g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 12 luglio 2012

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2079262]

Provvedimento del 12 luglio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 198 del 12 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 5 aprile 2012 presentato da Vincenzo Guddemi (rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Montalbano), nei confronti di Banca San Francesco Credito Cooperativo di Canicattì con il quale il ricorrente, nel lamentare il mancato riscontro ad una precedente istanza, ha ribadito le proprie richieste volte a ottenere una serie di informazioni e "il rilascio mediante estrazione in copia conforme di tutta la documentazione" relativa ai rapporti bancari intrattenuti con il predetto istituto di credito; il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 aprile 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 31 maggio 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 2 maggio 2012 con la quale l´istituto di credito resistente, nell´allegare copia di una nota trasmessa in pari data all´interessato, ha comunicato che la documentazione richiesta "è a disposizione del cliente ai sensi dell´art. 119 del T.u.b.", previo versamento del corrispettivo previsto dalle disposizioni in tema di rimborso delle spese;

VISTA la nota datata 18 giugno 2012 con la quale il ricorrente, nel contestare l´affermazione di controparte secondo cui il rilascio della documentazione richiesta può aver luogo solo dietro la corresponsione delle spese per la riproduzione dei documenti, ha ribadito integralmente l´istanza di accedere gratuitamente ai dati personali che lo riguardano contenuti nei documenti contrattuali e contabili richiesti;

RILEVATO che il procedimento previsto dagli artt. 145 e ss. del Codice ha caratteri particolari e può essere instaurato solo per soddisfare specifiche richieste formulate in riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall´art. 7 del Codice, richieste avanzate precedentemente e negli stessi termini dal medesimo interessato al titolare del trattamento con esclusivo riferimento ai dati personali che lo riguardano e non a dati di terzi; rilevato che, al fine di consentire l´esatta individuazione dei diritti fatti valere, il ricorrente deve allegare copia dell´istanza inoltrata al titolare o al responsabile del trattamento che deve essere intesa, comunque, a esercitare chiaramente gli specifici diritti previsti dal citato art. 7 (artt. 8, comma 1, e 147, comma 2, lett. a), del Codice), in modo da permettere al titolare del trattamento che la riceve di rispettare le modalità e i tempi di riscontro previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che, nel caso di specie, la nota datata 23 febbraio 2012 (indicata dall´interessato quale interpello preventivo), pur contenendo un riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati personali (artt. 7 e 8 del Codice), non costituisce una valida istanza ai sensi dei predetti articoli del Codice essendo piuttosto formulata come una generica istanza volta ad ottenere (tra l´altro "ex T.U. dell´intermediazione finanziaria) copia di tutta la documentazione contenente i dati relativi ai rapporti bancari intrattenuti dal ricorrente: richiesta peraltro riproposta nell´atto di ricorso dove si sottolinea che con l´istanza del 23 febbraio 2012 si era sollecitato il rilascio di "copia conforme di tutta la documentazione bancaria";

RITENUTO, pertanto, che, nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 146, comma 1, del medesimo (interpello preventivo al titolare, ai sensi dell´articolo 8, comma 1); ciò, tenuto conto che la valutazione circa la sussistenza di tali presupposti può formare oggetto di valutazione da parte del Garante sia prima dell´inoltro del ricorso alla controparte, sia nel corso del procedimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli