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Provvedimento del 29 novembre 2012 [2275796]

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[doc. web n. 2275796]

Provvedimento del 29 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 376 del 29 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa. Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 14 giugno 2012 con la quale XY ha chiesto all´I.N.A.I.L., filiale di Chieti, la comunicazione dei dati personali che lo riguardano, pervenuti all´Istituto "negli anni 2011 e 2012", nonché l´origine degli stessi;

VISTO il ricorso pervenuto il 9 luglio 2012 con il quale l´interessato ha ribadito le richieste avanzate con l´interpello preventivo ed in particolare quelle volte a conoscere i dati "relativi alle (…) dimissioni (…) per giusta causa" fra cui anche quelli comunicati "dalla Carichieti S.p.A. e da Mirella Di Girolamo";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 luglio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 23 ottobre 2012 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 23 luglio 2012 con la quale il titolare del trattamento ha, tra l´altro, sostenuto "che l´Istituto ha già consegnato all´interessato tutta la documentazione inerente alla pratica" in relazione ad un´istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi proposta ai sensi della legge n. 241/1990 a seguito della quale l´intero fascicolo è stato messo a disposizione dell´interessato (che ha avuto la possibilità di fotocopiarlo), ad eccezione di un unico documento contenente una dichiarazione di un funzionario della banca;

VISTE le note del 27 luglio, 14 settembre e 29 ottobre 2012 con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la comunicazione datata 9 novembre 2012 con la quale l´ente resistente, a seguito di un nuovo intervento della Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi, ha comunicato di aver messo a disposizione dell´interessato anche le informazioni inizialmente sottratte all´accesso relative "alle interviste dei suoi ex colleghi rilasciate all´ispettore I.N.A.I.L."; visto che l´ente ha confermato l´avvenuta messa a disposizione del ricorrente "sia dei dati personali che lo riguardano sia dell´individuazione della loro origine", allegando copia dei documenti consegnati;

RITENUTO, sulla base della documentazione in atti, di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, anche alla luce del riscontro fornito dal titolare del trattamento sia prima che dopo la presentazione del ricorso, anche in relazione alla contestuale trattazione della richiesta di accesso ai documenti amministrativi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia