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Provvedimento del 12 maggio 2011 [1820946]

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[doc. web n. 1820946]

Provvedimento del 12 maggio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 189 del 12 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante il 17 febbraio 2011 nei confronti di Intesa Vita S.p.A., con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Gennaro Loffredo, in qualità di amministratore pro tempore di KW s.r.l., nel ribadire le istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha chiesto di ottenere la conferma, nonché l´aggiornamento e l´integrazione di tutti i dati inerenti una proposta di polizza assicurativa, che sarebbe stata sottoscritta dall´interessato, in nome e per conto di KW s.r.l., presso la Banca Commerciale Italiana S.p.A. (ora Intesa SanPaolo S.p.A.), che il ricorrente avrebbe ricostruito sulla base di comunicazioni ricevute dall´istituto bancario tramite cui sarebbe stata effettuata la predetta operazione finanziaria;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 febbraio  2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 18 aprile 2011 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note, datate 7 e 11 marzo 2011, con le quali la società resistente, nel rilevare di aver già provveduto a riscontrare puntualmente le richieste avanzate dal ricorrente in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, ha contestato la contradditorietà dell´interpello preventivo, e dunque del successivo ricorso avanzato dall´interessato, "non essendo dato sapere di quali dati il ricorrente chiedesse conferma, piuttosto che integrazione"; ciò tenuto conto, in particolare, del fatto che i documenti allegati dall´interessato "con il dichiarato scopo di accelerare il riscontro e agevolare la ricerca (…), risultano incongruenti poiché non riconducibili – nei loro contenuti – alla polizza n. (…)", dichiarato oggetto dell´odierno ricorso, riferendosi invece, in parte, "ad un diverso contratto (…) oggetto (…) di due procedimenti avanti l´Autorità Giudiziaria Ordinaria", nonché di una decisione già assunta dal Garante in data 7 ottobre 2010; la resistente ha infine rilevato che "l´elenco di informazioni riferite alla polizza n. (…) presuntivamente fornito dalla banca", e di cui il ricorrente chiede la conferma e/o l´integrazione, "ricomprende alcuni dati di cui la Scrivente non può avere contezza, essendo unicamente attinenti a codici bancari", eccependo quindi l´irritualità di una richiesta volta ad ottenere l´integrazione di dati già richiesti e comunicati da un diverso titolare del trattamento; la resistente ha infine rappresentato la propria disponibilità a fornire riscontro alle eventuali richieste che dovessero pervenire dal sig. XY "a condizione (…) che la richiesta sia chiara e inequivoca in tal senso e non dia adito, invece, a dubbi interpretativi, come di fatto avvenuto nel caso di specie";

VISTA la nota, datata 16 marzo 2011, con cui il ricorrente, nel contestare   la nota trasmessa dalla società resistente, ha chiesto "all´Intesa Vita S.p.A. (…) di specificare ed integrare tutti i dati, in suo possesso, inerenti la predetta operazione ed in particolare le modalità di versamento del premio", domandando altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RILEVATO che la disciplina contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare nell´art. 7 del Codice, garantisce tutela ai soggetti cui si riferiscono i dati di volta in volta rattati in un´ottica di contemperamento con le esigenze legate allo svolgimento dell´attività posta in essere dal titolare del trattamento; ciò implica, in particolare, la necessità che le istanze avanzate dall´interessato siano formulate in modo chiaro e con riguardo ai dati effettivamente gestiti dal titolare medesimo, non potendo tradursi l´esercizio di tali diritti nella richiesta di conferma di dati rielaborati secondo le modalità indicate dal ricorrente e/o sulla base di informazioni ricevute da altro titolare del trattamento; tenuto altresì conto che, nel caso di specie, i dati riferiti alle polizze citate negli atti del procedimento costituiscono, in parte, oggetto di un contenzioso pendente tra le parti innanzi l´Autorità giudiziaria ordinaria, in ordine ai quali si potrebbe profilare sovrapposizione tra la materia oggetto dell´odierno ricorso e le istanze contenute negli atti depositati in giudizio;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare infondato il ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente alle richieste dell´interessato già in epoca anteriore alla sua proposizione eccependo inoltre l´irritualità delle richieste formulate dal ricorrente in quanto volte ad ottenere la conferma di dati che sarebbero stati forniti da altro titolare del trattamento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 12 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli