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[doc. web n. 1913546]

Parere del Garante su uno schema di ordinanza recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi il 22 e il 29 maggio nel territorio di alcune province dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto - 12 luglio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 204 del 12 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile;

Visto l’articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di ordinanza, da emanarsi ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi il 22 e il 29 maggio nel territorio di alcune province dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto.

Lo schema di provvedimento ricalca pressoché pedissequamente l’ordinanza del Presidente  del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2009 emanata in occasione degli eventi sismici verificatisi in Abruzzo il 6 aprile 2009, sul cui schema il Garante ha reso, a suo tempo, parere favorevole.

OSSERVA

L’odierno schema di ordinanza sancisce che i soggetti operanti nell´ambito del Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della suddetta legge n. 225 del 1992 (fra i quali sono compresi anche soggetti privati, come, ad esempio, le associazioni di volontariato) sono equiparati in ogni caso ai soggetti pubblici, ai fini dell´applicazione delle pertinenti disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, per i trattamenti effettuati da tale categoria di soggetti (artt. 18 ss. del Codice). Ciò, allo scopo di assicurare "la più efficace gestione dei flussi e dell´interscambio di dati personali, anche sensibili e giudiziari", negli ambiti territoriali oggetto dello stato di emergenza deliberato in ordine agli eventi sismici che hanno colpito alcune località delle regioni sopra indicate.

Al fine di bilanciare gli interessi connessi alla salvaguardia della popolazione colpita dal sisma con i diritti individuali alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, lo schema di ordinanza autorizza i predetti soggetti, contitolari del trattamento dei dati, a trattare dati personali, anche sensibili e giudiziari, a prescindere dal consenso dell´interessato e in deroga alle norme di cui agli articoli 19, commi 2 e 3, 20 e 21 del Codice, per le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile in atto nei territori colpiti dal sisma, e comunque nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità.

Lo schema di ordinanza dispone, inoltre, sempre per i medesimi soggetti e fino al 31 luglio 2012, la sospensione dell´adempimento di taluni obblighi previsti dal Codice, come quello di rendere l´informativa all´interessato (art. 13), di designazione degli incaricati del trattamento (art. 30), nonché dell´applicazione delle norme in materia di misure minime di sicurezza (art. 33 e ss. e allegato B). Alla scadenza del termine, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile potranno fornire un´informativa semplificata secondo le modalità individuate con provvedimento di questa Autorità e adottare misure minime di sicurezza semplificate, sempre sulla base di un provvedimento del Garante adottato d´intesa con l´Amministrazione interessata. Il termine del 31 luglio è stato individuato in analogia a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in materia di sospensione dei processi pendenti presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma.

Infine, per tutti i soggetti operanti nel territorio oggetto della dichiarazione dello stato d’emergenza, titolari o responsabili del trattamento (e non soltanto, quindi, quelli del Servizio nazionale di protezione civile) sono prorogati i termini di alcuni adempimenti previsti a loro carico nell´ambito del procedimento relativo ai ricorsi presentati al Garante e per la decisione dell´Autorità (artt. 146, commi 2 e 3, e 150, comma 2, del Codice), limitatamente ai ricorsi presentati alla data del 20 maggio 2012 e a quelli che dovessero pervenire fino al 31 luglio 2012.

Ciò premesso, il Garante non ha rilievi da formulare ed esprime, quindi, parere favorevole sullo schema di ordinanza.

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di ordinanza recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi in alcune province delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Roma, 12 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

Il SEGRETARIO GENERALE
De Paoli