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Provvedimento del 26 luglio 2012

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[doc. web n. 2104639]

Provvedimento del 26 luglio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 228 del 26 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 19 aprile 2012 nei confronti di Poste Italiane S.p.A., con il quale Antonio Bellisario Anzilotti, in qualità di erede dei genitori defunti (la madre deceduta il 27.1.2010 ed il padre il 17.1.2011) cointestatari di un conto corrente postale presso l´ufficio postale di Ostuni, ha ribadito le istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196), volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali dei genitori defunti riferiti "ad ogni rapporto contrattuale intercorso, ancorché estinto" con Poste Italiane S.p.A., con particolare riguardo alle informazioni personali relative al contratto di conto corrente e ai relativi estratti conto nonché a tutti i dati relativi alle operazioni e movimentazioni effettuate "a far data dal 1.1.2005"; il ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 aprile 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota dell´11 giugno 2012 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 14 maggio 2012, con la quale il titolare del trattamento, rappresentato e difeso dall´avv. Simonetta Guadagni, nel precisare di avere già trasmesso all´interessato tutta la documentazione richiesta con nota del 24 aprile 2012 ovvero "in data anteriore alla ricezione del presente ricorso notificato il giorno 30.4.2012", ha sottolineato come "l´entità" della documentazione prodotta (di cui ha allegato copia) legittimasse la richiesta formulata all´interessato (in data 7 ottobre 2011) di corresponsione di una somma a titolo di contributo spese;

VISTE le note pervenute via fax il 17 maggio 2012 e il 2 luglio 2012 con le quali il ricorrente, nell´evidenziare come dalla documentazione contabile ricevuta risultino "situazioni poco chiare", ha ribadito le richieste già avanzate fornendo un riepilogo dei dati mancanti e chiedendo, in particolare, di conoscere : a) i dati riguardanti "le operazioni effettuate per cassa nel periodo che va dall´1.11.2009 all´estinzione del conto"; b) i dati riguardanti le operazioni di estinzione del conto cointestato ai defunti; c) i dati relativi "alla sottoscrizione fondi avvenuta in data 13.2.2012" su altro conto intestato al de cuius padre e ad un soggetto terzo e le condizioni contrattuali di estinzione del conto medesimo;

VISTA la nota pervenuta via fax il 18 luglio 2012 con cui Poste Italiane  S.p.a. ha in primo luogo ribadito di avere già inviato all´interessato - ancora prima della ricezione del ricorso in esame – "i dati relativi all´apertura e all´estinzione del conto n. 84(…) intestato a entrambi i genitori defunti e del conto n. 20(…) cointestato al de cuius e ad un soggetto terzo", nonché "copia degli estratti conto relativi ai suddetti conti dai quali si evincono tutte le movimentazioni eseguite a far data dall´apertura dei conti fino alla loro chiusura, con corrispondenti causali"; nella medesima nota la resistente ha affermato che per quanto riguarda i prelievi effettuati per cassa sul conto cointestato ai genitori defunti, "come risulta dagli estratti conto (…),  sono stati effettuati n. 16 prelievi da sportello automatico (ATM), n. 5 prelievi da sportello interno ed è stata richiesta l´emissione di n. 2 assegni vidimati di cui si allegano le relative copie", chiarendo che le predette "operazioni di prelievo in contanti (sia da ATM sia da sportello interno) sono riconducibili al de cuius" in quanto effettuate con due carte Postamat e Maestro - entrambe allo stesso intestate - mediante digitazione dei relativi codici PIN, personali e segreti; la resistente ha infine affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che "in relazione al conto n. 20(…) non risulta alcuna sottoscrizione di fondi da parte del de cuius";

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, il diritto di accesso ai dati personali riferiti a persone decedute può essere esercitato "da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" e che, nel caso di specie, il ricorrente, in qualità di figlio dei genitori defunti, ha legittimamente esercitato il predetto diritto;

RILEVATO che, con riferimento all´esercizio del predetto diritto di accesso - volto ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti ai de cuius contenuti nei documenti contabili detenuti dalla società resistente – l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi;  rilevato, peraltro, che, ai sensi dell´art. 10, comma 4 del Codice, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa;

CONSIDERATO altresì che il diritto di accesso ai dati personali, così come disciplinato ai sensi dell´art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, integrando nel corso dell´istruttoria le informazioni già comunicate in risposta all´interpello preventivo;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Poste Italiane S.p.A., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Poste Italiane S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia