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Delibera su proposta conciliativa - 4 ottobre 2012

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[doc. web n. 2086400]

Delibera su proposta conciliativa - 4 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 266 del 4 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il provvedimento n. 368 del 4 ottobre 2011 con il quale il Garante ha ingiunto a Il Marmo S.r.l. il pagamento di euro diecimila a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 13 del Codice, sanzionata dall´art. 161, per avere raccolto dati personali tramite il proprio sito Internet senza rendere agli interessati la prescritta informativa;

VISTO il ricorso con il quale Il Marmo S.r.l. ha proposto opposizione avverso la predetta ordinanza avanti al Tribunale di Verona;

RILEVATO che nell´opposizione la società non censura il provvedimento riguardo all´omissione dell´informativa, che anzi ammette di non avere reso, chiedendo esclusivamente la riduzione, nella misura precisata in ricorso, dell´importo oggetto di ingiunzione, che ha integralmente già versato; rilevato che l´opponente avanza anche domanda di restituzione del residuo da parte dell´Autorità;

RILEVATO che il Garante si è costituito in giudizio, ribadendo la fondatezza del provvedimento anche per quanto concerne la determinazione dell´importo della sanzione, correttamente commisurato alle condizioni economiche del trasgressore, e chiedendo il rigetto dell´opposizione;

LETTA la nota con la quale l´Avvocatura dello Stato di Venezia ha riferito che il Tribunale di Verona, con ordinanza depositata il 24 aprile 2012, ha proposto alle parti, ai sensi dell´art. 420 c.p.c., di definire la controversia mediante la riduzione dell´importo della sanzione ad euro seimila, con restituzione da parte del Garante all´opponente del maggior importo già versato, fissando l´udienza del 18 ottobre 2012 nella quale le parti devono prendere posizione sulla proposta;

RILEVATO che detta proposta, a cui il Garante può addivenire quanto alla riduzione dell´importo della sanzione nella misura indicata dal Tribunale di Verona, comporta peraltro l´assunzione da parte dell´Autorità dell´obbligo di corrispondere all´opponente la somma di euro quattromila;

CONSIDERATO, al riguardo, che le sanzioni comminate dal Garante non affluiscono alle casse dell´Autorità, ma sono versate alla Tesoreria provinciale dello Stato in favore del bilancio erariale, con imputazione al Capo X – capitolo 2373 – dell´entrata del bilancio dello Stato; che pertanto il relativo rimborso deve seguire le apposite procedure previste dalle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con decreto del Ministro dell´Economia e delle Finanze 29 maggio 2007, n. 27016 (pubblicate sul supplemento ordinario n. 160 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 163 del 16 luglio 2007);

RILEVATO, in particolare, che l´art. 68, comma 3, delle citate Istruzioni chiarisce che il rimborso rientra nelle competenze della Direzione provinciale dei servizi vari, struttura periferica del Ministero dell´Economia e delle Finanze, "competente a disporre il rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate in conto entrate del MEF (Capo X) (…);

RITENUTO che in base a tale disposto normativo è a tale ufficio, e non al Garante, che deve essere inoltrata la domanda di rimborso della somma in questione e che spetta a tele ufficio, ricorrendone le condizioni, provvedere alla restituzione (con conseguente infondatezza della domanda di rimborso proposta da Il Marmo S.r.l. nei confronti del Garante);

RITENUTO, alla luce delle suesposte considerazioni, che non può far parte dell´accordo conciliativo l´assunzione da parte del Garante, in luogo del soggetto normativamente individuato, dell´obbligo di restituire a Il Marmo S.r.l. la somma eccedente l´importo di euro seimila;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

delibera di poter accogliere, salvo l´obbligo di restituzione a carico dell´Autorità, la proposta conciliativa formulata dal Tribunale di Verona a definizione del giudizio instaurato da Il Marmo S.r.l. in opposizione all´ordinanza ingiunzione n. 368 del 4 ottobre 2011 del Garante, dovendosi l´interessato rivolgere, per il rimborso, alla competente Direzione provinciale dei servizi vari, struttura periferica del Ministero dell´Economia e delle Finanze .

Roma, 4 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia