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Provvedimento del 26 maggio 2011 [1821403]

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[doc. web n. 1821403]

Provvedimento del 26 maggio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 205 del 26 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante il 21 febbraio 2011 nei confronti di Vodafone Omnitel N.V., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Disma Vittorio Cerruti, ha chiesto la comunicazione di tutti i dati che lo riguardano detenuti dalla resistente, chiedendo altresì di conoscerne l´origine; ciò con particolare riferimento ai dati relativi ad una procedura fallimentare cui, nel 1996, era stata sottoposta una società di cui lo stesso era stato socio accomandante e che, in quanto connessi, nella banca dati di Vodafone, al suo nominativo, avevano determinato il rifiuto da parte della società di stipulare con il medesimo un contratto di abbonamento per il servizio di telefonia mobile in sostituzione della carta telefonica prepagata; il ricorrente, lamentando l´inesattezza dei dati trattati, ha manifestato opposizione al loro ulteriore trattamento, chiedendo altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 febbraio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 19 aprile 2011 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 16 marzo 2011, con la quale Vodafone Omnitel N.V., nel fornire riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente, ha rappresentato che "durante la procedura prevista per l´attivazione di un abbonamento di telefonia mobile veniva effettuato, come accade per tutta la clientela Vodafone richiedente i servizi di abbonamento, il controllo sui dati anagrafici del sig. XY" tramite la cd. "verifica del credito", consistente "nell´interrogazione di sistemi informatici contenenti i dati pubblici accessibili da qualsiasi cittadino in cui vengono riportate le informazioni relative a procedure concorsuali, fallimenti ecc. e sul nominativo del ricorrente veniva riscontrato che era stato oggetto di fallimento"; la società resistente ha altresì allegato l´estratto del report, fornito da Experian Information Services S.p.A., dal quale risultano gli estremi della procedura fallimentare che ha riguardato il sig. XY, sostenendo (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che la fonte di tali dati "è una banca dati pubblica - nel caso di specie il Registro delle imprese di Torino" e precisando che tale tipologia di trattamenti è portata a conoscenza degli utenti Vodafone mediante l´informativa rilasciata in sede di attivazione dei servizi di comunicazione richiesti;

VISTA la nota, datata 21 marzo 2011, con cui il ricorrente, nel contestare quanto comunicato dalla resistente, ha in particolare eccepito che da "visure effettuate (…) in data 16 marzo 2011 (…) anche chiedendo la scheda persona completa del sig. XY (…) non risulta in ogni modo il fallimento" del medesimo e che, pertanto, sarebbe contrario a verità che "la notizia del fallimento del sig. XY, avvenuta nel lontano 1998, e cioè oltre tredici anni fa, sia dato rintracciabile su pubblico registro o elenco" con riferimento all´attualità; il ricorrente ha dunque contestato la legittimità dell´utilizzo di dati non aggiornati, in quanto "non rispecchiano più il requisito della veridicità e della attualità", lamentando altresì l´illogicità delle determinazioni assunte da Vodafone, in termini di rifiuto a contrarre, sulla base di un illecito trattamento dei dati;

VISTA la nota, datata 5 maggio 2011, con cui il titolare del trattamento ha, tra l´altro, confermato che "le informazioni fallimentari del ricorrente sono state estratte da banche dati pubbliche conoscibili da chiunque", in particolare per il tramite di società specializzate (quali Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A.) delle cui banche dati la resistente si avvale, e che, come tali, possono essere oggetto di trattamento anche senza il consenso dell´interessato, ribadendo pertanto la legittimità del trattamento; la resistente ha inoltre chiarito, pur trattandosi di aspetto non attinente al trattamento dei dati personali, di aver operato, con riguardo al rifiuto a contrarre contestato dal ricorrente, "nel rispetto delle condizioni di contratto" formulate in aderenza al principio generale di tutela della società "da casi di possibili insolvenze";

RILEVATO che la disciplina in materia di protezione dei dati personali è deputata a garantire la tutela dei soggetti i cui dati siano oggetto di trattamento, tra l´altro, mediante la verifica della conformità dei trattamenti posti in essere dai titolari ai principi sanciti dal Codice, lasciando tuttavia impregiudicata, sul piano civilistico, la libertà contrattuale delle parti;

RILEVATO che, pur non essendo richiesto, in virtù dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, il consenso dell´interessato in relazione al trattamento di dati tratti da registri pubblici consultabili da chiunque, è comunque necessario che i dati trattati siano esattamente corrispondenti a quelli di cui ai predetti registri; nel caso di specie, sulla base di verifiche effettuate dall´ufficio tramite una visura storica dei dati inseriti nel registro delle imprese di Torino, è emerso che la procedura fallimentare cui è stata sottoposta la società di cui il ricorrente era socio accomandante, procedura estesa poi con successivo atto del Tribunale fallimentare anche al medesimo, risulta essere stata chiusa nei confronti di entrambi i soggetti nell´ottobre 2001;

RILEVATO altresì che la documentazione allegata alle note di riscontro fornite dalla resistente, nello specifico il report che la società afferma di aver ricevuto da una delle società dei cui servizi si avvale, contiene i dati riferiti alla procedura fallimentare cui risulta essere stato sottoposto, per estensione, il ricorrente senza tuttavia fare alcun riferimento alla chiusura del predetto fallimento risalente, peraltro, a diversi anni fa;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare il ricorso parzialmente fondato e di dover ordinare a Vodafone Omnitel N.V., quale misura a tutela dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di disporre, entro 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, l´aggiornamento dei dati riferiti al sig. XY relativamente alla procedura fallimentare che lo ha riguardato, tenuto conto dell´avvenuta chiusura della medesima tramite decreto emesso il 31 ottobre 2001, e dando altresì comunicazione dell´avvenuto aggiornamento a questa Autorità entro la medesima data;

RILEVATO che resta inoltre impregiudicata la facoltà in capo al ricorrente di esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice, tra cui quelli di accesso e di eventuale aggiornamento di dati inesatti, anche nei riguardi dei dati contenuti negli archivi delle società da cui l´odierna resistente ha tratto tali informazioni; ciò, peraltro, anche alla luce dei recenti orientamenti in merito di questo Garante e in particolare ai lavori attualmente in corso in ordine alla redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, anche al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque;

RITENUTO invece di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente in merito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Vodafone Omnitel N.V. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso parzialmente fondato e, per l´effetto, ordina a Vodafone Omnitel N.V., qualora i dati relativi al ricorrente e detenuti dalla medesima corrispondano integralmente a quelli contenuti negli atti depositati nel corso del presente procedimento, di aggiornare, entro 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i predetti dati tenuto conto del successivo esito della procedura fallimentare di cui lo stesso è stato parte, e dando comunicazione a questa Autorità dell´avvenuta operazione entro il medesimo termine;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 26 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli