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Provvedimento del 14 aprile 2011 [1816360]

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[doc. web n. 1816360]

Provvedimento del 14 aprile 2011

Registro dei provvedimenti
n. 147 del 14 febbraio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata da Germano Gulisano a Hotel "La Perla Preziosa", con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di diverse comunicazioni promozionali (inviate a mezzo posta elettronica al proprio indirizzo e relative all´invito a soggiornare presso il predetto hotel), ha chiesto di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati; visto che il ricorrente si è altresì opposto all´ulteriore trattamento di tali dati, di cui, tra l´altro, ha sollecitato la cancellazione;

VISTO il ricorso regolarizzato il 2 marzo 2011 nei confronti di Hotel "La Perla Preziosa", con il quale Germano Gulisano, nel comunicare di aver ricevuto dalla resistente un riscontro inidoneo, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 marzo 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 22 marzo 2011 con la quale In Italia soc. coop. (gestrice dell´azienda "Hotel La Perla Preziosa"), nel fornire indicazioni in ordine all´origine dei dati personali dell´interessato e agli estremi identificativi del titolare del trattamento, ha precisato di avere acquistato "un pacchetto mail sender all inclusive" dalla società Chicago Comunication ltd, la quale ha provveduto ad inviare direttamente i messaggi promozionali "ad un determinato numero di contatti tramite server da noi indicati"; visto che nella medesima nota la resistente ha dichiarato di non detenere alcun elenco di dati personali "fatta esclusione degli alloggiati e di quanti altri ci contattano per ricevere preventivi ed informazioni" e di essersi attivata presso la predetta società "chiedendo l´immediata cancellazione dell´indirizzo" dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 2 aprile 2011 con la quale il ricorrente ha insistito nella richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, fornito sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, dichiarando, tra l´altro, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere nel proprio archivio i dati del ricorrente e di essersi attivata presso la Chicago Comunication ltd "chiedendo l´immediata cancellazione dell´indirizzo" dell´interessato medesimo;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del mancato tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di In Italia soc. coop., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 14 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli