g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 1° marzo 2012 [1885251]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1885251]

Provvedimento del 1° marzo 2012

Registro dei provvedimenti
n. 80 del 1° marzo 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY ha chiesto al Comune di Civita D´Antino - Comando di polizia municipale di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano (con particolare riguardo a quelli relativi ad un verbale di contestazione redatto dal predetto Comando per una violazione al Codice della strada) e di ottenere l´indicazione delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento degli stessi, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 1 dicembre 2011 presentato da XY nei confronti del citato Comune di Civita D´Antino - Comando polizia municipale, con il quale il ricorrente, nel comunicare di non aver ottenuto riscontro alla previa istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico dell´ente resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 dicembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 20 gennaio 2012 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 27 dicembre 2011 con la quale il Comune di Civita D´Antino - Comando di polizia municipale ha affermato che "il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della strada) (…)" e che "i compiti del soggetto privato a cui l´amministrazione comunale ha affidato il servizio di gestione integrata delle violazioni al C.d.S. (…) risultano da atto scritto dell´amministrazione, a seguito del quale l´amministrazione ha provveduto a nominare il soggetto privato responsabile del trattamento dei dati personali sotto la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni dell´amministrazione titolare" (soggetto privato i cui estremi identificativi sono conosciuti dal ricorrente);

VISTA la nota datata 9 gennaio 2012 con la quale il ricorrente ha contestato la liceità del trattamento dei dati che lo riguardano, in quanto la notificazione del verbale di contestazione di cui al presente ricorso sarebbe stata effettuata da "una società privata, la Index s.r.l., proprietaria del rilevatore di velocità utilizzato per l´accertamento della violazione";

VISTE le note pervenute via e-mail il 20 e il 22 febbraio 2012 con le quali l´ente resistente, nel fornire riscontro alle istanze del ricorrente, ha precisato che i dati dello stesso, acquisiti dal "pubblico registro automobilistico e da Ancitel" attraverso un´interrogazione telematica, sono stati "assimilati automaticamente dal software gestionale in uso alla polizia municipale al fine della compilazione del verbale di accertamento, che è stato poi notificato tramite Poste italiane"; visto che l´ente resistente ha infatti chiarito che "possono essere affidate a terzi o svolte sotto il controllo della polizia stradale le attività puramente manuali quali la rimozione e sostituzione dei rullini (…) e la preparazione degli atti di notifica, ferma restando la notificazione nelle forme fissate dall´art. 201, comma 3, del C.d.S.", aggiungendo che "nel caso di specie la notifica è avvenuta tramite il servizio postale, con le modalità previste per la spedizione degli atti giudiziari, ai sensi dell´art. 4 della legge 890/82";

RITENUTO, allo stato della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del Comune di Civita D´Antino - Comando polizia municipale in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico del Comune di Civita D´Antino - Comando polizia municipale, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° marzo 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli