g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 19 dicembre 2012 [2351147]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2351147]

Provvedimento del 19 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 426 del 19 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa. Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 30 luglio 2012 inviata a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con la quale XY, ex dipendente di tale banca e parte in diversi giudizi dinanzi all´autorità giudiziaria che lo hanno visto contrapposto alla banca medesima, ha chiesto di avere accesso ai dati personali contenuti in una serie di documenti e comunicazioni e-mail (elencati e riassunti, sia pure in modo a volte non del tutto intellegibile, con le lettere da a a k) relativi sia alle valutazioni professionali sull´interessato espresse dalla banca nel corso di alcuni anni, sia alle vicende connesse al suo licenziamento avvenuto nell´anno 2011;

VISTO il ricorso presentato il 7 settembre 2012 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 settembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 9 novembre 2012 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 21 agosto 2012, di riscontro all´interpello preventivo, allegata alla memoria del titolare del trattamento inviata il 2 ottobre 2012 con la quale la banca ha fornito specifico riscontro rispetto ai singoli punti elencati nella lettera di richiesta; visto che l´istituto di credito ha chiarito -evidenziando peraltro che il tenore letterale delle richieste appare a volte generico e non consente sempre "una precisa individuazione delle richieste" - di non poter comunicare le informazioni (relative ai "suggerimenti" ed alle iniziative intraprese dall´avvocato difensore della banca in ordine ai contenziosi non ancora definiti con il ricorrente) di cui ai punti e), f), g), h), e j) della richiesta;

VISTO che in relazione alle rimanenti richieste la banca ha messo a disposizione i dati richiesti o ha precisato che le informazioni richieste non esistono o non sono attualmente detenute dal datore di lavoro o sono state comunque messe a disposizione del ricorrente in occasione delle numerosissime, precedenti istanze di accesso (cui viene fatto specifico rimando allegando peraltro alcuni documenti significativi);

VISTE le successive note del 4 ottobre e del 16 novembre 2012 con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la memoria datata 1° dicembre 2012 con la quale la banca resistente ha fornito ulteriore riscontro in ordine alle istanze del ricorrente ribadendo l´impossibilità di disvelare una serie di informazioni relative a giudizi per i quali non si è ancora formato il giudicato e che potrebbero dare luogo a ulteriori ricorsi giurisdizionali dell´odierno ricorrente;

VISTO che il ricorso deve essere dichiarato infondato in ordine alle richieste di cui alle lettere e), f), g), h) e j) dell´interpello preventivo atteso che le informazioni richieste dall´interessato fanno riferimento a profili per i quali, come segnalato anche prima della presentazione del ricorso dal titolare del trattamento, trova applicazione l´ultima parte del 4° comma dell´art. 8 del Codice che esclude l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice quando i dati (come nel caso di specie) riguardino "l´indicazione di condotte da tenersi", suggerimenti di strategia processuale, prospettazioni difensive formulate dal difensore di fiducia e rivolte ad amministratori e dirigenti dell´istituto di credito;

VISTO che deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste dell´interessato avendo al riguardo la banca fornito un sufficiente riscontro in merito;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alle richieste di cui alle lettere e), f), g), h) e j) dell´interpello preventivo;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia