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Delibera n. 518 - Modifiche al Regolamento n. 3/2000 concernente la gestione amministrativa e la contabilità - 29 dicembre 2011 [1864868]

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[doc. web n. 1864820]

Delibera n. 518 - Modifiche al Regolamento n. 3/2000 concernente la gestione amministrativa e la contabilità
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012)

Registro delle deliberazioni
n. 518 del 29 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il regolamento del Garante 28 giugno 2000, n. 3, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2000,  n. 162, concernente la gestione amministrativa e la contabilità;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 30 del 27 aprile 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2010

RILEVATA la necessità di adeguare il richiamato regolamento n. 3/2000 alle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia di contratti pubblici e, più in generale, di operare il più ampio rinvio al decreto legislativo n. 163/2006;

RITENUTO che l´adeguamento delle disposizioni regolamentari consente di disciplinare le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori in funzione delle effettive esigenze gestionali dell´Autorità, nell´ambito dei margini di autonomia consentiti sul piano legislativo;

VISTI gli atti d´ufficio e, in particolare, la Relazione tecnica del segretario generale;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale, ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

Tutto ciò premesso il Garante:

1. delibera di apportare al regolamento n. 3/2000, concernente la gestione amministrativa e la contabilità, le modifiche e le integrazioni riportate nell´allegato A.

2. dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia – Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Allegato A

Modifiche al Regolamento n. 2/200 concernente la gestione amministrativa e la contabilità

Al regolamento n. 3/2000 del Garante per la protezione dei dati personali, concernente la gestione amministrativa e la contabilità, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all´articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. L´attività negoziale dell´Ufficio si esplica conformemente a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, nonché dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.";

2) al comma 2, le parole: ", alle locazioni, comprese quelle finanziarie", sono soppresse;

3) i commi da 3 a 8 sono abrogati;

b) all´articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, l´ultimo periodo è soppresso;

2) il comma 3, è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dall´articolo 28, comma 1, i contratti sono stipulati dal Segretario generale o, se di importo inferiore a 100.000,00 euro, dal dirigente responsabile del Dipartimento contratti e risorse finanziarie. I contratti, nei casi stabiliti, sono rogati dal dirigente responsabile del Dipartimento contratti e risorse finanziarie in qualità di ufficiale rogante.";

c) all´articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L´Autorità si avvale delle procedure di selezione del contraente previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.";

2) al comma 2, dopo la parola: "Dipartimento", sono inserite le seguenti: "contratti e risorse finanziarie d´intesa con il Dipartimento";

d) all´articolo 26, il comma 2 è abrogato;

e) all´articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia, che non superano singolarmente l´importo di 10.000,00 euro, possono avvenire, senza l´adozione della determinazione a contrarre, conservando documentazione delle indagini di mercato ed eventuali trattative svolte.

2. Le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia sono effettuate con le modalità previste all´articolo 125 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

3. Il ricorso alle acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia è consentito nei casi e nei termini previsti all´articolo 125 del codice di cui al comma 2 e nell´apposita direttiva emanata dal Segretario generale, su proposta del dirigente del Dipartimento contratti e risorse finanziarie, ai sensi dei commi 6 e 10 del medesimo articolo 125.";

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 5 la parola: "determina" è sostituita dalla seguente: "determinazione" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per importi inferiori a 100.000,00 euro la determinazione è adottata dal dirigente del Dipartimento contratti e risorse finanziarie.";

f) all´articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "di importo superiore a euro 50.000" e "generale", sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: "delibera del Garante, su proposta", sono sostituite dalle seguenti: "determinazione";

g) all´articolo 31, il comma 2 è abrogato;

h) gli articoli da 22 a 24 e l´articolo 29 sono abrogati.