sistema, sul monitor della postazione di controllo scatterà una notifica di allarme ottico/acustico e verranno rese visibili le informazioni dettagliate dell´evento. Ciò permetterà di catturare l´attenzione dell´operatore al fine di verificare la bontà del segnale ed adottare le opportune azioni in relazione al fenomeno rilevato";

• "tale sistema intelligente è attivato solo ed esclusivamente presso la centrale operativa della polizia locale";

• le telecamere installate presso le sedi istituzionali risulteranno attive dalle ore 22:00 alle ore 6:00; quelle a presidio degli edifici monumentali dalle ore 00:00 alle ore 24:00;

• "particolare attenzione è stata prestata per potenziare la segnaletica minima in prossimità dei dispositivi intelligenti".

Con riferimento al tipo di evento che si intende rilevare e segnalare, il Comune di Bergamo ha evidenziato -fornendo altresì specifici rilievi fotografici- che esso consiste nell´"impegno prolungato dell´area virtuale contrassegnata dall´immaginaria linea di interdizione a tutela di":

•  sedi istituzionali, per un tempo di oltre 60 secondi:

ingresso carraio del Palazzo del Tribunale in via Borfuro;

ingresso carraio e pedonale del Palazzo di Giustizia in Piazza Dante (2 telecamere);

ingresso e parte della relativa facciata del Palazzo Frizzoni, sede degli organi elettivi comunali, in Piazza Matteotti;

ingresso carraio delle sedi degli uffici comunali in via Tiraboschi;

ingresso e parte della relativa facciata delle sedi degli uffici comunali in Piazza Matteotti;

•  sedi monumentali, per un tempo di oltre 30 secondi:

superficie della fontana del Contarini in Piazza Vecchia;

parte bassa del prospetto della Torre dei Caduti, in Piazza V. Veneto;

superficie del monumento agli Alpini (fontana e scultura bronzea) in Piazzale Alpini (2 telecamere).

Il Comune di Bergamo ha, altresì, rappresentato che "gli immobili, annoverati nell´elenco dei beni da videosorvegliare (…), rientrano tutti nel patrimonio di questo ente locale".

Il medesimo Comune ha evidenziato che le finalità da perseguire attraverso l´attivazione delle predette telecamere intelligenti attengono alla "tutela degli immobili di proprietà dell´amministrazione comunale per prevenire eventuali atti predatori, di vandalismo o danneggiamento, tutela di edifici e manufatti di carattere monumentale ed istituzionale, quali le sedi degli organi elettivi della città, il Palazzo di Giustizia, pinacoteche, fontane e simili" (art. 4, comma 5, lett. c) ed e) del "Regolamento comunale del sistema di videosorveglianza cittadina e disciplina del trattamento dei dati personali" approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 97 nella seduta del 30 maggio 2011). Tale sistema "concorrerà altresì al mantenimento dell´incolumità pubblica e della sicurezza urbana nel proprio territorio".

Secondo il predetto Comune, il sistema di videosorveglianza intelligente in esame "è reso indispensabile rispetto alle finalità sopra enunciate, alla luce della palese insufficienza che può svolgere qualsiasi videosorveglianza tradizionale e/o altro sistema di controllo (…) Esso rappresenta un efficace deterrente per prevenire e limitare gli atti vandalici o furtivi perpetrabili ai danni dei predetti beni, siano essi monumenti ovvero obiettivi sensibili per il mantenimento della sicurezza. (Ciò anche) in considerazione della (loro) intrinseca peculiarità". A tal riguardo, è stato precisato che "l´attualità di un presidio dedicato e continuativo dei servizi di polizia locale, considerata la ridotta forza disponibile (…….) non darebbe gli stessi esiti del sistema in esame".

Infine, il Comune ha rappresentato che taluni monumenti sono stati, in passato, oggetto di atti vandalici, danneggiamenti, imbrattamenti e occupazione abusiva (fontana del Contarini, Torre dei caduti e giardini che ospitano il monumento agli Alpini).

OSSERVA

1. Verifica preliminare e caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza.
La richiesta di verifica preliminare sottoposta a questa Autorità riguarda un trattamento di dati personali che il Comune di Bergamo intende effettuare attraverso un sistema di videosorveglianza.

Tale trattamento può essere svolto nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice e delle indicazioni fornite dal Garante nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010 (consultabile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010).

In particolare, il titolare è tenuto a richiedere una verifica preliminare a questa Autorità in tutti i casi in cui i trattamenti che intende effettuare tramite sistemi di videosorveglianza comportino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare (art. 17 del Codice).

Al riguardo, il citato provvedimento del 2010 prevede che l´obbligo di richiedere la verifica preliminare al Garante sussiste, in particolare, con riferimento ai sistemi di videosorveglianza c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli e, eventualmente, registrarli. In tali ipotesi, l´Autorità ha stabilito che l´utilizzo dei predetti sistemi risulta giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (cfr. punto 3.2.1. del citato provvedimento generale).

Il sistema di videosorveglianza sottoposto all´esame dell´Autorità è composto da 10 telecamere, con inquadratura fissa, che azionano un allarme, a seguito della rilevazione dell´" impegno prolungato dell´area virtuale contrassegnata da un´immaginaria linea di interdizione". In particolare, il sistema si attiva in caso di impegno e permanenza prolungata da parte di un soggetto, per oltre 30 secondi, nell´area adiacente i siti monumentali, e per oltre 60 secondi, per quella in prossimità delle sedi istituzionali.

L´allarme, di tipo ottico/acustico, si manifesta sul monitor della postazione di controllo, richiamando, con un´allerta immediata, l´attenzione dell´operatore di polizia locale addetto alla centrale operativa per il quale si rendono visibili le informazioni dettagliate dell´evento.

In tali ipotesi, le immagini rilevate, che riguardano una "superficie congrua, (…) strettamente necessaria all´efficacia del sistema", vengono registrate.

Il sistema di videosorveglianza descritto risulta idoneo a rilevare automaticamente, segnalare e registrare comportamenti o eventi anomali, quali possono considerarsi gli accessi e la permanenza nelle zone interdette o contrassegnate da un´immaginaria linea di interdizione.

In tale quadro, pertanto, il trattamento dei dati personali che si intende effettuare attraverso il descritto sistema di videosorveglianza risulta correttamente sottoposto alla verifica preliminare dell´Autorità (cfr. punto 3.2.1. del predetto provvedimento generale).

2. Presupposti di liceità del trattamento di dati personali in esame.

Il Comune di Bergamo, in qualità di titolare del trattamento, può trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi, soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (cfr. artt. 4, comma 1, lett. f); 11, comma 1, lett. b); 18, comma 2, del Codice; punto 5 del citato provvedimento generale in materia di videosorveglianza).

Al riguardo, talune disposizioni legislative hanno attribuito ai comuni specifiche competenze volte a garantire l´incolumità pubblica e la sicurezza urbana per la tutela della quale gli stessi possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico (cfr. art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; d.m. 5 agosto 2008; art. 6, comma 7, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38).

In tale quadro, il Comune di Bergamo ha ritenuto di dover installare il sistema di videosorveglianza sopra descritto per perseguire le finalità istituzionali di sicurezza urbana.

Tale sistema di videosorveglianza, sulla base degli elementi acquisiti in atti, non comporta, in concreto, un pregiudizio rilevante per l´interessato, idoneo a determinare effetti particolarmente invasivi sulla sua sfera di autodeterminazione e, più in generale, sui suoi diritti e libertà fondamentali. Le caratteristiche specifiche del sistema in esame, infatti, nel rilevare la presenza prolungata dell´interessato nell´area adiacente determinati siti monumentali e sedi istituzionali puntualmente segnalati, producono l´effetto esclusivo di richiamare l´attenzione dell´operatore di polizia locale addetto alla centrale operativa, al fine di favorirne un eventuale tempestivo intervento. Dalla documentazione trasmessa in atti, non risulta che il sistema attivi ulteriori funzionalità, anche eventualmente legate al comportamento dell´interessato ripreso, quali, ad esempio, la capacità di rilevare i percorsi, l´analisi audio, la geolocalizzazione o il riconoscimento tramite incrocio con ulteriori specifici dati personali o confronto con una campionatura precostituita.

Ciò premesso, allo stato degli elementi acquisiti e della documentazione esaminata, valutata l´esigenza di tutela dei predetti siti monumentali –già oggetto di atti vandalici- e istituzionali, nonché la dichiarata inadeguatezza delle misure di controllo alternative determinata dall´esiguità del personale impiegabile, si ritiene proporzionato e, quindi, ammissibile il trattamento dei dati personali che il Comune di Bergamo intende effettuare per le predette finalità di sicurezza urbana tramite il sistema di videosorveglianza in questione nei termini e con le modalità sopra descritte.

In tal caso l´informativa, resa ai sensi dell´art. 13 del Codice, deve evidenziare chiaramente che il sistema di videosorveglianza rileva e segnala la presenza prolungata nelle aree delimitate dalla linea di interdizione virtuale in prossimità delle sedi e degli edifici selezionati.

In ogni caso, nell´ambito degli adempimenti previsti dal Codice e dal citato provvedimento generale, si richiama l´attenzione del Comune di Bergamo sugli obblighi relativi a:

• le misure minime di sicurezza, con particolare riferimento all´obbligo di adottare specifici accorgimenti tecnici ed organizzativi che consentano al titolare di verificare l´attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (cfr. punto 3.3.1. del citato provvedimento generale; artt. 31-36 del Codice e allegato B al Codice);

• i tempi di conservazione delle immagini registrate (cfr. punto 3.4. del citato provvedimento generale; art. 11, comma 1, lett. e),del Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 17 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, preso atto della richiesta di verifica preliminare presentata dal Comune di Bergamo, ritiene proporzionato e, quindi, ammissibile il trattamento di dati personali che il medesimo Comune intende effettuare per finalità di sicurezza urbana tramite il predetto sistema di videosorveglianza, nei termini e con le modalità sopra descritte, a condizione che l´informativa, resa ai sensi dell´art. 13 del Codice, evidenzi chiaramente che il sistema rileva e segnala la presenza prolungata nelle aree delimitate dalla linea di interdizione virtuale in prossimità delle sedi e degli edifici selezionati.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso all´autorità giudiziaria ordinaria presso il tribunale del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia