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Provvedimento del 20 settembre 2012

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[doc. web n. 2106524]

Provvedimento del 20 settembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 259 del 20 settembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 10 maggio 2012, presentato nei confronti di Intesa SanPaolo S.p.A., con il quale Agatina Bulla (rappresentata e difesa dall´avv. Raffaele Gatto), nel lamentare l´inidoneità del riscontro ricevuto all´istanza previamente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito le proprie richieste volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano riferiti ad ogni rapporto intrattenuto con la banca e contenuti nel contratto di conto corrente n. (…) e successive modifiche ed integrazioni, oltre che negli ordini di acquisto, operazioni di investimento e movimenti titoli; con particolare riferimento al citato conto corrente, sul quale ha operato dal 1989 fino al 2008 un soggetto terzo in virtù di procura speciale a gestire ed amministrare il conto in questione con potere di firma e con il quale è pendente un contenzioso in sede civile, la ricorrente ha chiesto di accedere ai dati riferiti ai versamenti e prelevamenti effettuati, alle fatture scontate, agli assegni bancari e circolari tratti sul conto in questione da tale procuratore, nel periodo 1989- 2008; la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 maggio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 4 luglio 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata in data 8 giugno 2012 con la quale l´istituto di credito resistente, oltre a comunicare alla ricorrente i dati anagrafici detenuti quale persona fisica e quale titolare della omonima ditta individuale, ha fornito il dettaglio dei rapporti, aperti ed estinti, intrattenuti presso la Filiale di Paternò, limitatamente agli ultimi dieci anni, così come previsto dall´art. 2220 del Codice civile; rilevato che la resistente ha consegnato alla ricorrente, "senza richiesta di oneri aggiunti" e dopo l´oscuramento dei dati personali riferiti a soggetti terzi,  un plico contenente "la movimentazione del conto corrente (…) dal 01/01/2002 fino al 31/12/2008, unitamente alla copia delle contabili dei movimenti registrati sul conto ed alle copie disponibili degli assegni emessi";

VISTA la nota inviata il 28 giugno 2012 con la quale la ricorrente ha eccepito l´incompletezza del riscontro ottenuto in quanto non le sarebbero ancora stati forniti i dati riferiti al periodo 1990-2002 ed inoltre perché nei documenti inviati sarebbero state oscurate le sottoscrizioni e le sigle, con conseguente impossibilità di ricondurre ai soggetti autorizzati le operazioni in entrata ed in uscita registrate per le annualità in questione; vista la nota del 2 agosto 2012 con la quale la ricorrente ha ribadito le proprie osservazioni;

VISTA la nota inviata il 16 luglio 2012 con la quale l´istituto di credito resistente ha sostenuto che "i dati ed i documenti riferiti al periodo di tempo che va dal 1990 al 2001 (compreso) non sono stati forniti, in quanto non più disponibili negli archivi di Intesa SanPaolo", conformemente ai prescritti termini di conservazione dei documenti e delle scritture contabili previsti dall´art. 2220 c.c.; in relazione invece all´oscuramento di alcune sottoscrizioni e alcune sigle sui documenti consegnati alla ricorrente, la resistente ha sostenuto la correttezza del proprio operato, anche alla luce di quanto previsto nelle "Linee guida per i trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela" impartite dal Garante il 25 ottobre 2007, trattandosi di dati di soggetti terzi cui la ricorrente non ha il diritto di accedere;

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela"del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall´interessato, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario e le richieste, avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultimo tipo di richieste l´art. 10 del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato inoltre che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali avendo la ricorrente chiesto, ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, la comunicazione dei dati personali che la riguardano contenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca;

RILEVATO che l´istituto di credito resistente ha fornito, nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richieste formulate dalla ricorrente, fornendole copia dei documenti disponibili contenenti i dati personali che la riguardano, comunicandole ulteriori informazioni riferite ai rapporti intercorsi con la stessa e dichiarando di non detenere, allo stato, altri dati oltre quelli comunicati (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"); ritenuto, alla luce di ciò, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Intesa SanPaolo S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte, in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Intesa SanPaolo S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia