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Provvedimento del 16 febbraio 2012 [1883958]

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[doc. web n. 1883958]

Provvedimento del 16 febbraio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 59 del 16 febbraio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato l´8 novembre 2011, presentato da XY e KW (rappresentati e difesi dall´avv. Emilio Capoano), in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore ZZ, nei confronti di WW, con il quale i ricorrenti, non avendo ottenuto riscontro alle richieste previamente formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), hanno ribadito le proprie istanze volte a conoscere l´origine dei dati personali della figlia minore contenuti in una fotografia che era stata illecitamente pubblicata (e successivamente rimossa) sul sito eBay al link "La tana del topo" allo scopo di pubblicizzare la vendita on-line di abbigliamento per bambini, attività che sarebbe  riconducibile alla Signora WW; ciò in quanto la stessa risulta indicata quale mittente in un pacco pervenuto a seguito di un acquisto effettuato  presso il predetto sito nonché intestataria del conto corrente per i bonifici da effettuarsi in favore di "La tana del topo"; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 novembre 2011  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dei ricorrenti, nonché la successiva nota del 30 dicembre 2011 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 6 dicembre 2011 con la quale la resistente ha affermato di "non essere né la proprietaria né la titolare del negozio internet "La tana del topo"" e quindi di essere estranea alla vicenda rappresentata, aggiungendo che in ogni caso "la foto in contestazione era pubblicizzata su internet nonché su facebook e quindi era nella disponibilità di tutti e chiunque poteva scaricarla";

VISTA la nota pervenuta via fax il 10 gennaio 2012 con la quale i ricorrenti hanno contestato la dichiarazione della controparte, sottolineando come la riferibilità della resistente al sito commerciale internet "La Tana del topo" sarebbe "provata documentalmente", sia in ragione del fatto che i suoi dati erano indicati per il pagamento tramite bonifico bancario, sia in relazione ad  una comunicazione tramite e-mail con cui la stessa ringraziava dell´avvenuto bonifico;

VISTA la nota pervenuta via fax il 3 febbraio 2012 con la quale la resistente, nel ribadire di "non essere proprietaria né titolare di altro diritto, comunque denominato, della pagina internet e/o del negozio ebay di riferimento", ha precisato di essersi "limitata ad effettuare la spedizione ed incasso dei soldi per conto di un terzo";

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente sostenuto (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di "non essere né la proprietaria né la titolare del negozio internet "La tana del topo"" e di essere quindi estranea alla vicenda rappresentata, aggiungendo di essersi "limitata ad effettuare la spedizione ed incasso dei soldi per conto di un terzo";

RILEVATO che questa Autorità, alla luce della contrastante ricostruzione dei fatti tra le parti, si riserva di verificare, con autonomo procedimento, l´effettiva titolarità del trattamento di dati personali in questione svolto attraverso il link "La tana del topo" del sito eBay;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento alla luce della particolarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) compensa tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1883958
Data
16/02/12

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso