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Provvedimento del 12 luglio 2012 [2065973]

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[doc. web n. 2065973]

Provvedimento del 12 luglio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 197 del 12 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 3 aprile 2012 nei confronti di AMA S.p.A. con il quale XY, dipendente della citata azienda, nel ribadire quanto contenuto nel previo interpello di cui all´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali contenuti nella propria documentazione personale, con particolare riguardo ai documenti relativi agli infortuni sul lavoro subìti ed alla procedura valutativa per la progressione economica cui è stato sottoposto; rilevato che AMA S.p.A. aveva rigettato tali richieste stante la pendenza inter partes di un contenzioso di lavoro dinanzi alla Corte d´Appello di Roma; rilevato che il ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare,  la nota del 4 aprile 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 31 maggio 2012 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota inviata in data 27 aprile 2012 con la quale la resistente ha sostenuto di aver trasmesso al ricorrente la documentazione richiesta;

VISTA la nota fatta pervenire in data 4 maggio 2012 con la quale il ricorrente ha giudicato non completo il riscontro fornito dalla controparte perché non comprenderebbe i dati riferiti ad un infortunio subìto a causa dell´utilizzo di diserbanti; rilevato che il ricorrente ha in ogni caso ribadito la richiesta delle spese del procedimento;

VISTA la nota inviata in data 31 maggio 2012 con la quale la resistente ha ribadito di aver inviato al ricorrente tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale; inoltre, la società ha precisato che, ai sensi della normativa vigente, ha l´obbligo di conservare la documentazione relativa agli infortuni occorsi ai propri dipendenti per un periodo massimo di 5 anni; la resistente ha pertanto chiesto al ricorrente di specificare la data dell´infortunio ai cui dati questi è interessato ad accedere;

VISTA la nota inviata in data 7 giugno 2012 con la quale il ricorrente ha fornito i dettagli dell´infortunio in questione esprimendo le proprie perplessità circa il termine di conservazione dei dati riferiti agli infortuni osservato dalla controparte;

VISTA la nota inviata in data 27 giugno 2012 con il quale la resistente ha confermato che "la documentazione relativa all´infortunio del 24/06/02 non è più nella disponibilità dell´Ufficio"; rilevato che la resistente ha comunque fornito al ricorrente la richiesta scheda tecnica del diserbante utilizzato dall´azienda (pur non contenendo la stessa dati personali dell´interessato);

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, seppur nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di AMA S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, stante il riscontro comunque fornito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di AMA S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli