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Parere del Garante su uno schema di decreto recante norme in materia di sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti"

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[doc. web n. 2216848]

Parere del Garante su uno schema di decreto recante norme in materia di sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti" - 6 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 395 del 6 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visti gli articoli 20 e 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto recante norme in materia di sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti", istituito dall´articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il decreto in esame è adottato ai sensi dell´articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale stabilisce l´avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti fra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche per valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta.

Il decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, deve stabilire:

a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini italiani e di altri Stati dell´Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

b) l´ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;

c) le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti, anche attraverso l´integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), come strumento all´interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all´inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;

e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi;

f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.

Lo stesso articolo 60, al comma 2-bis, prevede che i comuni, anche attraverso l´utilizzo della predetta base di dati SGATE relativa ai soggetti già beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possano, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.

Infine, il medesimo articolo 60 abroga i commi 46, 47 e 48 dell´articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i quali prevedevano l´adozione di un decreto analogo a quello odierno per la sperimentazione della carta acquisti da parte degli enti caritativi, sul cui schema il Garante aveva a suo tempo reso parere (non risulta all´Autorità che il decreto sia stato poi adottato).

RILEVATO

Lo schema di decreto in esame disciplina, quindi, le condizioni e le modalità di realizzazione della predetta sperimentazione, nella quale assumono un ruolo centrale 12 Comuni, tutti con popolazione superiore alla soglia indicata dalla legge.

Spetta ai Comuni una prima selezione dei possibili beneficiari della carta acquisti tra coloro i quali ne abbiano fatto richiesta mediante una dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà, nella quale il dichiarante affermi di possedere taluni requisiti specificamente indicati dall´articolo 4 dell´odierno provvedimento.

La selezione, da parte dei Comuni, dei soggetti ritenuti meritevoli del beneficio, da effettuarsi previo avviso pubblico e mediante un´apposita graduatoria, deve avvenire sulla base dei criteri individuati dall´articolo 4, relativi in particolare alla condizione economica del "nucleo femiliare beneficiario" (cioè il nucleo familiare del richiedente), alle caratteristiche familiari del nucleo (e sotto questo profilo può rilevare la disabilità di taluno dei componenti del nucleo familiare), alla condizione lavorativa dei suoi componenti.

Al Comune spetta la verifica dei requisiti di sua "spettanza" (cittadinanza, residenza, ecc. - art. 4, comma 2), sulla base delle informazioni pertinenti e non eccedenti disponibili negli archivi dell´ente locale (art. 3, comma 1, lett. a) e b)).

Nell´ambito dei nuclei familiari beneficiari, mediante selezione casuale, sono individuati due gruppi, per il primo dei quali (pari almeno alla metà del totale dei nuclei) è predisposto un "progetto personalizzato", l´adesione al quale rappresenta una condizione necessaria al godimento del beneficio (art. 3, comma 1, lett. c) e art. 6). I nuclei beneficiari per cui non è predisposto il progetto costituiscono, invece, un c.d. primo "gruppo di controllo" ai fini della valutazione della sperimentazione. I Comuni, inoltre, sono tenuti a selezionare nell´ambito dei  nuclei familiari non beneficiari della carta aquisti sperimentale presi in carico dai propri servizi, un secondo gruppo di controllo di affiancamento al primo composto da nuclei familiari con caratteristiche analoghe (art. 3, comma 1, lett. f)).

I Comuni attivano flussi informativi, anche per il tramite di SGATE, secondo adeguate modalità telematiche predisposte dall´INPS (Soggetto attuatore), finalizzati all´attuazione della sperimentazione e alla sua integrazione con gli interventi di cui il Comune è titolare (art. 3, comma 1, lett. h)). In particolare, inviano al Soggetto attuatore la graduatoria dei richiedenti (depurata dei nuclei che non hanno i requisiti) ai fini della verifica dei requisiti dichiarati dagli interessati ai sensi del dPR n. 445 del 2000, e ricevono dall´INPS l´esito delle verifiche (art. 4, comma 3) e quindi l´elenco dei nuclei beneficiari appositamente redatto (art. 4, comma 4).

Come anticipato sopra, l´articolo 6 prevede la predisposizione da parte dei Comuni di un "progetto personalizzato di presa in carico", volto a fronteggiare la situazione di povertà e a favorire il reinserimento lavorativo e l´inclusione sociale di almeno metà e non oltre i due terzi dei nuclei familiari beneficiari. Le informazioni sul progetto e sulla sua attuazione devono essere inviate al Soggetto attuatore mediante modelli predisposti dall´INPS, d´intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Garante.  Le informazioni riguardano, tra l´altro, le professionalità dedicate all´attuazione del progetto personalizzato, la valutazione dei bisogni, degli obiettivi cui è finalizzato il medesimo, delle modalità di realizzazione della presa in carico della famiglia beneficiaria, con l´indicazione del tipo di servizi messi a disposizione dal Comune, nonché dell´integrazione degli stessi con quelli erogati dalle competenti amministrazioni in materia di servizi per l´impiego, la tutela della salute e l´istruzione.

Ai fini del rilascio delle carte acquisti, il Soggetto attuatore, ricevuta la graduatoria, verifica la compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti previsti dall´articolo 4, comma 3, del decreto, in base alle informazioni "pertinenti e non eccedenti disponibili nei propri archivi, anche avvalendosi dei collegamenti con i Comuni coinvolti e con l´Anagrafe tributaria"; all´esito, identifica i nuclei beneficiari e comunica per via telematica al Gestore del servizio la disponibilità da accreditare su ciascuna carta.

Il Gestore del servizio è il soggetto incaricato del servizio integrato relativo alla carta acquisti, che opera sulla base di un´apposita convenzione stipulata con il Dipartimento del Tesoro del Ministero. Esso distribuisce la carta acquisti ai titolari (art. 8).

Al fine di fornire elementi per la successiva proroga del programma e per la possibile generalizzazione della misura, la sperimentazione è oggetto di valutazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell´economia e delle finanze, secondo quanto descritto in un apposito progetto di ricerca redatto in conformità all´articolo 3 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (all. A4 al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") (art. 9 dello schema).

A tal fine, i Comuni, designati responsabili del trattamento dei dati, collaborano alla valutazione somministrando questionari predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l´assenso del Garante, ai nuclei beneficiari e anche a quelli non beneficiari. Mentre la compilazione del questionario da parte dei nuclei partecipanti al "gruppo di controllo" del non beneficiari di cui all´articolo 3, comma 1, lett. f) è facoltativa, essa è invece obbligatoria (ad eccezione delle domande relative a dati sensibili e giudiziari) per tutti i beneficiari della carta acquisti sperimentale (art. 9, comma 6).

Il Soggetto attuatore integra quindi le informazioni ricevute dai Comuni relative ai beneficiari della carta acquisti e alle persone incluse nel "gruppo di controllo" dei non beneficiari, con quelle presenti nei propri archivi, segnatamente riferite alla storia professionale e ad eventuali trattamenti erogati all´interessato. Tali dati, così integrati, vengono resi anonimi e, quindi, forniti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell´economia e delle finanze, che potranno utilizzarli esclusivamente a fini di elaborazione statistica per le attività di valutazione previste dal progetto di ricerca (art. 9, commi  7 e 8).

Ai sensi dell´articolo 10, comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  il Ministero dell´economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e i Comuni, ciascuno per il proprio ambito di competenza, sono titolari del trattamento dei dati personali necessari all´attuazione dell´articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 e del decreto stesso. Ove non diversamente disposto dall´odierno provvedimento, le modalità di trattamento dei dati personali in attuazione della sperimentazione, coincidono con quelle adottate in attuazione del programma "carta acquisti", di cui all´articolo 81, comma 35, lettera b), del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, in relazione alle quali il Gestore del servizio è designato responsabile del trattamento.

Ai sensi dell´articolo 10, comma 2, i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell´economia e delle finanze designano responsabili del trattamento l´INPS, in qualità di Soggetto attuatore.

Il comma 3 dell´articolo 10 precisa che il trattamento dei dati personali è svolto esclusivamente per le finalità di cui al ripetuto articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012. In particolare, i due ministeri e i Comuni possono trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e quelli giudiziari indispensabili al rilascio e alla gestione della carta acquisti, per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 67, 68, 71, 73 del Codice, svolgendo le sole operazioni indispensabili individuate nell´odierno decreto. I medesimi ministeri possono altresì trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e quelli giudiziari indispensabili per la realizzazione del progetto di ricerca finalizzato alla valutazione della sperimentazione, per il perseguimento delle finalità di cui all´articolo 98, comma 1, lett. c), del Codice, svolgendo le sole operazioni indispensabili individuate nell´odierno decreto (art. 10, commi 4 e 5).

In materia di misure di sicurezza, nella qualità di titolari del trattamento, i predetti soggetti pubblici adottano le misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e seguenti del Codice, designando come incaricati del trattamento le persone fisiche di cui si avvalgono, anche operanti presso soggetti terzi (art. 11, comma 1). Ai sensi dell´articolo 11, comma 2, dello schema, lo scambio di informazioni tra Comuni, Soggetto attuatore e Gestore del servizio, si attua per via telematica e nel rispetto delle disposizioni del Codice. La medesima disposizione impone al Soggetto attuatore di adottare adeguate misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali - anche per quanto riguarda i suddetti flussi informativi, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati, la tracciabilità degli accessi e i termini di conservazione dei relativi dati – da individuarsi con proprio provvedimento adottato su conforme parere del Garante.

CONSIDERATO

Il parere è reso su di una versione aggiornata dello schema di decreto che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni rese dall´Ufficio del Garante ai competenti uffici dell´Amministrazione interessata nel corso di alcune riunioni, volte a rendere sotto ogni profilo effettivo il diritto alla protezione dei dati personali degli interessati, nell´ambito dei trattamenti previsti dal decreto.

Le osservazioni dell´Ufficio hanno riguardato, in particolare:

- gli aspetti concernenti il trattamento di dati sensibili e giudiziari nell´ambito della sperimentazione, con l´individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili per le diverse finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;

- le modalità di realizzazione dei flussi informativi previsti tra i Comuni e l´Inps;

- la definizione dei soggetti titolari e dei soggetti responsabili del trattamento in relazione alle varie fasi della sperimentazione, anche in riferimento all´articolazione su più livelli del trattamento;

- le garanzie a tutela degli interessati, con particolare riferimento alle finalità di ricerca della valutazione della sperimentazione, soprattutto nei confronti di quelli facenti parte dei gruppi di controllo dei beneficiari e dei non beneficiari;

- le misure di sicurezza.

Con specifico riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari nell´ambito della sperimentazione, lo schema di decreto in esame invidua correttamente ai sensi dell´articolo 20 del Codice, i tipi di dati e le operazioni indispensabili al perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico di cui agli artt. 67, 68, 71 e 73 (art. 10, comma 4), nonché all´art. 98, comma 1, lett.c) del Codice (art. 10, comma 5).

RITENUTO

Come anticipato sopra, lo schema di decreto fa riferimento anche al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), come strumento all´interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328. Al riguardo, l´Autorità prende atto che, come riferito nella lettera di accompagnamento dello schema di decreto, tale sistema non rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che lo schema di limita a recepire quanto previsto dal Parlamento in sede di conversione del decreto legge n. 5 del 2012, delimitando il ruolo di tale sistema a supporto dell´attivazione dei flussi informativi fra l´INPS e i Comuni.

Tuttavia, per l´utilizzo che i Comuni, ai sensi dello schema di decreto, potrebbero fare dello SGATE, sia in relazione alla "base di dati dei soggetti già beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico" sia per la trasmissione dei flussi verso l´INPS, il Garante si riserva di verificarne la legittimità avuto riguardo, in particolare, ai presupposti per il trattamento di dati sensibili in tale contesto e alle misure di sicurezza poste in essere al fine di rispettare le competenze di ciascun Comune coinvolto nel trattamento dei dati. Ciò, fermo restando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dichiarato che resta comuque facoltà dei Comuni utilizzare proprie piattaforme per comunicare i dati.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante norme in materia di sperimentazione del programma "carta acquisti, adottato ai sensi dell´articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Roma, 6 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia