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Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni - 18 ottobre 2012

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[doc. web n. 2130029]

Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell´interessato mediante motori di ricerca esterni - 18 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 303 del 18 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 30 maggio 2012 nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A., in qualità di editore del sito internet www.corriere.it, con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Giuseppe Iazeolla, in relazione alla pubblicazione, nell´archivio on-line del citato quotidiano, di un articolo risalente al KK 1992 intitolato "KW" contenente dati personali che lo riguardano con riferimento ad una vicenda giudiziaria alla quale lo stesso è risultato del tutto estraneo (in quanto assolto dalla Corte di appello di Bari per insussistenza dei fatti), ha chiesto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, la cancellazione dei dati che lo riguardano ovvero, in via subordinata, la trasformazione in forma anonima dell´articolo in questione e, comunque, l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; il ricorrente ha, in particolare, lamentato come il permanere  sul web della notizia di un suo coinvolgimento in una vicenda giudiziaria leda profondamente il proprio onore "e crea discredito, pregiudizio e perdita di credibilità allo stesso che, quale professionista, ha il merito di avere ricoperto importanti incarichi";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° giugno 2012  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 20 luglio 2012 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 19 giugno 2012 con cui la resistente ha comunicato di avere già riscontrato le istanze del ricorrente, avendo "per ben due volte nel corso del 2011, provveduto a segnalare a tutti i motori di ricerca la propria volontà di permettere la consultazione dell´articolo in parola solo attraverso l´accesso al proprio sito www.corriere.it, attraverso la compilazione del file "robots.txt", sostenendo che il predetto "metodo si è rivelato insufficiente per cause indipendenti dalla volontà di RCS" e che pertanto, "per far sì che la deindicizzazione degli articoli divenga definitiva" occorrerà applicare "lo strumento del metatag noindex";

VISTA la nota datata 4 luglio 2012 con la quale il ricorrente ha ribadito le istanze formulate con il ricorso, sottolineando come la controparte non abbia sostanzialmente ottemperato alle stesse rinviando inspiegabilmente l´applicazione dello strumento metatag noindex che avrebbe consentito la deindicizzazione definitiva dell´articolo in questione;

VISTA la nota datata 3 ottobre 2012 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di avere provveduto ad applicare lo strumento del "metatag noindex", per cui "l´articolo non risulta più rinvenibile attraverso i comuni motori di ricerca";

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere su ricorso, avendo il titolare del trattamento aderito alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia