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Parere del Garante sullo schema di regolamento che descrive le modalità di attuazione del Regolamento dell'Unione europea sull'''iniziativa dei ci...

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[doc. web n. 1919810]

Parere del Garante sullo schema di regolamento che descrive le modalità di attuazione del Regolamento dell´Unione europea sull´"iniziativa dei cittadini" - 19 luglio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 215 del 19 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per gli affari europei;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con nota a firma del Capo del settore legislativo del Ministro per gli affari europei è stato chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di regolamento concernente le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n. 211 del 16 febbraio 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l´"iniziativa dei cittadini".

In base all´articolo 11, comma 4, del Trattato sull´Unione europea, i cittadini dell´Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l´iniziativa d´invitare la Commissione europea a presentare una proposta su materie nelle quali ritengono necessario un atto giuridico dell´Unione ai fini dell´attuazione dei trattati. Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di tali iniziative sono state stabilite ai sensi dell´articolo 24, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell´Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, adottano, appunto, mediante regolamento, le predette procedure, anche per quanto riguarda il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che le presentano devono provenire.

Il Regolamento europeo n. 211 del 16 febbraio 2011 definisce "iniziativa dei cittadini" un´iniziativa avente il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri, laddove per firmatari s´intendono i cittadini dell´Unione, aventi l´età minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo, che hanno compilato la dichiarazione del modulo di sostegno per tale iniziativa. Per organizzatori, invece, si intendono i cittadini dell´Unione che formano un comitato responsabile della preparazione dell´iniziativa e della sua presentazione alla Commissione; il predetto comitato è composto da almeno sette persone residenti in almeno sette diversi Stati membri.

Prima che inizi la raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari dell´ iniziativa, gli organizzatori sono tenuti a chiedere la registrazione della proposta alla Commissione fornendo talune informazioni (indicate nell´allegato II al Regolamento europeo), tra cui alcuni dati personali riferiti ai sette membri del comitato. Le informazioni in questione sono introdotte in un registro elettronico messo a disposizione dalla Commissione. Una volta registrata, la proposta d´iniziativa, con i nomi degli organizzatori, è resa nota al pubblico nel registro. Le persone interessate possono richiedere la cancellazione dei loro dati personali dal registro alla scadenza del termine di due anni dalla data di registrazione della proposta (art. 4).

Per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno ad opera degli organizzatori, sono utilizzabili solo moduli conformi a specifici modelli previsti dal Regolamento europeo (riportati all´allegato III), che i firmatari completano indicando solo i dati personali richiesti per la verifica a cura degli Stati membri; al riguardo, il riferimento è alla parte B dell´allegato predisposta per gli Stati membri che richiedono il numero di un documento di identità personale (per l´Italia il passaporto o la carta d´identità, inclusa l´indicazione dell´autorità di rilascio) (art. 5).

Gli organizzatori possono raccogliere le dichiarazioni di sostegno su carta o per via elettronica; in quest´ultimo caso (art. 6), gli organizzatori chiedono all´autorità competente dello Stato membro interessato (che, in base all´articolo 4 dell´odierno schema di regolamento è, per l´Italia, DigitPA) di certificare (in base al modello di cui all´allegato IV) che il sistema di raccolta per via elettronica utilizzato presenta dispositivi tecnici e di sicurezza atti ad assicurare, tra l´altro, che i dati immessi per via elettronica siano raccolti e conservati in modo da impedire che possano essere modificati o utilizzati per scopi diversi da quello di sostenere l´iniziativa dei cittadini, proteggendo i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni o da diffusione e accesso non autorizzati. Digit-Pa -le cui funzioni sono oggi assorbite dall´Agenzia per l´Italia digitale, istituita dall´articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, attualmente in conversione - in base al medesimo articolo 4 dello schema ha il compito di individuare, con propria deliberazione, che dovrà essere sottoposta al parere del Garante, la documentazione da depositare e le modalità per la presentazione dell´istanza volta ad ottenere la certificazione dei predetti sistemi di raccolta.

Attraverso il modulo di cui all´allegato V, gli organizzatori presentano alle autorità competenti negli Stati membri, per verifica e certificazione, le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico; le predette autorità competenti dopo aver verificato "conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, se del caso mediante adeguati controlli" le dichiarazioni di sostegno presentate, rilasciano agli organizzatori un certificato (allegato VI) di conferma del numero di dichiarazioni di sostegno valide per lo Stato membro interessato (art. 8).

Infine, ai sensi dell´articolo 12 del Regolamento europeo, gli organizzatori e le autorità competenti dello Stato membro devono ottemperare alla direttiva 95/46/CE e al Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"). In particolare, gli organizzatori e le autorità competenti negli Stati membri per le verifiche e le certificazioni sono considerati titolari del trattamento dei dati nelle loro rispettive operazioni. Gli organizzatori non devono utilizzare i dati personali raccolti per scopi diversi dal sostegno dichiarato all´iniziativa, distruggendo tutte le dichiarazioni di sostegno (e le eventuali loro copie) entro termini stabiliti. Allo stesso modo, l´autorità competente usa i dati personali ricevuti per un´iniziativa al solo scopo di verificare le dichiarazioni di sostegno, distruggendo tutte le dichiarazioni di sostegno (e le loro copie) entro un mese dal rilascio del certificato.

L´odierno schema di regolamento, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, intende disciplinare le modalità di attuazione nel nostro Paese del descritto Regolamento (UE) n. 211 del 2011.

RILEVATO

Lo schema di regolamento designa il Ministero dell´interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali come autorità competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno delle iniziative dei cittadini attraverso il procedimento di campionamento casuale semplice di cui all´allegato A dello schema (art. 1).

Gli organizzatori presentano al Dipartimento per gli affari interni e territoriali le dichiarazioni di sostegno insieme al modulo di cui all´allegato V ("Modulo di presentazione delle dichiarazioni di sostegno alle autorità competenti degli Stati membri") del Regolamento europeo (art. 2).

Dopo aver verificato le dichiarazioni di sostegno, il Ministero dell´interno rilascia agli organizzatori il certificato di cui all´articolo 8, comma 2, del Regolamento, basato sul modello di cui all´allegato VI dello stesso attestante il numero di dichiarazioni di sostegno valide per lo Stato membro interessato (art. 3).

Nell´ambito del procedimento di verifica delle dichiarazioni di sostegno, il controllo a campione effettuato dal Ministero dell´interno accerta la "ricevibilità delle dichiarazioni di sostegno", la "completezza dei dati richiesti per identificare il firmatario" e la "veridicità delle dichiarazioni di sostegno". Relativamente a quest´ultimo aspetto, il controllo è effettuato dal Ministero mediante confronto dei dati indicati nella dichiarazione con i dati degli archivi anagrafici comunali, o delle questure nel caso in cui, quale documento di riconoscimento del firmatario, sia stato indicato il passaporto. Ove la verifica sia affidata ai comuni o alle questure, questi ultimi comunicano i risultati della stessa al Ministero entro 30 giorni dalla richiesta; in assenza di riscontro entro tale termine, lo schema stabilisce che la verifica dei dati oggetto della dichiarazione di sostegno si consideri "favorevolmente accertata" (art. 3, comma 3).

CONSIDERATO

Il controllo operato dal Ministero dell´interno mediante confronto dei dati contenuti nelle dichiarazioni di sostegno con i dati degli archivi anagrafici comunali o detenuti dalle questure, affidato o meno ai comuni o alle questure (art. 3, comma 3), presuppone, in ogni caso, una "comunicazione" di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico. Sotto questo profilo, il Regolamento europeo e l´odierno schema di regolamento di attuazione rappresentano un´adeguata base normativa di tali flussi di dati, alla stregua delle disposizioni del Codice che disciplinano il trattamento effettuato da soggetti pubblici.

Si osserva, tuttavia, che la procedura di verifica di cui all´articolo 3, comma 3, dell´odierno schema di regolamento, secondo cui i risultati della verifica s´intendono "positivi" qualora sia decorso il termine di 30 giorni senza alcuna comunicazione ad opera dei comuni e delle questure al Ministero dell´interno, non sembra in linea con il disposto dell´articolo 8, comma 2, del Regolamento europeo, che richiede "adeguati controlli".

Occorre evidenziare, preliminarmente, la delicatezza della materia, che investe l´esercizio di diritti politici dei cittadini e può comportare anche il trattamento di dati sensibili dei sottoscrittori delle iniziative, in particolare per quanto riguarda le loro convinzioni politiche, filosofiche, religiose, per i quali la normativa in materia di protezione dei dati personali prevede elevate garanzie per l´interessato (artt. 4, comma 1, lett. d), 20, 22 e 65 del Codice; decreto del Ministro dell´interno 21 giugno 2006, n. 244, sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari - scheda n. 13).

Il Garante non entra nel merito della scelta di ricorrere a controlli a campione, che resta nella responsabilità delle Amministrazioni interessate, pur dovendo, però, responsabilmente rilevare che ciò comporta, di fatto, più che una verifica effettiva della veridicità delle dichiarazioni di sostegno dei cittadini, una rilevazione di tipo sostanzialmente statistico sul grado di adesione alle singole iniziative.

In tale quadro, desta forti perplessità la previsione della "fictio iuris" della verifica comunque andata a buon fine una volta decorso il termine di 30 giorni, che sancisce una veridicità formale piuttosto che sostanziale. Ciò, infatti, potrebbe "legittimare" dichiarazioni di sostegno non veritiere o comunque non verificate nella loro autenticità, inficiando così, a monte, la correttezza dell´intera procedura di raccolta delle sottoscrizioni e, prima ancora i diritti dei cittadini, che potrebbero falsamente vedersi attribuire iniziative a loro sconosciute su temi così delicati.

Di più, per quanto riguarda la protezione dei dati personali, il meccanismo descritto potrebbe comportare un trattamento di dati in violazione dell´articolo 11 del Codice, sotto il profilo della liceità e della correttezza, nonché dell´esattezza e completezza dei dati, con conseguente inutilizzabilità dei dati stessi (art. 11, commi 1, lett. a) e c), e 2 del Codice).

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere sullo schema di regolamento concernente le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n. 211 del 16 febbraio 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l´"iniziativa dei cittadini", nei termini di cui in motivazione, con la seguente condizione:

a) sia prevista una procedura di verifica dei dati indicati nelle dichiarazioni di sostegno conforme all´articolo 8 del suddetto Regolamento europeo n. 211 e alle disposizioni dell´articolo 11 del Codice, espungendo dallo schema di regolamento ogni riferimento a sistemi di verifica solo formale della veridicità delle dichiarazioni stesse (art. 3, comma 3, dello schema).

Roma, 19 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
1919810
Data
19/07/12

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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