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Immobili di proprietà pubblica e norme sulla privacy - 16 febbraio 2011

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Immobili di proprietà pubblica e norme sulla privacy
La risposta del Garante a due enti pubblici milanesi

Le norme sulla protezione dei dati personali non pongono ostacoli alla conoscenza dei nominativi degli affittuari degli immobili di proprietà di enti pubblici da parte dei consiglieri comunali, provinciali e regionali, laddove la richiesta sia utile per l´espletamento del loro mandato.

Lo ha chiarito il Garante privacy in risposta ai quesiti posti nei giorni scorsi da parte di due strutture milanesi, Ospedale Maggiore Policlinico e Pio Albergo Trivulzio, riguardo alla messa a disposizione dei dati relativi agli immobili di loro proprietà.

La normativa sulla protezione dei dati personali - ha sottolineato l´Autorità - "non rappresenta un ostacolo alla trasparenza amministrativa, specie laddove quest´ultima riguardi il corretto utilizzo di beni e risorse da parte di soggetti pubblici".

In tale quadro, i consiglieri comunali provinciali e regionali hanno il diritto di ottenere dalle amministrazioni di riferimento, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili per l´espletamento del loro mandato. Spetta dunque alle due strutture ospedaliere verificare che le richieste dei consiglieri siano riferite al mandato istituzionale. I consiglieri, da parte loro, una volta ottenute tali informazioni, sono comunque tenuti a garantire la necessaria riservatezza nel caso in cui i dati ricevuti siano sensibili o tali da ledere la dignità delle persone.

Anche riguardo alla conoscenza di tali informazioni da parte dei media, le norme sulla privacy - ha ricordato il Garante - non hanno inciso in modo restrittivo su quelle relative alla trasparenza amministrativa e all´accesso ai documenti. Spetta, anche in questo caso, all´amministrazione verificare se accogliere, sulla base dell´interesse e dei motivi rappresentati dagli organi di informazione, l´istanza di accesso. Una volta ritenuta legittima la richiesta di accesso, il giornalista sarà tenuto a valutare l´interesse pubblico nella diffusione delle informazioni lecitamente acquisite e verificare che esse siano pertinenti e non eccedenti, e comunque non lesive della dignità delle persone interessate.

Per quanto riguarda, infine, la pubblicazione sui siti web di dati personali relativi agli affittuari, il Garante ha precisato che essa è in generale ammessa se prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale presupposto, gli enti interessati possono comunque prevedere la diffusione di tali informazioni nell´ambito del Piano triennale per la trasparenza e l´integrità che ogni amministrazione è tenuta a predisporre. Anche in questo caso, nella diffusione dei dati deve essere sempre rispettato il principio di pertinenza e non eccedenza.

Roma, 16 febbraio 2011