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Provvedimento del 22 novembre 2012 [2305038]

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[doc. web n. 2305038]

Provvedimento del 22 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 357 del 22 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il  27 settembre 2012, nei confronti di Crif S.p.A. e di Cerved Group S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, ha chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano ove associati al "fallimento della soc. XX s.n.c., emanato per sentenza in data 06/05/2003", tenuto conto che, essendo il fallimento risalente a oltre 9 anni fa ed essendo stato chiuso per decreto in data 04.12.2004, la relativa informazione, a parere del ricorrente, risulterebbe "eccedente" e non può essere considerata "quale indice rivelatore dell´affidabilità finanziaria" dello stesso "sia perché si riferisce ad un fallimento non più giuridicamente esistente, sia perché sono trascorsi oltre 9 anni dalla sentenza dichiarativa di fallimento e quasi 8 anni dalla chiusura del fallimento stesso"; rilevato infine che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° ottobre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 18 ottobre 2012 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto del fatto che, nel caso specifico, la banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari", "gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso", "si limita a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale dell´interessato"; rilevato che, in relazione al caso di specie, la società ha precisato che i dati riferiti al ricorrente sono "aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti di provenienza (…)"; considerato pertanto che la resistente, nel confermare la liceità del trattamento effettuato, ha comunque provveduto, "a seguito del ricorso e senza che questo valga quale riconoscimento di alcuna responsabilità, a sospendere temporaneamente la visibilità delle informazioni di cui si discute in attesa della redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato ai fini di informazione commerciale";

VISTA la nota pervenuta via fax il 23 ottobre 2012 con la quale Cerved Group S.p.A. ha sostenuto la liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riferite al ricorrente che sono del tutto corrispondenti a quelle risultanti nei pubblici registri da cui sono state estratte; rilevato, tuttavia, che Cerved ha deciso di aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente provvedendo, in linea con gli orientamenti espressi dal Garante in altri casi e in relazione agli approfondimenti in corso con gli operatori del settore ai fini della predisposizione del codice deontologico in materia di informazioni commerciali, a sospendere temporaneamente la visualizzazione, nell´ambito dei prodotti informativi riferiti al ricorrente, delle informazioni riferite al fallimento che ha interessato la citata società, nelle more della definizione del predetto codice deontologico;

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO che il Garante ha più volte sottolineato che l´ampiezza e la complessità dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazione commerciale impone un´attenta considerazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello di esattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATO che l´Autorità ha avviato, con il coinvolgimento degli operatori del settore, le procedure volte a promuovere la redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, ciò anche al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque;

RILEVATO che Crif S.p.A. e Cerved Group S.p.A. hanno comunque provveduto, nel caso di specie, alla sospensione della visualizzazione dei dati oggetto del presente ricorso e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti delle citate società;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata e delle motivazioni poste a base della decisione delle società resistenti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la  prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a)  dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b)  dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia