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Provvedimento del 15 giugno 2011 [1829939]

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[doc. web n. 1829939]

Provvedimento del 15 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 241 del 15 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 14 marzo 2011, presentato da XY nei confronti di Milan Sei s.r.l., con cui il ricorrente, nel lamentare il mancato riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, a conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e l´indicazione dei soggetti ai quali i dati personali sono stati comunicati; visto che con il medesimo ricorso l´interessato ha manifestato la propria opposizione all´ulteriore trattamento per finalità promozionali, chiedendo altresì la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 marzo 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro in ordine alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 12 maggio 2011 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax l´8 aprile 2011 con la quale la società resistente, nel precisare di avere stipulato con l´interessato nel gennaio 2010 un contratto di collaborazione professionale in base al quale lo stesso, in qualità di medico odontoiatra, "si è dichiarato disponibile a prestare la propria attività professionale dietro un compenso pattuito", ha fornito riscontro alle istanze del ricorrente affermando, tra l´altro, che i dati personali dell´interessato, oltre a quelli contenuti "presso l´ufficio amministrativo in una cartelletta cartacea personale (…) (curriculum, polizza assicurativa per responsabilità professionale, iscrizione all´albo)", sono "presenti nelle cartelle cliniche dei pazienti sui quali ha eseguito prestazioni professionali medico-odontoiatriche"; visto che nella medesima nota la resistente ha altresì affermato di non avere mai trattato i dati dell´interessato per finalità promozionali;

VISTA la nota pervenuta via mail il 13 aprile 2011 con la quale il ricorrente, nel lamentare la tardività e l´incompletezza del riscontro ottenuto, ha rilevato come la resistente abbia omesso di comunicare "tutti i dati relativi ai pagamenti effettuati in proprio favore a fronte delle prestazioni professionali nonché quelli relativi al curriculum vitae";

VISTA la memoria datata 5 maggio 2011 con la quale la società resistente, (rappresentata e difesa dall´avv. Stefania Roncarolo), ha affermato che già nella memoria dell´8 aprile 2011, era stato "chiaramente indicato lo studio del commercialista che si occupava della contabilizzazione e della gestione della posizione dell´interessato", precisando altresì che presso il medesimo studio "vi è la tenuta delle scritture contabili";

VISTE le note pervenute via mail in data 11 maggio e 30 maggio 2011, con le quali il ricorrente, nel sottolineare come la controparte si sia limitata ad indicare lo studio professionale presso il quale è conservata la documentazione contabile anziché provvedere alla comunicazione dei dati in essa contenuti, ha ribadito la propria richiesta di avere accesso a "tutti i dati relativi alle prestazioni professionali effettuate presso Milan Sei s.r.l. rispettivamente negli anni 2008, 2009 e 2010 (…) con particolare riferimento alle prestazioni eseguite nel mese di novembre 2010 (…), compresa la certificazione delle ritenute d´acconto versate nel 2010 (…)";

VISTE le note pervenute via mail il 9 giugno 2011 con le quali la resistente, nell´inviare la documentazione relativa agli anni 2008-2009-2010 (tra cui, in particolare, una scheda contabile e le fatture rilasciate dallo stesso interessato per le prestazioni eseguite), ha sottolineato che si trattava di dati di cui lo stesso ricorrente era già in possesso;

VISTA la nota pervenuta via mail il 10 giugno 2011 con la quale il ricorrente ha ribadito l´incompletezza del riscontro fornito dalla controparte, con particolare riferimento ai dati che lo riguardano contenuti nelle cartelle cliniche dei pazienti sui quali ha eseguito le prestazioni mediche;

VISTA la nota parimenti pervenuta via mail in data 10 giugno 2011 con la quale la resistente ha dichiarato la propria disponibilità a consentire all´interessato l´accesso ai dati che lo riguardano, anche attraverso la messa a disposizione dei documenti in proprio possesso;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono e che tale richiesta non consente invece all´interessato di chiedere copia integrale di tali documenti; la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti è peraltro prevista, dall´art. 10, comma 4, del Codice, previa omissione di eventuali dati personali riferiti a terzi, nel caso in cui l´estrapolazione dei dati da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare;

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, il ricorso deve essere accolto in relazione alle richieste del ricorrente di avere accesso a tutti i dati personali che lo riguardano non ancora comunicati, con particolare riguardo a quelli contenuti nelle cartelle cliniche dei pazienti sui quali ha eseguito le prestazioni professionali negli anni 2008-2009-2010; ritenuto pertanto che, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10 del Codice, il titolare del trattamento dovrà consentire all´interessato di avere accesso ai predetti dati, eventualmente anche attraverso la messa a disposizione della documentazione e previo oscuramento dei dati personali riferiti a terzi, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del presente provvedimento dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, limitatamente ai dati personali già comunicati al ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 400, compensandone la residua parte per giusti motivi in ragione della particolarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Milan Sei s.r.l., nei limiti e secondo le modalità di cui all´art. art. 10 del Codice, di consentire al ricorrente l´accesso a tutti i dati personali che lo riguardano, con particolare riguardo a quelli contenuti nelle cartelle cliniche dei pazienti sui quali ha eseguito le prestazioni professionali negli anni 2008-2009-2010, entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso limitatamente ai dati personali già messi a disposizione del ricorrente;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Milan Sei s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 15 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli