g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Enterprise Work s.r.l. - 29 novembre 2012 [2313218]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2313218]

Ordinanza di  ingiunzione nei confronti di Enterprise Work s.r.l. - 29 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 673 del 29 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

CONSIDERATO che, a fronte delle segnalazioni della ditta Ottica Pizzi, pervenuta in data 23 giugno 2009, del sig. Luigi Sica, pervenuta in data 21 settembre 2009, della Croce Rossa Italiana, Comitato provinciale di Udine, pervenuta il 24 agosto 2009, della società Plus Data sas, pervenute l´11 agosto 2009 e il 3 dicembre 2009, con cui è stata lamentata la ricezione di comunicazioni promozionali indesiderate via fax da parte dell´utenza n. 055-3909606 risultata intestata a Enterprise Work srl, l´Autorità ha adottato in data 6 maggio 2010 un provvedimento ai sensi dell´art. 143, comma 1, lett. b) e c) e dell´art. 154, comma 1, lett. c) e d), del Codice, con cui, tra l´altro, è stato dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato dalla predetta società per l´invio di comunicazioni promozionali via fax in carenza di un valido consenso degli interessati;

VISTI i verbali n. 14876/66770, n. 14886/65610, n. 14883/65647 e n. 14881/65851, datati 22 giugno 2010 e notificati in data 22 luglio 2010, con cui sono state contestate alla Enterprise Work srl (di seguito la "società"), già con sede in Roma, Via Ostiense n. 30, e attualmente con sede in Ariano Irpino (AV), Via Giulio Lusi n. 30, P.I. 09828451006, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice in relazione agli artt. 13, 23 e 130 del medesimo Codice, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO dai rapporti predisposti dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981 che non risultano effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la società ha eccepito la tardività della notifica delle contestazioni, dal momento che tutte le segnalazioni risalgono al 2009;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato. Con riferimento al rilievo mosso dalla parte secondo cui la notifica delle contestazioni di violazione amministrativa è avvenuta oltre il termine di 90 giorni dall´accertamento, si deve preliminarmente precisare che il momento dell´accertamento, a partire dal quale decorre il termine ex art. 14 della legge n. 689/1981, non coincide con quello in cui il fatto è acquisito nella sua materialità, bensì con quello in cui tutte le circostanze di fatto e gli elementi di diritto sono acquisiti e valutati dall´organo accertatore ai fini della corretta individuazione di una condotta sanzionabile quale illecito amministrativo [cfr. Cass. civ., sez. Trib. n. 5467, Cass. Civ. 12830/06 e Cass. Sez. lav. 3115/04]. Nel caso in esame, le violazioni sono state accertate dall´Autorità con il provvedimento adottato il 6 maggio 2010, con il quale è stato rilevato l´illecito trattamento dei dati. Pertanto, la notificazione, in tutti i casi, è avvenuta correttamente entro il termine di legge, ovvero il 22 luglio 2010;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) inviando comunicazioni promozionali via fax, senza rendere la dovuta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice e in carenza di un esplicito consenso richiesto dagli artt. 23 e 130 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con la legge 20 novembre 2009, n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 167, tra le quali quelle di cui agli artt. 23 e 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro;

VISTO l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che, per le sanzioni amministrative di cui, tra gli altri, agli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, i limiti minimi e massimi possono essere applicati in misura pari a due quinti se la violazione è di minore gravità ovvero in ragione della natura economica e sociale dell´attività svolta;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare la diminuzione a due quinti, prevista dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice per entrambe le violazioni contestate determinandosi per la violazione di cui all´art. 161 l´importo del minimo edittale pari a 2.400,00 e il massimo edittale pari a 14.400,00; per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, il minimo edittale pari a 8.000,00 e il massimo edittale pari a 48.000,00;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame, circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che nei confronti della società l´Autorità ha adottato, in data 6 maggio 2010, un provvedimento prescrittivo e di divieto;

RITENUTO, inoltre, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare delle sanzione pecuniarie nella misura del minimo, per un importo pari a 2.400,00 euro per ciascuna delle 4 violazioni di cui all´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164 bis, comma 1; per un importo pari a 8.000,00 euro per ciascuna delle 4 violazioni di cui all´art. 162, comma 2-bis, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1; per un importo complessivo pari a 41.600,00 euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici ;

ORDINA

a Enterprise Work s.r.l., già con sede in Roma, Via Ostiense n. 30, e attualmente con sede in Ariano Irpino (AV), Via Giulio Lusi n. 30, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma complessiva di euro 41.600,00 (quarantunomilaseicento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, come indicato in motivazione, frazionandola, in accoglimento alla richiesta di rateizzazione, in 20 rate mensili dell´importo di 2.080,00 euro (duemilaottanta) i cui i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 41.600,00 (quarantunomilaseicento)  secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia