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Provvedimento del 6 dicembre 2012 [2313381]

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[doc. web n. 2313381]

Provvedimento del 6 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 388 del 6 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa. Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 22 giugno 2012 inviata a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con la quale XY, ex dipendente di tale banca, ha chiesto di conoscere l´origine dei dati, nonché i soggetti a cui gli stessi sono stati eventualmente comunicati in relazione a tre comunicazioni (un´e-mail e due note interne scambiate fra uffici della medesima banca) allegate al ricorso medesimo;

VISTO il ricorso presentato il 16 luglio 2012 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° agosto 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 23 ottobre 2012 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata a mezzo fax il 23 agosto 2012 con la quale il titolare del trattamento (che peraltro aveva risposto all´interpello preventivo con comunicazione del 10 luglio 2012) ha rilevato come le richieste dell´interessato facciano riferimento a documenti già più volte oggetto di richieste e ricorsi sottoposti al vaglio dell´Autorità, come testimoniato dal fatto che le copie dei documenti in questione risultano tra la documentazione allegata a diversi provvedimenti già decisi dal Garante;

VISTE le note del 7 settembre e del 31 ottobre 2012 con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie richieste introducendo peraltro istanze (precisazioni sulla tempistica di consegna dei documenti in questione, richiesta di ricevere precisazioni su alcune note a penna che compaiono su uno dei documenti, ecc.) non rientranti fra i diritti esercitabili ai sensi dell´art. 7 della legge;

VISTA la comunicazione del 19 novembre 2012 con la quale la resistente ha inviato copia di una memoria inoltrata alla Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi in relazione ad una richiesta concernente sostanzialmente la medesima vicenda e ha precisato che, in relazione alle richieste del ricorrente di cui all´odierno ricorso, elementi di riscontro erano stati forniti con la memoria del 20 giugno 2011 relativa al procedimento n. 73368;

RILEVATO che la vicenda oggetto dell´odierno ricorso fa riferimento alla contestazione sulle schede di valutazione professionale per l´anno 2003 e, in particolare, alle informazioni e ai documenti a vario titolo connessi a tale vicenda che sono stati oggetto più volte, e sotto diversi aspetti, di decisioni su ricorso. Basti al riguardo richiamare tutta la documentazione prodotta e le considerazioni svolte nei ricorsi di cui ai fascicoli n. 51062 (decisione del 4 aprile 2007) e n. 73368 (decisione del 21 luglio 2011);

VISTO che in tali procedimenti erano già state comunicate tutte le informazioni disponibili riferite o comunque connesse a tale vicenda (e, fra queste, anche quelle di cui alla nota del 24 agosto 2004 indirizzata dal Servizio legale di Carichieti al dirigente del servizio Corporate della medesima banca, nota dalla quale si desumono chiaramente origine e ambito di comunicazione dei dati);

VISTO che, in particolare, la resistente ha più volte ribadito di non detenere (se non a seguito della allegazione da parte dell´interessato stesso) gli altri documenti citati dal ricorrente, rientrando gli stessi nell´ambito di appunti o comunicazioni personali fra dipendenti, fuori dalla disponibilità dell´istituto di credito;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondato il ricorso avendo il ricorrente già avuto risposta alle sue richieste, prima della proposizione dello stesso, in ripetute occasioni, anche nell´ambito di analoghi procedimenti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 e ritenuto di porli a carico del ricorrente, nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte, in ragione della peculiarità della vicenda e della reiterazione, con il ricorso, di istanze alle quali il ricorrente aveva già in passato più volte ottenuto riscontro, anche dinanzi a questa Autorità;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico del ricorrente, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della resistente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia