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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Gruppo Finelco s.p.a. - 24 gennaio 2013 [2377964]

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[doc. web n. 2377964]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Gruppo Finelco s.p.a. -  24 gennaio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 30 del 24 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) nr. 22436/U del 14 ottobre 2009 formulata da questa Autorità, ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 16 febbraio 2010, dal quale è risultato che il Gruppo Finelco s.p.a., con sede in Milano, largo Guido Donegani n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore: a) ha effettuato un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza, omettendo di rendere agli interessati l´informativa circostanziata di cui all´art. 13 del Codice e al punto 3.1 del provvedimento sulla videosorveglianza datato 29 aprile 2004 in vigore all´epoca dei fatti; b) ha effettuato, in qualità di titolare, trattamenti di dati personali con strumenti elettronici volti a definire il profilo e la personalità dell´interessato, rientranti tra quelli previsti dall´art. 37, comma 1, lett. d), del Codice raccolti tramite i siti Internet www.105.net (anche al fine di partecipare al concorso "Summer Compilation"), www.radiomontecarlo.net, www.unitedmusic.it, senza aver provveduto alla notificazione al Garante;

VISTO il verbale nr. 21/2010 dell´8 marzo 2010 (che qui si intende integralmente richiamato) con cui sono state contestate al Gruppo Finelco le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 (relativamente ai trattamenti effettuati mediante videosorveglianza) e 163 del Codice, in relazione agli artt. 13 e 37, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTO il provvedimento del Garante datato 22 luglio 2010, notificato a Gruppo Finelco s.p.a. il 29 luglio 2010, con cui l´Autorità ha accertato inoltre: a) l´inidoneità dell´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice a fronte della raccolta di dati personali effettuata tramite i siti web www.105.net (anche al fine di partecipare al concorso "Summer Compilation"), www.radiomontecarlo.net,  www.unitedmusic.it e www.virginradioitaly.it (per non aver indicato in modo chiaro e preciso le categorie di soggetti cui i dati vengono comunicati); b) l´omessa acquisizione di uno specifico consenso, ai sensi dell´art. 23 del Codice, per i trattamenti di dati aventi quali finalità l´invio di comunicazioni commerciali, le operazioni di profilazione e la comunicazione a terzi;

VISTO il verbale nr. 19653/67650 del 2 settembre 2010 (che qui si intende integralmente richiamato) con cui sono state contestate al Gruppo Finelco, le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2 bis del Codice, nella forma aggravata di cui all´art. 164-bis, comma 3, in relazione agli artt. 13 e 23, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO, inoltre, che la società non risulta avere impugnato il suddetto provvedimento ma vi ha prontamente ottemperato;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per due distinte violazioni amministrative redatto in data 8 marzo 2010 nei confronti del Gruppo Finelco s.p.a.;

ESAMINATO, altresì, il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per due distinte violazioni amministrative redatto in data 2 settembre 2010 nei confronti del Gruppo Finelco s.p.a., per violazione degli artt. 13 e 23, entrambe in relazione all´art. 164 bis, comma 3, del Codice;

RILEVATO dai predetti rapporti che non risultano essere stati effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTO il primo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 e datato 19 aprile 2010, afferente alla contestazione di cui al verbale n. 21/2010 dell´8 marzo 2010, nel quale la società ha evidenziato come la United Music s.r.l., società del Gruppo Finelco che aveva già provveduto a notificare al Garante i trattamenti di cui all´art. 37 del Codice, essendo una società a socio unico (Gruppo Finelco s.p.a.), il cui legale rappresentante rag. Claudio Fabbri è lo stesso del Gruppo Finelco, non ha "(…) ritenuto necessario effettuare una nuova notificazione al Garante con la sostituzione del titolare del trattamento dei dati". Visto anche l´ulteriore scritto difensivo dell´11 novembre 2010 nel quale, relativamente alla distinta contestazione di cui al verbale n. 19653/67650 del 2 settembre 2010, è stato osservato, tra l´altro, che "(…) gli iscritti alle community (105 – RMC – Virgin) non hanno mai ricevuto comunicazioni commerciali provenienti da partners commerciali, né il Gruppo Finelco ha mai profilato gli utenti per poter effettuare indagini di mercato al fine di cedere tali analisi a società terze";

VISTO il verbale di audizione delle parti relativo alle due contestazioni redatto ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 in data 9 febbraio 2011 in cui la società, ribadendo che "(…)il Gruppo ha affrontato nei primi mesi del 2009 una riorganizzazione sotto il profilo della gestione dei servizi informatici, facendo confluire nella capo-gruppo le funzioni precedentemente affidate a United Music s.r.l.", ha precisato, tra l´altro, che "A seguito di tali attività, per una mera dimenticanza, entrambe le società non hanno provveduto ad effettuare le conseguenti notificazioni al Garante, ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice. In tale errore, causato anche da un mancato coordinamento tra i responsabili dei vari settori delle diverse aziende del Gruppo, deve altresì individuarsi la causa delle imprecisioni riscontrate nelle informative rese agli interessati attraverso i siti web di proprietà del Gruppo", integrando il predetto scritto difensivo con una nota datata 19 febbraio 2011 nella la quale sono state illustrate le modalità con le quali si è provveduto ad ottemperare a quanto prescritto dall´Autorità;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato per le motivazioni di seguito riportate distintamente per ciascun rilievo. Riguardo la violazione di cui all´art. 37 del Codice (afferente la contestazione di cui al verbale n. 21/2010 dell´8 marzo 2010), si evidenzia come il Gruppo, anche in base a quanto ammesso in occasione dell´audizione del 9 febbraio 2011, abbia ritenuto erroneamente di non dover notificare il trattamento dei dati degli interessati ai sensi dell´art. 37, comma 1, lett. d) del Codice. Nell´ambito delle vicende societarie descritte, acquista autonomo rilievo la sola persona giuridica (Gruppo Finelco s.p.a.) e non anche il legale rappresentante della stessa, che solo temporaneamente la rappresenta e che non acquisisce rilevanza esterna (Trib. Catania, sent. n. 3241/11). Pertanto, nel caso di specie, i titolari del trattamento dei dati in questione erano la United Music s.r.l. e successivamente il Gruppo Finelco, a nulla rilevando che il loro legale rappresentante pro-tempore fosse la stessa persona (rag. Claudio Fabbri). Relativamente alle violazioni degli artt. 13 e 23 del Codice afferenti alla contestazione di cui al verbale n. 19653/67650 del 2 settembre 2010, si osserva come tali violazioni risultano accertate dal Garante nel provvedimento datato 22 luglio 2010 e contestate, ai sensi dell´art. 14 della legge n. 689/1981, entro il termine di 90 giorni senza aggiungere alcuna ulteriore valutazione nel merito. Quanto asserito negli scritti difensivi circa la mancata comunicazione di dati a terzi e l´assenza di profilazione è, almeno in parte, contraddetto da quanto dichiarato nel verbale di audizione delle parti datato 9 febbraio 2011 con riferimento alla causa della mancata notificazione da parte di Finelco e, comunque, non è documentato in alcun modo;

RITENUTO, invece, che, sulla base degli atti e di quanto rappresentato nel corso del procedimento, non sussistono elementi per applicare la sanzione prevista dall´art. 161 del Codice con riferimento alla contestazione di cui al verbale n. 21/2010 dell´8 marzo 2010, redatto dalla Guardia di finanza, in quanto il nuovo provvedimento generale del Garante sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010 (doc. web n. 1712680) non prevede più tassativamente che l´informativa semplificata, nei luoghi diversi dalle aree esterne, sia integrata con almeno un avviso circostanziato contenente tutti gli elementi richiesti dall´art. 13 del Codice, ma specifica che il Garante ritiene "auspicabile" tale adempimento da parte del titolare del trattamento (punto 3.1);

RILEVATO, inoltre, che, con riferimento alla contestazione di cui al verbale n. 19653/67650 del 2 settembre 2010, non si rilevano in atti elementi sufficienti di valutazione in ordine al numero degli interessati iscritti ai siti internet del Gruppo Finelco s.p.a., al fine dell´applicazione della sanzione nella forma aggravata prevista dall´art. 164-bis, comma 3, del Codice;

RILEVATO, quindi, che il Gruppo Finelco ha effettuato un trattamento di dati personali previsto dall´art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, omettendo di notificare tale trattamento al Garante; rilevato, altresì, che, a fronte della raccolta di dati personali effettuata tramite i siti web www.105.net (anche al fine di partecipare al concorso "Summer Compilation"), www.radiomontecarlo.net, www.unitedmusic.it e www.virginradioitaly.it, ha inoltre omesso di rendere un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice, e di acquisire uno specifico consenso, ai sensi dell´art. 23 del Codice, per i trattamenti di dati aventi quali finalità l´invio di comunicazioni commerciali, le operazioni di profilazione e la comunicazione a terzi;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

VISTO l´art. 163 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli art. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge (Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054);

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, della gravità della violazione, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della stessa, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, relativamente alle violazioni di cui agli artt. 161, 162, comma 2-bis, e 163, gli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo, dell´intensità dell´elemento psicologico e delle modalità concrete della condotta non sono connotati da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, relativamente alla contestazione di cui all´art. 161 e a quella di cui all´art. 162, comma 2-bis, si rileva come la società abbia provveduto ad apportare le necessarie modifiche alle informative di cui all´art. 13 del Codice, provvedendo altresì a predisporre specifiche formule di acquisizione del consenso al trattamento ai sensi dell´art. 23 del Codice; i medesimi elementi, con riferimento alla violazione di cui all´art. 163, devono essere valutati positivamente anche in ragione della circostanza che il trasgressore, in data 14 aprile 2010, ha provveduto a effettuare la notificazione al Garante;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che il Gruppo Finelco non risulta avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si rileva che il Gruppo Finelco s.p.a., per l´anno 2010, risulta aver conseguito un cospicuo valore della produzione;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione per la violazione dell´art. 161 nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila); per la violazione dell´art. 162,comma 2-bis, nella misura di euro 20.000,00 (ventimila) e per la violazione prevista dall´art. 163 nella misura di euro 20.000,00 (ventimila), per un importo complessivo pari a euro 52.000,00 (cinquantaduemila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo con riferimento alla contestazione relativa alla violazione di cui all´art. 161 del Codice di cui al verbale nr. 21/2010 dell´8 marzo 2010 redatto dalla Guardia di finanza;

ORDINA

al Gruppo Finelco s.p.a., con sede in Milano, largo Guido Donegani n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 52.000,00 (cinquantaduemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161, 162, comma 2-bis, e 163 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 52.000,00 (cinquantaduemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia