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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Verzeri Maurizio -18 ottobre 2012 [2272339]

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[doc. web n. 2272339]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Verzeri Maurizio - 18 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 302 del 18 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 19 maggio 2010 nei confronti di Verzeri S.a.s. di Verzeri Maurizio e C. (di seguito "società"), già con sede in Milano, piazza Villapizzone n. 12, in persona del legale rappresentante Verzeri Maurizio, nato a Milano il 23 marzo 1953 e residente in Milano, via Polibio n. 5, per violazione degli artt. 13, 23 e 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che, a fronte di numerose segnalazioni pervenute all´Autorità, con le quali è stato lamentato l´invio via fax, da parte della società, di messaggi promozionali non richiesti, il Garante ha adottato in data 26 marzo 2010 un provvedimento ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) e d), riservandosi di valutare, nell´ambito di un autonomo procedimento, la sussistenza dei presupposti per contestare violazioni amministrative. Infatti, a seguito dell´istruttoria, è emerso che:

a) la società forniva l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice solo "all´atto della comunicazione da parte della clientela dei dati necessari per la fatturazione, in occasione del primo rapporto commerciale…";

b) la società non aveva richiesto il consenso degli interessati all´invio delle proprie comunicazioni promozionali via telefax;

c) l´invio di fax a fini promozionali da parte della società, pertanto, aveva carattere sistematico e avveniva senza il necessario consenso informato e specifico dell´interessato;

VISTO il verbale n. 12212/56017 del 19 maggio 2010 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in relazione agli artt. 13, 23 e 130, e i limiti minimi, ai sensi dell´art. 164-bis del Codice, sono stati applicati in misura pari al doppio, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981; 

VISTI gli scritti difensivi inviati dalla società ai sensi dell´art. 18 della legge 689/1981 e pervenuti in data 7 giugno 2010 con i quali la parte ha comunicato di aver provveduto, a seguito dell´adozione del provvedimento del Garante, alla sospensione dell´invio di messaggi pubblicitari. La parte ha riferito che nel caso di specie, dopo aver verificato i dati presenti nel proprio data-base, sono stati riscontrati "alcuni dati errati probabilmente generati dalla trascrizione degli elenchi dal cartaceo al sistema informatico da parte di un operatore addetto a tale compito e per questo sono stati spediti erroneamente messaggi a destinatari sconosciuti" e che a seguito del provvedimento inibitorio ha deciso di "chiudere a far data 31 luglio 2010";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della società in relazione ai due illeciti accertati. Infatti, l´art. 3, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, esclude la responsabilità dell´agente per errore sul fatto solo quando l´errore non sia determinato da sua colpa, circostanza che, nel caso di specie, non risulta essere in alcun modo dimostrata dalla società. Al contrario, le segnalazioni pervenute appartengono ad un arco temporale abbastanza ampio e sono pervenute fino al momento in cui è stato adottato un provvedimento inibitorio da parte dell´Autorità per porre fine ai trattamenti illeciti posti in essere dalla società;

CONSIDERATO, pertanto, che la società, nella persona del legale rappresentante Verzeri Maurizio, ha agito in violazione degli artt. 13, 23 e 130 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione dell´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui agli artt. 23 e 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

VISTO l´art. 164-bis, comma 3, del Codice che prevede, in casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, che i limiti minimo e massimo delle sanzioni siano applicati in misura pari al doppio;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, circa l´entità del pregiudizio o del pericolo deve essere considerato in termini di aumento della sanzione la circostanza che il numero di fax inviati è considerevole; riguardo la modalità della condotta questa risulta caratterizzata dall´invio, a una pluralità di destinatari, di numerosi messaggi a contenuto promozionale senza aver fornito l´informativa e senza aver raccolto il consenso specifico; relativamente all´intensità dell´elemento psicologico si rileva la colpa grave in capo al contravventore;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, a seguito dell´adozione del provvedimento del Garante, la società ha dichiarato di aver provveduto alla sospensione dell´invio dei messaggi pubblicitari e si deve considerare in termini positivi che non sono pervenute ulteriori segnalazioni;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, non si rilevano elementi in grado di incidere sulla quantificazione della sanzione;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice nella misura di euro 6.000,00 (seimila) e per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice nella misura di euro 10.000,00 euro (diecimila);

RILEVATO, altresì, che le violazioni commesse risultano comprovate con riferimento a numerose comunicazioni commerciali tramite telefax, così come già rilevato nel verbale di contestazione, e che pertanto sono idonee a configurare uno dei casi di maggiore gravità previsto dall´art. 164-bis, comma 3, del Codice, ragione per la quale gli importi delle sanzioni di cui al punto precedente possono essere applicati in misura pari al doppio, per cui la violazione prevista dall´art. 161 è sanzionata nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) e la violazione prevista dall´art. 162, comma  2-bis, nella misura di euro 20.000,00 (ventimila), ammontando complessivamente ad euro 32.000,00 (trentaduemila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Verzeri Maurizio, già rappresentante legale di Verzeri S.a.s di Verzeri Maurizio & C., nato a Milano il 23 marzo 1953 e ivi domiciliato in via Polibio n. 5, di pagare la somma di euro 32.000,00 (trentaduemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162 comma 2-bis del Codice;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 32.000,00 (trentaduemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia