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Provvedimento del 15 novembre 2012 [2275915]

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[doc. web n. 2275915]

Provvedimento del 15 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 349 del 15 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 27 giugno 2012, proposto nei confronti di ICAA-International Crime Analysis Association, con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Oscar Repetto, dopo essere stato informato via e.mail della propria espulsione dall´ICAA "per motivi etici", ha appreso che il suo nominativo era stato inserito in un elenco di soci espulsi dall´associazione pubblicato sulla pagina web http://icaapoint.wordpress.com/associazione/provvedimenti-disciplinari-ed-espulsioni, accessibile a chiunque e non solo ai soci, pagina "linkata" altresì sui siti web "http://www.criminologia.org" e http://www.icaa-italia.org, che sarebbero comunque riconducibili all´ICAA; rilevato che, a parere del ricorrente, la pubblicazione del proprio nominativo in tale elenco, senza neanche l´indicazione del motivo dell´espulsione, non sarebbe mai stata autorizzata dall´interessato e sarebbe stata effettuata dall´associazione "con chiaro intento diffamatorio ed in dispregio della normativa in materia di privacy", trattandosi di una pagina web pubblica; rilevato, pertanto, che il ricorrente ha chiesto la rimozione del proprio nominativo dalla pagina web http://icaapoint.wordpress.com/associazione/provvedimenti-disciplinari-ed-espulsioni", nonché da ogni altra pagina web  riconducibile a detta associazione; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 luglio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 5 ottobre 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 4 settembre 2012 con la quale ICAA ha sostenuto che la pagina web relativa ai provvedimenti disciplinari e le espulsioni comprensiva dell´elenco dei soci espulsi dall´associazione è pubblicata sul sito temporaneo "icaapoint.wordpress.com" (attivato su server statunitense worpress) che, tuttavia, non è più "linkato", a partire dal 6 agosto 2012, sul dominio www.criminologia.org; rilevato, anzi, che i domini web "www.criminologia.org" e www.icaa-italia.org non sono di proprietà dell´ICAA ma di uno dei soci, il dottor KK (...), "che ha concesso alcuni indirizzi di posta elettronica a titolo gratuito all´Associazione e ospita alcuni suoi contenuti e il form di iscrizione e su cui ha unico ed esclusivo accesso" e rilevato anche che il sito "icaapoint.wordpress.com" "operativamente autosufficiente, viene linkato da numerosi altri siti i cui riferimenti non sono presenti nel ricorso in oggetto" e che pertanto le richieste del ricorrente, a parere di ICAA, devono intendersi riferite al solo sito di servizio "icaapoint.wordpress.com"; rilevato che la resistente ha sostenuto che, poiché le schede di iscrizione, compilate telematicamente, vengono immediatamente cancellate dopo le verifiche necessarie all´ammissione del socio, l´associazione resistente, "conserva all´interno del suo database una semplice lista di nomi e cognomi (dichiarati via web dai Soci), la regione di residenza abituale (non anagrafica) e l´indirizzo mail pubblico e nessuna informazione personale, sensibile o anagrafica" e che, nel caso del ricorrente, il nominativo e l´indirizzo e.mail dello stesso sono stati immediatamente rimossi a seguito dell´espulsione; rilevato che, con particolare riferimento alla lista dei soci espulsi, la resistente ha inteso sottolineare che il ricorrente, cosiccome tutti i soci all´atto dell´adesione, avrebbe accettato lo Statuto, il Codice etico ed i richiami alla normativa sulla privacy "che prevede espressamente la pubblicazione sul sito dei nominativi degli espulsi" e considerato anche che "la lista degli espulsi"- non corredata di ulteriori informazioni sulla professione, residenza e data di nascita, né della motivazione dell´espulsione- "non rappresenta (…) una lista di proscrizione ma un avviso all´utenza interna alla comunità dei Soci dell´ICAA e delle Associazioni consorziate (ACISF, IRE, IISFA e AISIS) che tali professionisti, operando in qualità di docenti o consulenti, non operano più con il controllo etico e scientifico dell´Associazione ICAA"; rilevato, infine, che, poiché la cancellazione del nominativo del ricorrente dalla lista degli espulsi richiederebbe la modifica dello Statuto associativo che può essere deliberata solo dall´Assemblea straordinaria composta dai 4.000 soci dell´ICAA e dai membri delle associazioni consorziate riuniti per via telematica, la resistente ha dichiarato che a breve sarebbe stata indetta tale riunione telematica per discutere delle modifiche statutarie e che, nelle more, ha comunque "provveduto a chiedere la rimozione temporanea della pagina che contiene la lista dei soci espulsi dal sito icaapoint.wordpress.com";

VISTA la nota inviata in data 27 settembre 2012 con la quale il ricorrente ha preliminarmente sostenuto che tutte le pagine web indicate nel ricorso, indipendentemente dalla titolarità dei relativi domini, essendo state poste dal loro legittimo proprietario "a diretto servizio della stessa associazione, per scopi ad essa propri" e recando intestazione e contenuti relativi ad ICAA, non possono che riferirsi ad ICAA stessa; nel merito, invece, il ricorrente ha eccepito di non aver rilasciato alcun consenso al trattamento di dati personali all´atto dell´iscrizione, né di aver autorizzato l´associazione alla pubblicazione del suo nominativo nella lista dei soci espulsi, circostanza che la resistente avrebbe potuto provare soltanto con l´esibizione, di fatto non avvenuta, del modulo di autorizzazione sottoscritto dal ricorrente; inoltre il ricorrente ha sostenuto che se lo scopo della pubblicazione del nominativo nella lista in questione consiste nella necessità di informare i soci dell´avvenuta espulsione del ricorrente, ben si sarebbe potuto raggiungere tale finalità attraverso un´apposita e.mail da inviare ai singoli soci oppure "mediante pubblicazione su pagine riservate ai soci ed accessibili tramite inserimento di username e password"; infine, il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del provvedimento di rimozione della pagina web in questione dal sito icaapoint.wordpress.com in quanto adottata da ICAA solo in via temporanea;

VISTA la nota inviata in data 26 ottobre 2012 con la quale la resistente ha dichiarato di aver cancellato, su esplicita richiesta del ricorrente, tutti i dati riferiti allo stesso, "compresa quindi la mail di richiesta di associazione contenente il riferimento all´informativa e il relativo consenso al trattamento dei dati"; rilevato che la resistente ha dichiarato che l´informativa "è comunque regolarmente presente sul sito dell´Associazione e visionabile da tutti gli aspiranti Soci" e che "la richiesta di adesione all´Associazione ICAA comporta l´accettazione della giurisdizione interna, come disciplinata da Statuto e Regolamento, compreso l´esplicita regola della pubblicazione della lista dei soci espulsi"; rilevato, infine, che la resistente ha ribadito la liceità della pubblicazione della lista dei soci espulsi precisando che la rimozione della pagine web in questione è "off-line" in attesa della decisione dei soci sulle modifiche statutarie e "sarà ripristinata appena terminato il restyling di tale sito che avverrà nei tempi (…) opportuni";

RILEVATO che dalla documentazione acquisita nel corso dell´istruttoria non sono emersi elementi che comprovino la liceità del trattamento dei dati del ricorrente svolto dalla resistente; rilevato infatti che il ricorrente ha dichiarato di non aver mai rilasciato alcun consenso al trattamento dei dati da parte dell´associazione resistente (con particolare riguardo alla loro eventuale diffusione) la quale, nel corso del procedimento, non ha prodotto alcuna prova di tale consenso sostenendo di aver provveduto a cancellare tutti i dati del ricorrente, ivi compresa la scheda di iscrizione all´associazione contenente il modulo di consenso al trattamento dati; rilevato, inoltre, che l´informativa sul trattamento dei dati personali attualmente pubblicata sul sito www.criminologia.org, nella pagina web relativa all´associazione ICAA, non fa alcun riferimento, tra le finalità del trattamento, alla pubblicazione del nominativo dei soci espulsi sul sito dell´associazione, provvedimento che è contemplato solo nel Codice etico, in caso di "violazioni gravi" delle disposizioni del medesimo Codice; rilevato che, allo stato, la pagina web http://icaapoint.wordpress.com/associazione/provvedimenti-disciplinari-ed-espulsioni" è stata rimossa dal sito http://icaapoint.wordpress.com e non è più "linkata" con il sito www.criminologia.org, ma ciò solo in via temporanea, per espressa dichiarazione della resistente; ritenuto, invece, alla luce delle considerazioni sopra svolte, di dover accogliere il ricorso e di ordinare all´associazione ICAA-International Crime Analysis Association di adottare ogni misura idonea a rendere definitiva la cancellazione del nominativo del ricorrente dal sito http://icaapoint.wordpress.com, nonché dal sito www.criminologia.org (che comunque ospita contenuti relativi all´associazione ICAA), entro quaranta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando notizia, entro la medesima data, al ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di ICAA- International Crime Analysis Association, nella misura di 400 euro, compensandone la residua parte per giusti motivi in ragione del parziale riscontro all´interpello preventivo e della specificità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a)  accoglie il ricorso e ordina all´associazione ICAA-International Crime Analysis Association di adottare ogni misura idonea a rendere definitiva la cancellazione del nominativo del ricorrente dal sito http://icaapoint.wordpress.com, nonché dal sito www.criminologia.org, entro quaranta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando notizia, entro la medesima data, al ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

b) determina l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, che pone nella misura di 400 euro a carico di ICAA- International Crime Analysis Association la quale liquidarli direttamente in favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia